CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il Giudice monocratico del Tribunale della stessa città aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione una mazza in legno e un coltello a serramanico e, per l'effetto lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando anche la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sollevando anzitutto questione di legittimità costituzionale del sopra citato modello legale, in quanto contrastante con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non richiede la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo, che siano dimostrative della sussistenza di un pericolo di offesa alla persona; in secondo luogo, l'atto dì impugnazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., lamentando la insussistenza del reato contestato, oltre che il vizio di motivazione in punto di addebito di responsabilità all'imputato e l'erronea considerazione dei criteri inerenti al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 133 cod. pen. e, infine, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Giova precisare, in primo luogo, come Corte cost., sentenza n. 139 del 22/03/2023 abbia dichiarato infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento al divieto di porto, senza giustificato motivo, di armi improprie "nominate", quanto alla mancata previsione - nel relativo paradigma normativo - del requisito della sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, per denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione del principio di necessaria offensività del reato, nonché della funzione rieducativa della pena. La Corte costituzionale ha infatti precisato che «La distinzione che la norma censurata opera rispetto agli strumenti "innominati" - per i quali la seconda parte del medesimo comma richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze - non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche" nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l'offesa alla persona. La detta condizione svolge, peraltro, anche una insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico, al fine di escludere l'indeterminatezza della categoria degli strumenti "innominati". La norma censurata non confligge nemmeno con il principio di offensività: nella sua declinazione "in astratto", infatti, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria, trattandosi di oggetti che presentano un significativo rischio di poter essere utilizzati in modo illecito: l'anticipazione della tutela risulta giustificata - anche in chiave di proporzionalità dell'intervento - pure dall'elevato rango degli interessi in gioco, al culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e dell'integrità fisica delle persone. Con riferimento alla declinazione "in concreto" del citato principio, il rimettente muove da una interpretazione non condivisibile della sua valenza: se, rispetto ai reati di pericolo presunto, il giudice dovesse accertare la concreta pericolosità della condotta verrebbe meno la distinzione con i reati di pericolo concreto mentre il principio in esame opera nel senso che il giudice deve escludere la punibilità di fatti, pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno. Infine, la censura di violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di violazione del principio di offensività del reato, per cui cade insieme a quest'ultima». 4. Il ricorso è nel resto inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite; esso invocando, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi di porto ingiustificato dei suddetti strumenti, da parte del prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà; risulta valorizzata, in particolare, la condotta tenuta dal soggetto, datosi alla fuga al momento del controllo operato dalle forze dell'ordine. 5. La sentenza impugnata rileva inoltre come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente proprio la sopra evidenziata condotta. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de