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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 20377/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17966/221R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 75. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria regionale per la Liguria del 21/4/2020, comunicata il 6/5/2021, relativa ai procedimenti riuniti RGA 128-129/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Compensi c.t.u. –Termine impugnazione.

Rilevato che:

1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalla C.T.R.

Liguria, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso.

Con provvedimento del 25/10/2019, la [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria nominò il geom .

Giuseppe B adile consulente tecnico, affinché stimasse la categoria catastale e la rendita attribuibile ad alcuni immobili oggetto degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate,impugnati in quella sede dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., per poi provvedere a liquidare le competenze con decreto del 20/11/2020, comunicatogli il 27/11/2020.

Impugnato quest'ultimo provvedimento in ragione della reputata erroneità della liquidazione, il geom.

Giuseppe B adile propose opposizione exart. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 , che fu decisa con ordinanza del 21/04/2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò la tardività dell'opposizione in quanto depositata il ventisettesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento gravato, anziché entro il ventesimo.

2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base didue motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Genova sono rimaste invece intimate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo , si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all'art. 111 Cost., per avere la C.T.R.

Liguria accertato che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione, comunicato il 27/11/2020, era tardiva in quanto depositata il 24/12/2020 e dunque nel ventisettesimo giorno, senza considerare che l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del consulente tecnico, era stato radicalmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2 011 con la previsione dell'applicazione, ai relativi procedimenti , del rito sommario di cognizione e l'espressa abrogazione del termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione, senza ulteriore specificazione, sicché la nota del 07/11/2012 del D ipartimento per gli affari di giustizia del M inistero della G iustizia aveva chiarito che il termine da rispettare era quello di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, previsto per l'appello nel rito sommario di cognizione ex art. 702 - quater , cod. proc. civ., così come affermato , in via interpretativa, dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di legittimità.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la nullità dell'ordinanza pronunciata in violazione degli artt. 15 d.P.R. 1/9/2011, n. 150, 158 e 161 cod. proc. civ. e 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art.111 Cost., per avere il giudice di merito pronunciato l’ordinanza in composizione collegiale, come evidente dalla sua intestazione e dall'incipit, senza considerare che l'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, cui l'art. 170 d .P.R. n. 115 del 2002 rinviava per la disciplina procedimentale, prevedeva , al comma 2, che per il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione fosse competente il Presidente dell'ufficio che lo aveva pronunciato, statuendo in tal modo una competenza funzionale e la composizione monocratica, sicché l’ordinanza in questione era affetta da nullità per vizio nella composizione del giudice.

3. Il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, è infondato.

L’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, al comma 1, che «a il quale, stabilisce, al comma 1, che «le controversie previste dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, sono regolate ebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all'interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, 15/6/2012, n. 9879, secondo cui, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale), tuttavia questa Corte ha affermato che la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile ratione temporis , antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge” (Cass., Sez. 2, 4/3/2015, n. 4362; Cass., Sez. 2, 10/3/2016,n. 4714).

Tale conclusione, afferma la medesima pronuncia, va tenuta “ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al d. l gs. n. 150/2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell'art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell'opposizione ad un giudice monocratico”.

Tale situazione non si è però verificata nella specie, atteso che il provvedimento impugnato reca la sola firma del presidente, indicato come “[OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche l’indicazione della composizione del collegio giudicante, in questo caso del tutto mancante, sicché la dicitura, contenuta nell’incipit, recante il termine “la Commissione”, così come l’intestazione del documento recante “[OSCURATO:PERSONA] di Genova –Sez.

II” non sono indicativi della erroneità della composizione dell’organo giudicante, quanto piuttosto di un’evidente refuso.

Consegue, pertanto, da quanto detto l’infondatezza della censura.

4. Il primo motivo è invece fondato.

Questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass., Sez. 6-2, 20/11/2017, n. 27418; Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3848), recependo, al riguardo, quantostatuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d. lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, legge 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art.76 Cost., con la precisazione che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016).

Pertanto, essendo stata l’opposizione proposta il ventisettesimo giorno dall’avvenuta comunicazione del decreto, come accertato dallo stesso giudice di merito, la stessa avrebbe dovuto essere giudicata tempestiva, con conseguente erroneità della decisione che ne ha invece acclarato la tardività e dichiarato la conseguente inammissibilità.

5. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza del secondo, il ricorso deve essere accolto con rinvio al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al presidente della Corte di giustizia tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17966/221R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 75. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria regionale per la Liguria del 21/4/2020, comunicata il 6/5/2021, relativa ai procedimenti riuniti RGA 128-129/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Compensi c.t.u. –Termine impugnazione. Rilevato che: 1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalla C.T.R. Liguria, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso. Con provvedimento del 25/10/2019, la [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria nominò il geom . Giuseppe B adile consulente tecnico, affinché stimasse la categoria catastale e la rendita attribuibile ad alcuni immobili oggetto degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate,impugnati in quella sede dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., per poi provvedere a liquidare le competenze con decreto del 20/11/2020, comunicatogli il 27/11/2020. Impugnato quest'ultimo provvedimento in ragione della reputata erroneità della liquidazione, il geom. Giuseppe B adile propose opposizione exart. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 , che fu decisa con ordinanza del 21/04/2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò la tardività dell'opposizione in quanto depositata il ventisettesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento gravato, anziché entro il ventesimo. 2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base didue motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Genova sono rimaste invece intimate. Considerato che: 1. Con il primo motivo , si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all'art. 111 Cost., per avere la C.T.R. Liguria accertato che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione, comunicato il 27/11/2020, era tardiva in quanto depositata il 24/12/2020 e dunque nel ventisettesimo giorno, senza considerare che l'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del consulente tecnico, era stato radicalmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2 011 con la previsione dell'applicazione, ai relativi procedimenti , del rito sommario di cognizione e l'espressa abrogazione del termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione, senza ulteriore specificazione, sicché la nota del 07/11/2012 del D ipartimento per gli affari di giustizia del M inistero della G iustizia aveva chiarito che il termine da rispettare era quello di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, previsto per l'appello nel rito sommario di cognizione ex art. 702 - quater , cod. proc. civ., così come affermato , in via interpretativa, dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di legittimità. 2. Con il secondo motivo, si lamenta la nullità dell'ordinanza pronunciata in violazione degli artt. 15 d.P.R. 1/9/2011, n. 150, 158 e 161 cod. proc. civ. e 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art.111 Cost., per avere il giudice di merito pronunciato l’ordinanza in composizione collegiale, come evidente dalla sua intestazione e dall'incipit, senza considerare che l'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, cui l'art. 170 d .P.R. n. 115 del 2002 rinviava per la disciplina procedimentale, prevedeva , al comma 2, che per il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione fosse competente il Presidente dell'ufficio che lo aveva pronunciato, statuendo in tal modo una competenza funzionale e la composizione monocratica, sicché l’ordinanza in questione era affetta da nullità per vizio nella composizione del giudice. 3. Il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, è infondato. L’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, al comma 1, che «a il quale, stabilisce, al comma 1, che «le controversie previste dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, sono regolate ebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all'interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, 15/6/2012, n. 9879, secondo cui, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale), tuttavia questa Corte ha affermato che la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile ratione temporis , antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge” (Cass., Sez. 2, 4/3/2015, n. 4362; Cass., Sez. 2, 10/3/2016,n. 4714). Tale conclusione, afferma la medesima pronuncia, va tenuta “ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al d. l gs. n. 150/2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell'art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell'opposizione ad un giudice monocratico”. Tale situazione non si è però verificata nella specie, atteso che il provvedimento impugnato reca la sola firma del presidente, indicato come “[OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche l’indicazione della composizione del collegio giudicante, in questo caso del tutto mancante, sicché la dicitura, contenuta nell’incipit, recante il termine “la Commissione”, così come l’intestazione del documento recante “[OSCURATO:PERSONA] di Genova –Sez. II” non sono indicativi della erroneità della composizione dell’organo giudicante, quanto piuttosto di un’evidente refuso. Consegue, pertanto, da quanto detto l’infondatezza della censura. 4. Il primo motivo è invece fondato. Questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass., Sez. 6-2, 20/11/2017, n. 27418; Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3848), recependo, al riguardo, quantostatuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, d. lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, legge 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art.76 Cost., con la precisazione che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016). Pertanto, essendo stata l’opposizione proposta il ventisettesimo giorno dall’avvenuta comunicazione del decreto, come accertato dallo stesso giudice di merito, la stessa avrebbe dovuto essere giudicata tempestiva, con conseguente erroneità della decisione che ne ha invece acclarato la tardività e dichiarato la conseguente inammissibilità. 5. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza del secondo, il ricorso deve essere accolto con rinvio al presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al presidente della Corte di giustizia tributaria
Decreto Cassazione n. 20377/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris