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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 08/09/2021 al 07/03/2022, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva la mancata osservanza delle norme che regolamentano lo svolgimento della vita penitenziaria, ritenute indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, da parte del condannato.

2. Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nell'instaurazione - d opera del condannato - di rapporti di incompatibilità con altri detenuti (tanto da dover egli essere trasferito in altro istituto penitenziario), nonché nell'assunzione di atteggiamenti intimidatori e tendenti alla sopraffazione e, infine, in diverbi con altri detenuti.

Condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

3. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

4. Rilevato che la difesa ha presentato conclusioni in vista dell'odierna udienza, a mezzo delle quali ha domandato, in via principale, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e - in via subordinata - l'annullamento della stessa, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, per la riforma della pronuncia.

5. Rilevato, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

J P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 08/09/2021 al 07/03/2022, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva la mancata osservanza delle norme che regolamentano lo svolgimento della vita penitenziaria, ritenute indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, da parte del condannato. 2. Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nell'instaurazione - d opera del condannato - di rapporti di incompatibilità con altri detenuti (tanto da dover egli essere trasferito in altro istituto penitenziario), nonché nell'assunzione di atteggiamenti intimidatori e tendenti alla sopraffazione e, infine, in diverbi con altri detenuti. Condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza. 3. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. 4. Rilevato che la difesa ha presentato conclusioni in vista dell'odierna udienza, a mezzo delle quali ha domandato, in via principale, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e - in via subordinata - l'annullamento della stessa, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, per la riforma della pronuncia. 5. Rilevato, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. J P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26
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