CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 157/RG 17683 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due condotte di evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato anche per travisamento della prova, violazione di legge per il diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi, generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato le condotte di evasione in ordine alle quali non risultano contestazioni né di merito né di diritto essendosi il ricorso limitato ad asserzioni apodittiche. Negli stessi termini la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena risultano congruamente motivate dalla sentenza impugnata alla luce dei precedenti penali, gravi ed anche specifici, dell'imputato dimostrativi dell'abitualità della sua condotta e tali da escludere la sussistenza dei presupposti giuridici degli istituti richiamati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora