Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35237/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova in data 19 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., ritenute le circostanze generiche prevalenti, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Letto il ricorso e la memoria del 16/6/2023; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato vaglio critico della credibilità della persona offesa ed alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contengono censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e soprattutto si limitano a riproporre doglianze a cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte, rispetto alle quali il ricorrente si confronta solo apparentemente (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato plurimi riscontri nelle chat intercorse tra quest'ultima e l'imputata, nell'analisi del flusso delle ricariche della postepay e nelle dichiarazioni di persone informate sui fatti, elementi questi più che sufficienti per fondare un giudizio di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova in data 19 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., ritenute le circostanze generiche prevalenti, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Letto il ricorso e la memoria del 16/6/2023; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato vaglio critico della credibilità della persona offesa ed alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contengono censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e soprattutto si limitano a riproporre doglianze a cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte, rispetto alle quali il ricorrente si confronta solo apparentemente (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato plurimi riscontri nelle chat intercorse tra quest'ultima e l'imputata, nell'analisi del flusso delle ricariche della postepay e nelle dichiarazioni di persone informate sui fatti, elementi questi più che sufficienti per fondare un giudizio di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris