CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34187/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7276/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 61 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 5443/40/2014, depositata 1'8 settembre 2014. N. 7276 R.G. 1 di 4 Est. F. DIizJino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con metodo sintetico, con il quale - a seguito delle risposte fornite a un questionario - veniva rideterminato il reddito dichiarato sulla base di una serie di elementi indicativi di capacità contributiva, costituiti dal possesso di quattro autovetture e dalla titolarità di una abitazione in usufrutto, con recupero di IRPEF, addizionali e sanzioni. La contribuente ha dedotto che il bene immobile in usufrutto non fosse utilizzabile per uso abitativo o anche non abitativo, osservando - quanto alle autovetture, che le prime due non fossero iscritte al PRA, mentre la quarta era stata acquistata per mezzo della vendita della terza, nonché con l'utilizzo di risparmi. La CTP di Frosinone ha accolto il ricorso. La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., evidenziando l'esistenza meramente grafica della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico della decisione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 32 e 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2702, 2404 cod. civ. Evidenzia il ricorrente come a contribuente avrebbe solo parzialmente assolto all'onere N. 727415R.G. 2 di 4 Est. F uino della prova in relazione ad alcuni degli elementi di capacità contributiva, né avrebbe fornito giustificazioni circa il costo di manutenzione dell'autovettura sulla base dei redditi dichiarati, né - infine - avrebbe dato prova di redditi esenti tali da dimostrare il tenore di vita. Evidenzia l'Ufficio ricorrente come la dichiarata acquiescenza relativa a due delle tre auto possedute fosse irrilevante a provare il venir meno della proporzione tra reddito dichiarato e reddito accertato. 2. Il primo motivo è fondato. E' principio consolidato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza, ove la motivazione manchi, sia meramente apparente o incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). 3. Parimenti, ove il giudice di appello intenda confermare la motivazione del giudice di primo grado, occorre che siano analiticamente indicati sia i punti di motivazione, sia le ragioni di doglianza, sia un minimo percorso argomentativo al fine di verificare che la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione; la motivazione per relationem richiede, difatti, un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).4. Nella specie, la sentenza impugnata dopo avere sommariamente riepilogato il contenuto delle difese della contribuente (ma non della decisione di primo grado), senza indicare i motivi dell'Ufficio appellante, ha rigettato l'atto di appello senza esplicitare il percorso logico della decisione, ritenendo non fondata la pretesa erariale («l'appello dell'Ufficio non merita di essere accolto, in quanto i motivi addotti non riescono a legittimare la pretesa erariale essendo privi, sia sotto il profilo giuridico che probatorio, delle ragioni e dei requisiti che consentono di dimostrare inequivocabilmente che i recuperi a tassazione operati siano conformi alla normativa fiscale, essendo emerso dall'esame degli atti che l'avviso di accertamento andava revisionato perché interessato da una serie di inesattezze tali da renderlo inattendibile nel suo complesso»). Né la motivazione può ritenersi estrinsecata nella ipotizzata inattendibilità dell'avviso derivante dalla prestata acquiescenza da parte dell'Ufficio «a parte della sentenza impugnata», mancando totalmente l'indicazione degli argomenti addotti dall'Ufficio. 5. Il primo motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo, cassandosi la sentenza con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 28 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]