CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13032/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nfronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lombardino,controricorrente;avverso la sentenza n. 1063/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 giugno2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., contro la sentenza del 25 giugno 2021 con cui la Corte di Appello di Palermo hadichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza di primo gradoemessa dal Tribunale di Marsala.2. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.Numero registro generale 3881/2022Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13032/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il primo mezzo è così rubricato: «art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per erroneaapplicazione in ordine ai termini di impugnazione degli articoli 327 e 155 c.p.c. -violazione della regola di calcolo del termine a mese della nominatione dierum -tempestività dell'appello e cassazione con rinvio».Secondo la ricorrente, a seguito della sospensione dei termini dal 09.03.2020all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] disposta, a causa dell’emergenza da covid-19, dagli artt. 83 del d.l. n. 18del 2020 e 36 c. 1 del d.lgs. n. 23 del 2020, il termine lungo d’impugnazione di sei mesi(che scadeva il 22.04.2020) si sarebbe interrotto al quarto mese (22.02.2020) per poiricominciare a decorrere dal 12.05.2020 (subito dopo la fine della sospensione) e scadereil 22.06.2020; termine poi da spostare al 12.07.2020 a seguito dell’aggiunta dei 20 giornidi sospensione intercorsi tra la scadenza originaria del termine lungo (22.04.2020) ed iltermine finale della sospensione emergenziale da Covid-19 (11.05.2020). In viasubordinata, la ricorrente prospetta un computo dei termini asserendo che, a seguitodella suddetta sospensione dal 09.03.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine lungod’impugnazione di sei mesi (originariamente scadente il 22.04.2020) si sarebbe interrottoal quarto mese (22.02.2020) per poi ricominciare a decorrere dal 12.05.2020 (dopo lafine della sospensione) e scadere il 12.07.2020; termine poi anticipato al 27.06.2020(che era un sabato) e quindi de plano al 29.06.2020, a seguito della decurtazione di 15giorni per il periodo 23.02.2020/08.03.2020 (cioè per il periodo intercorso tra lascadenza del quarto mese e l’inizio della sospensione emergenziale per Covid-19).Il secondo motivo è così rubricato: «art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenzaper mancata decisione ex art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione ex art. 132 co.2 n. 4 c.p.c. sulla istanza subordinata di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c.».5. — Il ricorso è, nel complesso, manifestamente infondato.5.1. — È, infatti, manifestamente infondato il primo mezzo.La Corte d’appello ha così motivato: «l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perla riforma di sentenza con cui è stata disattesa la domanda di accertamento di nullità diclausole di diversi rapporti bancari già in essere con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, siccome tardivo, per quanto appresso specificato … l’art.325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l’appello è di trenta giorni, che decorrono(ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza; in difetto di notificazione,ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazionedella sentenza. A detto termine di sei mesi, poi, vanno aggiunti i trenta giorni disospensione feriale ad agosto, ove rilevanti, e ancora — sempre ove rilevanti — dellasospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) dal 9 marzo all'11 maggio 2020(art. 83 del D.L. 18/2020 e art. 36 c. 1 del D.L. 23/2020). Nel caso in esame, la sentenzaNumero registro generale 3881/2022Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13032/2026Data pubblicazione 06/05/2026di prime cure è stata emessa in data 22/10/2019, e l’atto di citazione in appellotrasmesso per la notifica in via telematica in data 29/6/2020: applicandosi, il periodo disospensione straordinaria (non rilevando, tra dicembre e giugno, quello di sospensioneferiale), di guisa che il termine ex art. 327 c.p.c. (che è a mesi, come addottodall’appellante: ma ciò non intacca la soluzione che si va a prospettare) alla data appenaindicata era già abbondantemente scaduto. Difatti, con il computo a mesi si perviene ascadenza al 22/4, e dal 23/4 vanno aggiunti i 63 gg. della sospensione straordinaria, cosìpervenendosi al 25 giugno 2020. Ne discende che non risulta tempestivo il gravame,proposto come detto il 29 giugno 2020: con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi ditermine che comporta la decadenza dalla impugnazione deve procedersi a declaratoria diinammissibilità dell’appello che preclude ogni altra valutazione con confermadell’impugnata sentenza».A fronte di ciò, la tesi sostenuta dalla ricorrente in ricorso si riassume in ciò, che lasospensione straordinaria operante per legge dal 9 marzo 2020 avrebbe nondimenoprodotto il suo effetto dalla scadenza del mese antecedente nel progredire del corso deltermine «lungo», e cioè, nella specie, dal 22 febbraio 2020: il processo sarebbe statocioè quiescente non dal 9 marzo, ma, appunto, dal 22 febbraio. Orbene, tale tesi apparemanifestamente infondata come è reso evidente dalla circostanza che la sospensionestraordinaria in discorso opera senza alcun dubbio in modo analogo alla sospensioneferiale.Si rammenta anzitutto l’art. 1 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11, entrato in vigore lo stessogiorno, secondo cui: «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto», dunque dal 9 marzo, «e sino al 22 marzo 2020 le udienze deiprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari … sono rinviated’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020». Sin qui la norma disponeva il rinviod’ufficio delle udienze civili già fissate in quell’arco temporale. Dopodiché lo stesso art. 1,comma 2 proseguiva: «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento diqualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 … Ove il decorso abbia inizio duranteil periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Ladisposizione è stata abrogata nove giorni dopo, e sostituita da altra sostanzialmente dellostesso tenore, l’art. 83 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18.Il primo comma dell’art. 83 ha nuovamente disposto il rinvio d’ufficio delle udienzedei procedimenti civili a partire sempre dal 9/03, fino (non più al 23/03, ma) al 15/04. Ilsecondo comma ha stabilito che in quell’arco temporale, dal 9/03 al 15/04, fosse sospesoil decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e che, oveNumero registro generale 3881/2022Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13032/2026Data pubblicazione 06/05/2026il decorso del termine avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stessofosse differito al 16 aprile. Con il D.L. 08/04/2020, n. 23, conv. in L. 05/06/2020, n. 40,art. 36, comma 1 (norma che la legge di conversione non ha modificato), la scadenza delrinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali civili, è stata posticipataall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. I termini processuali di tutti i procedimenti civili sono stati dunquesospesi dal 09/03/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per riprendere a decorrere dalla fine del periododi sospensione e, quindi, dal 12/05/2020. A questo punto, la legge 24/04/2020, n. 27, haconvertito il D.L. n. 18/2020.All’esito degli interventi di cui si è detto, dal 9/03 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è rimastosospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa all’art. 83 citato si trova affermato che le disposizionitendevano allo scopo di sospendere tutte le attività processuali al fine di limitare leoccasioni di contagio nonché di «neutralizzare ogni effetto negativo che il massivodifferimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegaresulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali».Ora, non vi è alcun dubbio che la sospensione in discorso operi secondo uncongegno del tutto analogo, in difetto di altra precisazione legislativa di segno diverso, aquello previsto in via generale per la sospensione dei termini feriali, quantunque contalune differenze, irrilevanti però per i fini del computo: e cioè il computo dei termini siarresta temporaneamente all’inizio della sospensione e riprende il suo corso allo scaderedella sospensione. Difatti, secondo l’art. 1, comma 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 742: «Il decorsodei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative èsospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla finedel periodo di sospensione». L’art. 83, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che: «èsospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili…». Le differenze letterali tra l’una e l’altra disposizione non manifestano dunque alcunrilievo particolare. E del resto, la sospensione straordinaria è stata sempre applicatasecondo lo stesso congegno della sospensione feriale.In definitiva, è indiscutibile che nella specie il termine per l’impugnazione, comecalcolato dalla Corte d’appello, scadesse giovedì 25 giugno 2020.5.2. — È, parimenti, manifestamente infondato il secondo mezzo.È nozione elementare, anzitutto, che il vizio di omessa pronuncia non èprospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito (Cass. 10 ottobre 2014,n. 21424 tra le tantissime). Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dallaparte, di una questione puramente processuale — qual è l’istanza di rimessione in termini— non può, dunque, dare luogo al vizio di omessa pronunzia. Conseguentemente, è delNumero registro generale 3881/2022Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13032/2026Data pubblicazione 06/05/2026tutto fuor di luogo la censura riferita all’articolo 112 c.p.c., senza dire che la Corted’appello ha pronunciato «ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezionedisattese», ivi compresa, dunque, l’istanza di rimessione in termini, sicché il rigettodell’istanza detta c’è.Quanto a quest’ultima, con le note di trattazione scritta del 30 novembre 2020 invista della udienza del 4 dicembre 2020, l’appellante ha effettivamente avanzato istanzasubordinata ex art. 153 co. 2 c.p.c., in ragione — viene spiegato in ricorso — della novitàdella normativa, riguardo alla quale si sarebbero manifestati, a dire della ricorrente, nonmeglio specificati dubbi interpretativi: e, però, sarebbe occorso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.spiegasse quali mai dubbi interpretativi la norma avesse suscitato, che a questa Cortenon risulta mai nessuno, né in dottrina né in giurisprudenza, abbia nutrito, se non altrocon riguardo all’aspetto del calcolo dei termini.Così stando le cose, l’affermazione della ricorrente secondo cui la sentenza, inpunto di istanza di rimessione in termini, non sarebbe motivata, è palesemente smentitadalla sentenza impugnata: ché, una volta allegata quale causa non imputabile un (comesi è peraltro detto totalmente inesistente) dubbio interpretativo sul significato del citatoart. 83, la Corte d’appello, eseguendo il calcolo nel modo prima ricordato, e cioè secondoun piano congegno analogo a quello della sospensione feriale, ha perciò stesso disattesola tesi della ricorrente concernente il ventilato dubbio interpretativo.D’altronde, spettando a questa Corte di correggere-integrare la motivazione anchein caso di denuncia di errores in procedendo (Cass. n. 15810 del 28/07/2005; Cass. n.1669 del 19/01/2023), ben può aggiungersi che nel caso in esame vi è semmai soltantola soggettiva incomprensione da parte dell’allora appellante del significato di una normain vigore da mesi, che, per intuitive ragioni collegate al suo imponente rilievo applicativo,è da ritenere qualunque diligente operatore giuridico conoscesse e governasse, e dunquenulla che abbia a che vedere con la causa non imputabile cui si riferisce il secondocomma dell’articolo 153 c.p.c.6. — Il ricorso per cassazione proposto in un caso in cui non vi era alcun benchéminimo spazio per dubitare della correttezza della decisione impugnata, unitamente allamanifesta infondatezza della tesi spiegata in ordine al computo del termine perl’impugnazione, comporta l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 3881/2022Numero sezionale 1569/2026Numero di raccolta generale 13032/2026Data pubblicazione 06/05/2026forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, aisensi dell’art. 96 c.p.c., dell’ulteriore somma di €. 6.000,00;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]