CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].hamed, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d. P.R. n. 309 del 1990, dichiarando inammissibile per il resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza sopra indicata il Tribunale di Torino ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminare a [OSCURATO:PERSONA] per illecita detenzione, nel proprio appartamento, di 29,5 kg lordi di hashish, suddivisi in confezioni di circa 1 kg, e di 25,4 grammi lordi di cocaina qualificati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con la stessa pronuncia il Tribunale ha confermato anche il sequestro preventivo di un bilancino di precisione, di una pistola a salve priva di tappo rosso, di 50 cartucce nonché della somma di C 15.600 e dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] A intestata allo Zahid. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge e vizio di motivazione per l'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 in assenza degli esiti della consulenza tossicologica sulla sostanza stupefacente in sequestro tale da escludere la presunzione che il quantitativo di principio attivo sia superiore alla soglia minima fissata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite Biondi, soglia da rivedere alla luce dell'attuale fenomenologia del traffico di stupefacenti. In concreto, trattandosi di hashish con un grado di purezza convenzionale quantificato intorno al 5%, ne consegue che il peso complessivo lordo sequestrato, pari a 29,5 kg - inferiore al valore soglia di 50 kg fissato dalla giurisprudenza di legittimità - fa sì che in base ad un calcolo matematico il principio attivo presente nella sostanza sia di circa 1,5 kg cioè inferiore ai 2 kg indicati dalle Sezioni unite, tale da escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso contesta l'inosservanza della legge in relazione all' art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al sequestro, finalizzato alla confisca, della sola autovettura in quanto il Tribunale, con una irragionevole presunzione, uniformandosi all'erroneo computo dell'ordinanza genetica, ha calcolato la capacità accumulativa dell'indagato al momento dell'applicazione della misura cautelare, nel periodo compreso tra il gennaio 2016 ed il maggio 2023, ricomprendendovi anche il denaro contante, pari a euro 15.600, in parte di derivazione illecita come confermato dallo stesso ricorrente. Al contrario, l'eventuale sproporzione doveva essere calcolata con riferimento al reddito dichiarato dall'indagato al momento dell'acquisto del mezzo, pagato C 31.000, che, nella specie, risale al luglio 2022, 10 mesi prima del reato in questa sede contestato, quando cioè [OSCURATO:PERSONA] lavorava stabilmente da 5 anni, percepiva uno stipendio di circa euro 1.200 e non pagava il canone di locazione di cui si occupava la sorella convivente. [OSCURATO:PERSONA]) 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. L'ordinanza impugnata, condividendo le ragioni argomentative del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] per illecita detenzione di 29,5 kg lordi di hashish e di 25,4 grammi lordi di cocaina, e per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, con richiamo sia al quantitativo di droga sequestrata, sia alla verosimile entità del principio attivo ipotizzabile, in misura superiore al 5%, desunta, in attesa della consulenza chimico tossicologica, da quanto risultante dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri . 2.2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti non è di norma ravvisabile la circostanza di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi (cd valore- soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). Anche dopo la riforma avvenuta con d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla I. 16 maggio 2014, n. 79, continuano ad essere validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla menzionata pronuncia, cosicchè si è ribadito che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi, pari a 4000 volte (e non 2000) il valore - soglia di 500 milligrammi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005; Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926), proprio al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite Biondi del 2012 a seguito dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006 che, con riferimento alle cosiddette droghe leggere, aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal citato d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000 mg., e alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.Il provvedimento del Tribunale, pur con motivazione sintetica che si giustifica anche in ragione della fase cautelare, da leggere unitamente a quello conforme del Giudice delle indagini preliminari, si adegua a detto orientamento ritenendo sussistente l'aggravante in quanto all'indagato è stato sequestrato stupefacente del tipo hashish per kg 29,5 chilogrammi, con THC ipotizzato, in base alla citata Relazione, superiore a circa il 5 % cioè molto al di sopra del valore soglia di kg 2 sopra indicato. Il ricorso sembra confondere due dati tra loro diversi cioè; da un lato, il valore- soglia, indicato nelle tabelle di cui al citato d.P.R. 309/90, che fissa i limiti quantitativi massimi di principio attivo che costituiscono il discrinnine tendenziale tra la destinazione all'uso personale e la detenzione illecita e, dall'altro lato, il moltiplicatore (2000 per le droghe pesanti e 4000 per le droghe leggere) per individuare la soglia oltre la quale si configura l'ingente quantitativo. 3. Anche il motivo di ricorso attinente alla confisca dell'auto è manifestamente infondato. 3.1. Il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata emesso, ex art. 240-bis cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con riferimento all'autovettura intestata al ricorrente. Le censure difensive riguardano sia l'assenza di prossimità cronologica tra l'acquisto dell'auto e la data del commesso reato; sia l'avvenuta giustificazione della capacità accumulativa dell'indagato negli anni precedenti e contestualmente alla compravendita del mezzo. 3.2. La condanna per uno dei reati indicati dall'art. 240-bis cod. pen., tra cui rientra il delitto contestato, comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato allorché sia provata, da un lato, l'esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall'altro lato non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Corte cost. n. 33 del 2018; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell'iniziativa ablatoria (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.281561). 3.2.1. A tale orientamento si è puntualmente adeguato il Tribunale che, proprio con riguardo al momento dell'acquisto del bene, ha accertato la sproporzione tra il valore della Mercedes, pagata C 34.500 (sebbene il ricorrente menzioni la cifra di C 31.000), e il reddito dichiarato ai fini fiscali a quell'epoca (1 luglio 2022) tenendo conto dell'allegata capacità accumulativa negli anni precedenti.Con argomenti coerenti e approfonditi sono state smentite in fatto le allegazioni e le giustificazioni difensive, in relazione a ciascun periodo esaminato di guadagno, sia antecedente all'acquisto che contestuale al delitto, con riguardo non solo al salario risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti fino al 30 settembre 2022, ma anche ai periodi di disoccupazione. Inoltre, il Tribunale ha fornito argomenti logici e coerenti anche con riguardo alla circostanza che la sorella del ricorrente contribuisse da sola al pagamento del canone di locazione dell'abitazione comune e ha tenuto conto degli introiti• leciti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzati con «prelievi cadenzati a distanza di qualche giorno, come accade nell'uso ordinario di un conto corrente», aggiungendo correttamente che «l'indagato non si è neppure offerto di dimostrare le modalità di corresponsione del prezzo di tale veicolo», argomento pertinente stante il rilevante valore del mezzo confiscato. 3.2.2. Con riferimento al profilo della «ragionevolezza temporale» il Tribunale ha puntualmente valutato prossimo al delitto l'acquisto della Mercedes, avvenuto solo dieci mesi prima, ponendolo in correlazione sia al cospicuo prezzo corrisposto, sia alle concrete modalità e circostanze del reato ed in particolare della detenzione non solo di 29 kg di hashish e 25 gr di cocaina, ma anche di una significativa somma di denaro contante. 4. Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda