CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 34018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della revoca, con diretta applicazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 31 gennaio 2022, il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra il P.M. e l'imputato, in relazione ai reati di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen. e di guida in stato d'ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2, lettera C, e 2-bis cod.strada, commessi il 26 ottobre 2020. Avverso la prefata sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il P.G. deducente evidenzia che, sebbene la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 222 Cod. Strada (di cui alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale) si riferisca unicamente ai reati di omicidio e di lesioni stradali nelle ipotesi non circostanziate dall'aver commesso il fatto in stato di alterazione, ha omesso di applicare all'esito del giudizio la revoca della patente di guida dell'imputato, che doveva trovare necessariamente applicazione perché il reato di lesioni stradali contestato al Santon era aggravato dall'essersi il medesimo posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con diretta applicazione della stessa. 3. Il ricorso é fondato. E' noto che, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Così come é noto che, in base a quanto stabilito recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, 26/09/2019, Melzani) é ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Nella specie, va peraltro rilevato che oggetto della doglianza é il vizio di motivazione in riferimento all'omessa applicazione della revoca della patente di guida. In proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del codice di procedura penale, per ì reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Nella specie, come correttamente rilevato dai P.G. ricorrente, si verte in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe: ipotesi in cui giudicante avrebbe dovuto necessariamente disporre la revoca della patente di guida. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA], sanzione che viene direttamente applicata da questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che applica. Co