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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 22488/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di cassazione di voler annullare la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Bergamo del 26.2.2014 con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2014 il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 497- bis, 648 e 494 cod. pen.

Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo sul gravame proposto dall'imputato, rimesso in termini per impugnare la suddetta decisione, confermava la sentenza del primo giudice, riconoscendo però i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione di due motivi.

2.1. Violazione della legge penale processuale nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alle eccezioni di nullità sollevate nell'atto di appello con riferimento a tutti gli atti non tradotti in lingua nota all'imputato (a partire dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio) e di tutte le notifiche effettuate al domicilio dallo stesso eletto presso il difensore d'ufficio.

Le nullità inerenti alla mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e alle notifiche di detti atti sono qualificabili come assolute e dunque insanabili da qualsivoglia successivo atto del procedimento, compreso il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare.

2.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati, non potendosi ritenere operante, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la sospensione della prescrizione ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen. a fronte di una notifica dell'estratto contumaciale, nulla in quanto travolta ex art. 185 cod. proc. pen. dalle precedenti nullità.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore Generale.

2. Nel provvedimento di accoglimento della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. si è dato atto che l'imputato non conosceva la lingua italiana e che egli non ebbe mai alcun rapporto con il difensore d'ufficio.

La sentenza impugnata non ha dubitato della mancata conoscenza della lingua italiana da parte di Shehu, ma ha superato le eccezioni difensive sulla nullità del verbale di identificazione ed elezione di domicilio e degli atti successivi "per la semplice ragione che l'imputato ha presentato appello rituale, dopo essere stato rimesso in termini"; pertanto, non potrebbe "rilevarsi nullità alcuna degli atti, per mancata traduzione degli stessi in inglese, data la restituzione nei termini, in quanto sfociata solo nella impugnazione odierna".

Si tratta, però, di affermazioni prive di fondamento.

A seguito della restituzione in termini per proporre impugnazione, l'imputato si è trovato nella medesima situazione che lo avrebbe visto appellante tempestivo, con l'ovvia facoltà di eccepire le nullità verificatesi nel giudizio di primo grado, nullità che non risultano mai sanate e che sono state denunciate con l'appello nel primo momento utile al fine di ottenere la regressione del processo per consentire all'imputato di esercitare le facoltà difensive nel processo di primo grado e, prima ancora, nella fase delle indagini preliminari.

La prima nullità, infatti, si verificò in sede di redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio, non tradotto in lingua conosciuta a Shehu, non assistito da alcun interprete, con la conseguente invalidità della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, al quale furono poi notificati tutti gli atti successivi, in assenza di qualsivoglia contatto con l'imputato, come già accertato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 175 del codice di rito.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la garanzia del "diritto all'interprete" vale anche per la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio effettuata da uno straniero che non conosca la lingua italiana, trattandosi di un atto tipico del procedimento avente incidenza immediata sul diritto di partecipazione al processo dell'imputato, comportando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dell'atto di citazione a giudizio, la cui conoscenza è indispensabile per garantire il diritto primario di partecipare al proprio processo (cfr., ad es., Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264638; Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri, Rv. 261998; Sez. 3 1, n. 26705 del 13/06/2013, B., Rv. 255972; Sez. 1, n. 32000 del 31/05/2013, Yousif, Rv. 256113).

3. È infondato, invece, il secondo motivo, in tema di prescrizione.

Avuto riguardo all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (rilevante nel caso di specie, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15 -bis, in quanto la sentenza di primo grado è del 26 febbraio 2014), questa Corte ha di recente affermato che la sterilizzazione del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini era qualificabile come interruzione della prescrizione (Sez. 2, n. 28722 del 31/05/2022, Stevic, Rv. 283843).

Risulta pertinente, dunque, il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 4096 del 01/07/2021, Gagliardi, Rv. 282091; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, Crovella, Rv. 264161; Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007, Martinelli, Rv. 238294; Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998, dep. 1999, Verzelletti, Rv. 212435).

Nel caso di specie, dunque, la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, non tradotto nella lingua alloglotta, poi superata dalla restituzione in termini per proporre appello, non preclude l'applicazione dell'art. 175, comma 8, del codice di rito, nella richiamata formulazione.

4. In ragione della sussistenza delle nullità verificatesi già nel procedimento di primo grado, entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio e gli atti vanno conseguentemente restituiti al Pubblico ministero competente per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di cassazione di voler annullare la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Bergamo del 26.2.2014 con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2014 il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 497- bis, 648 e 494 cod. pen. Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo sul gravame proposto dall'imputato, rimesso in termini per impugnare la suddetta decisione, confermava la sentenza del primo giudice, riconoscendo però i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge penale processuale nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alle eccezioni di nullità sollevate nell'atto di appello con riferimento a tutti gli atti non tradotti in lingua nota all'imputato (a partire dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio) e di tutte le notifiche effettuate al domicilio dallo stesso eletto presso il difensore d'ufficio. Le nullità inerenti alla mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio e alle notifiche di detti atti sono qualificabili come assolute e dunque insanabili da qualsivoglia successivo atto del procedimento, compreso il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati, non potendosi ritenere operante, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la sospensione della prescrizione ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen. a fronte di una notifica dell'estratto contumaciale, nulla in quanto travolta ex art. 185 cod. proc. pen. dalle precedenti nullità. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore Generale. 2. Nel provvedimento di accoglimento della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. si è dato atto che l'imputato non conosceva la lingua italiana e che egli non ebbe mai alcun rapporto con il difensore d'ufficio. La sentenza impugnata non ha dubitato della mancata conoscenza della lingua italiana da parte di Shehu, ma ha superato le eccezioni difensive sulla nullità del verbale di identificazione ed elezione di domicilio e degli atti successivi "per la semplice ragione che l'imputato ha presentato appello rituale, dopo essere stato rimesso in termini"; pertanto, non potrebbe "rilevarsi nullità alcuna degli atti, per mancata traduzione degli stessi in inglese, data la restituzione nei termini, in quanto sfociata solo nella impugnazione odierna". Si tratta, però, di affermazioni prive di fondamento. A seguito della restituzione in termini per proporre impugnazione, l'imputato si è trovato nella medesima situazione che lo avrebbe visto appellante tempestivo, con l'ovvia facoltà di eccepire le nullità verificatesi nel giudizio di primo grado, nullità che non risultano mai sanate e che sono state denunciate con l'appello nel primo momento utile al fine di ottenere la regressione del processo per consentire all'imputato di esercitare le facoltà difensive nel processo di primo grado e, prima ancora, nella fase delle indagini preliminari. La prima nullità, infatti, si verificò in sede di redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio, non tradotto in lingua conosciuta a Shehu, non assistito da alcun interprete, con la conseguente invalidità della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, al quale furono poi notificati tutti gli atti successivi, in assenza di qualsivoglia contatto con l'imputato, come già accertato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 175 del codice di rito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la garanzia del "diritto all'interprete" vale anche per la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio effettuata da uno straniero che non conosca la lingua italiana, trattandosi di un atto tipico del procedimento avente incidenza immediata sul diritto di partecipazione al processo dell'imputato, comportando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dell'atto di citazione a giudizio, la cui conoscenza è indispensabile per garantire il diritto primario di partecipare al proprio processo (cfr., ad es., Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264638; Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri, Rv. 261998; Sez. 3 1, n. 26705 del 13/06/2013, B., Rv. 255972; Sez. 1, n. 32000 del 31/05/2013, Yousif, Rv. 256113). 3. È infondato, invece, il secondo motivo, in tema di prescrizione. Avuto riguardo all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (rilevante nel caso di specie, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15 -bis, in quanto la sentenza di primo grado è del 26 febbraio 2014), questa Corte ha di recente affermato che la sterilizzazione del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini era qualificabile come interruzione della prescrizione (Sez. 2, n. 28722 del 31/05/2022, Stevic, Rv. 283843). Risulta pertinente, dunque, il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 4096 del 01/07/2021, Gagliardi, Rv. 282091; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, Crovella, Rv. 264161; Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007, Martinelli, Rv. 238294; Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998, dep. 1999, Verzelletti, Rv. 212435). Nel caso di specie, dunque, la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, non tradotto nella lingua alloglotta, poi superata dalla restituzione in termini per proporre appello, non preclude l'applicazione dell'art. 175, comma 8, del codice di rito, nella richiamata formulazione. 4. In ragione della sussistenza delle nullità verificatesi già nel procedimento di primo grado, entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio e gli atti vanno conseguentemente restituiti al Pubblico ministero competente per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore dell
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