CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti inammissibili, in quanto: - il primo motivo si limita ad una contestazione della ricostruzione in fatto dell'episodio avvenuto il 25 settembre 2024, che ha portato all'irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del detenuto, e della responsabilità del ricorrente per esso, ma le doglianze in fatto non sono ammissibili nel giudizio di legittimità; - il secondo motivo, che è intestato "illogicità ed erroneità della motivazione", e che censura una asserita contraddittorietà interna al percorso logico della motivazione, è inammissibile, in quanto presentato per motivi non previsti dalla legge, atteso che nella procedura giurisdizionale ex art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. il ricorso al giudice di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, come previsto espressamente dal comma 4-bis dello stesso art. 35-bis citato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] L r DEpo !"7" ATI\ tt4 CA 30 [OSCURATO:PERSONA]/Arlaiú 2