CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13987/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –e daIFIS [OSCURATO:SOCIETA]. E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistente –udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 09gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026con ordinanza n. 21337/2025 pubblicata in data 25 luglio 2025,questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 387/2025,dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in accoglimento delregolamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato laresistente [OSCURATO:PERSONA] 2021-1 [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore della ricorrente;a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata daldifensore costituito di parte ricorrente e per la trattazione di essa èstata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanzacamerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministeronon ha depositato conclusioni;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chenel proporre istanza per regolamento di competenza, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,formulò, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., istanza di attribuzione dellespese processuali relative al giudizio di cassazione, richiesta ribaditanella memoria illustrativa;nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente permero lapsus calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativaalle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore;in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazioner.g. n. 16674/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026ex art. 391-bis cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; daultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170);va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corten. 21337/2025, con l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nellamotivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato neldispositivo della presente ordinanza;poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimento correttoe del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmenteed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilitodall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento,siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass.,Sez. U, 14/11/2024, n. 29432; Cass. 16/01/2024, n. 1625);p. q. m.dispone la correzione della ordinanza n. 21337/2025 emessa daquesta Corte in data 25 luglio 2025, nel senso che:- in motivazione, alla pagina 6, rigo quattordici, in fine, sianoaggiunte le parole «con distrazione delle spese in favore del difensoredella ricorrente indicato in epigrafe, per dichiarazione di anticipo resa»;- in dispositivo, alla pagina 6, rigo ventuno, dopo le parole «dilegge» sia aggiunta la frase «, con distrazione in favore del difensorecostituito, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticiporesa».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ..r.g. n. 16674/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 16674/2025 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]