Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:620
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 – Procedimento penale / [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]340/05)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca del permesso di guida in un primo Stato membro — Patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Obbligo del rispetto delle condizioni nazionali ai fini di ottenere una nuova patente in seguito ad una revoca»
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Permesso di guida — Direttiva 91/439 (Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4) (v. punto 38 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della
direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) – Diniego del riconoscimento
della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, opposto al titolare che è stato oggetto di un
provvedimento di revoca del permesso di guida nazionale, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio di un nuovo
permesso, a causa di ripetute violazioni del codice della strada – Obbligo di fornire preventivamente una perizia medico-psicologica
che attesti l'idoneità alla guida
[OSCURATO:PERSONA] combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente
la patente di guida, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti
di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro
e, quindi, la validità di tale patente fintantoché il titolare di detta patente, che, nel primo Stato membro, è stato oggetto
di un provvedimento di revoca di una patente precedentemente rilasciata, non accompagnato da un divieto temporaneo di rilascio
di un nuovo permesso di guida, non ottemperi alle condizioni prescritte dalla normativa di tale primo Stato ai fini del rilascio
di un nuovo permesso di guida in seguito a tale revoca, incluso l'esame di idoneità alla guida che attesti che non sussistono
più le ragioni che hanno giustificato detta revoca.