CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza limitatamente al secondo motivo di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Perugia, per quanto quid’interesse, dopo aver respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale, dichiaravainammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respingeva quella di affidamento in provaal servizio sociale terapeutico formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di tre anni equattro mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all’art. 73 d. p.r. n. 309 del 1990 calunniae truffa.A sostegno della decisione, evidenziava in primo luogo che il quantum di pena nonconsentiva l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare.Quanto, poi, alla misura dell’affidamento in prova, valorizzava – ai fini del suo diniego– l’attuale pericolosità sociale della condannata (ricaduta nel delitto nel 2019) con riferimentoalla quale, anche secondo quanto emergente dalla relazione dell’Uepe del febbraio 2025,non emergevano prospettive concrete di svolgimento di attività lavorativa ovvero altrimentirisocializzante; si precisava, infatti, che la donna viveva con gli stessi famigliari con i qualiaveva commesso i reati, in un’abitazione la cui utenza elettrica era allacciata abusivamente,che non lavorava e aveva, dichiarato in via meramente aleatoria la propria disponibilità asvolgere attività di volontariato.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],affidato a tre motivi.2.1. Con il primo reitera l’eccezione d’incompetenza territoriale del giudice a quo,invece da attribuirsi al Tribunale di L’Aquila, essendo stata in quel luogo pronunciata lasentenza divenuta irrevocabile per ultima.2.2. Con il secondo motivolamenta la violazione dell’art. 47-ter comma 1 let. a) l. 26luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per l’entitàdella pena da scontare, trascurando – sebbene ne avesse dato atto della relativacircostanza nel provvedimento impugnato – che la condannata è madre convivente di una«figlia nata nel 2016» e, come tale, avrebbe potuto accedere al beneficio riconosciuto dalladisposizione appena richiamata.2.3. Con l’ultimo motivo denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione di rigetto dell’affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento allavalutazione dell'idoneità del domicilio (la prognosi negativa è contraddetta dalla mancataricaduta nel delitto dal 2019, nonostante la convivenza con il medesimo nucleo familiare)edell'attività di volontariato (ritenuta aleatoria e strumentale, nonostante le allegazionidifensive attestanti la disponibilità dell’organizzazione Pegaso).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scrittepervenute il 9 ottobre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza,limitatamente alla fondatezza del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso denuncia censure complessivamente infondate e dev’essere pertantorigettato.2.L’eccezione di incompetenza è manifestamente infondata.Va premesso che l'art. 677 cod. proc. pen., costituente norma generale inmateria dicompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza, stabilisceche la competenza aconoscere le materie attribuite alla magistratura disorveglianza appartiene al tribunale o almagistrato di sorveglianza che hannogiurisdizione sull'istituto penitenziario in cui si troval'interessato all'atto dellarichiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento(comma 1).Nondimeno, quando l'interessato, come nel caso qui in rilievo, non è detenutoointernato, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianzache hagiurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio.Detta disciplina èdestinata ad avere applicazione «se la legge non disponediversamente».Nel caso qui in rilievo, tuttavia, la richiesta di misura alternativa era stata presentatasecondo la procedura stabilita dall'art. 656, commi 5 e seguenti cod. proc. pen., la quale,derogando alla disciplina generale (Sez. 1, n. 53177 del 8/10/2014, Travaglini, Rv. 261606;Sez. 1, n. 24106 del 26/5/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 38171 del 23/9/2008,Codiposti, Rv. 241144; Sez. 1, n. 389 del 25/11/2004, dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230726),prevede che la competenza di radichi con riferimento al tribunale di sorveglianza nel cuidistretto sia incardinato l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolodetentivo de quo (così il comma 6 del citato articolo).Ne consegue che, essendo l'esecuzione curata dal Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Perugia, la competenza è stata correttamenteritenersi manifestamente infondata.3.Venendo al merito, è privo di pregio il motivo con il quale il ricorrente censura lamotivazionecon cui il Tribunale ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale.3.1. L’affidamento in prova è una misura alternativa con cui l'ordinamento ha intesoper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimentosociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte èuniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono,di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la provache il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.277924).In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e lagravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamenteai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alleinformazioni di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), ilpunto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dalcondannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzionedel pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltreprecisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dirisocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).In ogni caso non puòrichiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione criticadel proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità,emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattereistruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva cheè chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità delsoggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative edanche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1,n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione delprincipio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficuadelle misure alternative alla detenzione.In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr.Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara,Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concretadelle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomaticidi una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello.3.2. Nel caso in esame, il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole perl’accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni in linea con quanto si legge nellerelazioni di sintesi, laddove si dà atto dell’assenza di attività lavorativa e della circostanzache la fornitura di energia elettrica – diversamente da quanto si lamenta nel ricorso – è statasì regolarizzata, ma successivamente all’eccesso dei militari dell’Arma. Neppure è statatrascurata l’ulteriore circostanza della disponibilità della ricorrente a svolgere attività divolontariato, a buona ragione ritenuto meramente strumentale perché di fatto non coltivatafino alla data del provvedimento del Tribunale.4. Del pari infondata è la censura riguardante l’omessa valutazione dei presuppostidella detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. secondo cui «La penadella reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiorpena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altroluogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero,nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incintao madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».Come si evince dagli atti – che il Collegio è autorizzato a consultare in quanto giudicedel fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) – laricorrente, nell’istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza, non aveva svolto richiesta delladetenzione ai sensi all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.A buona ragione il Tribunale, valutata l’insussistenza dei presupposti per la detenzionedomiciliare ordinaria, l’ha dichiara inammissibile, senza occuparsi di quella invocata per laprima volta con il ricorso per cassazione.In ogni caso, alla stregua delle risultaneze in atti non vi era alcuno spazio perl’invocata detenzione domiciliare speciale (che, comunque, sussistendone i presupposti,potrebbe essere sempre richiesta), poiché la relazione Uepe dà atto che tutti i figli dellacondannata sono maggiorenni, ma che la donna convive con la propria madre che ha unafiglia nata nel 2016. Sicché è a quest’ultima (dunque nipote e non figlia della ricorrente) che,per mera svista, il provvedimento impugnato ha fatto riferimento nella descrizione dellasituazione alloggiativa di [OSCURATO:PERSONA] e che, certamente per eguale svista, la difesa ha posto afondamento del motivo di ricorso.4.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese delprocedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10940/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 3772/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 29001/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza limitatamente al secondo motivo di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Perugia, per quanto quid’interesse, dopo aver respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale, dichiaravainammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respingeva quella di affidamento in provaal servizio sociale terapeutico formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di tre anni equattro mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all’art. 73 d. p.r. n. 309 del 1990 calunniae truffa.A sostegno della decisione, evidenziava in primo luogo che il quantum di pena nonconsentiva l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare.Quanto, poi, alla misura dell’affidamento in prova, valorizzava – ai fini del suo diniego– l’attuale pericolosità sociale della condannata (ricaduta nel delitto nel 2019) con riferimentoalla quale, anche secondo quanto emergente dalla relazione dell’Uepe del febbraio 2025,non emergevano prospettive concrete di svolgimento di attività lavorativa ovvero altrimentirisocializzante; si precisava, infatti, che la donna viveva con gli stessi famigliari con i qualiaveva commesso i reati, in un’abitazione la cui utenza elettrica era allacciata abusivamente,che non lavorava e aveva, dichiarato in via meramente aleatoria la propria disponibilità asvolgere attività di volontariato.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],affidato a tre motivi.2.1. Con il primo reitera l’eccezione d’incompetenza territoriale del giudice a quo,invece da attribuirsi al Tribunale di L’Aquila, essendo stata in quel luogo pronunciata lasentenza divenuta irrevocabile per ultima.2.2. Con il secondo motivolamenta la violazione dell’art. 47-ter comma 1 let. a) l. 26luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per l’entitàdella pena da scontare, trascurando – sebbene ne avesse dato atto della relativacircostanza nel provvedimento impugnato – che la condannata è madre convivente di una«figlia nata nel 2016» e, come tale, avrebbe potuto accedere al beneficio riconosciuto dalladisposizione appena richiamata.2.3. Con l’ultimo motivo denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione di rigetto dell’affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento allavalutazione dell'idoneità del domicilio (la prognosi negativa è contraddetta dalla mancataricaduta nel delitto dal 2019, nonostante la convivenza con il medesimo nucleo familiare)edell'attività di volontariato (ritenuta aleatoria e strumentale, nonostante le allegazionidifensive attestanti la disponibilità dell’organizzazione Pegaso).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scrittepervenute il 9 ottobre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza,limitatamente alla fondatezza del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso denuncia censure complessivamente infondate e dev’essere pertantorigettato.2.L’eccezione di incompetenza è manifestamente infondata.Va premesso che l'art. 677 cod. proc. pen., costituente norma generale inmateria dicompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza, stabilisceche la competenza aconoscere le materie attribuite alla magistratura disorveglianza appartiene al tribunale o almagistrato di sorveglianza che hannogiurisdizione sull'istituto penitenziario in cui si troval'interessato all'atto dellarichiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento(comma 1).Nondimeno, quando l'interessato, come nel caso qui in rilievo, non è detenutoointernato, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianzache hagiurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio.Detta disciplina èdestinata ad avere applicazione «se la legge non disponediversamente».Nel caso qui in rilievo, tuttavia, la richiesta di misura alternativa era stata presentatasecondo la procedura stabilita dall'art. 656, commi 5 e seguenti cod. proc. pen., la quale,derogando alla disciplina generale (Sez. 1, n. 53177 del 8/10/2014, Travaglini, Rv. 261606;Sez. 1, n. 24106 del 26/5/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 38171 del 23/9/2008,Codiposti, Rv. 241144; Sez. 1, n. 389 del 25/11/2004, dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230726),prevede che la competenza di radichi con riferimento al tribunale di sorveglianza nel cuidistretto sia incardinato l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolodetentivo de quo (così il comma 6 del citato articolo).Ne consegue che, essendo l'esecuzione curata dal Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Perugia, la competenza è stata correttamenteritenersi manifestamente infondata.3.Venendo al merito, è privo di pregio il motivo con il quale il ricorrente censura lamotivazionecon cui il Tribunale ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale.3.1. L’affidamento in prova è una misura alternativa con cui l'ordinamento ha intesoper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimentosociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte èuniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono,di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la provache il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.277924).In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e lagravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamenteai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alleinformazioni di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), ilpunto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dalcondannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzionedel pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltreprecisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dirisocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).In ogni caso non puòrichiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione criticadel proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità,emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattereistruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva cheè chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità delsoggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative edanche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1,n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione delprincipio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficuadelle misure alternative alla detenzione.In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr.Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara,Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concretadelle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomaticidi una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello.3.2. Nel caso in esame, il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole perl’accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni in linea con quanto si legge nellerelazioni di sintesi, laddove si dà atto dell’assenza di attività lavorativa e della circostanzache la fornitura di energia elettrica – diversamente da quanto si lamenta nel ricorso – è statasì regolarizzata, ma successivamente all’eccesso dei militari dell’Arma. Neppure è statatrascurata l’ulteriore circostanza della disponibilità della ricorrente a svolgere attività divolontariato, a buona ragione ritenuto meramente strumentale perché di fatto non coltivatafino alla data del provvedimento del Tribunale.4. Del pari infondata è la censura riguardante l’omessa valutazione dei presuppostidella detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. secondo cui «La penadella reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiorpena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altroluogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero,nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incintao madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».Come si evince dagli atti – che il Collegio è autorizzato a consultare in quanto giudicedel fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) – laricorrente, nell’istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza, non aveva svolto richiesta delladetenzione ai sensi all’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.A buona ragione il Tribunale, valutata l’insussistenza dei presupposti per la detenzionedomiciliare ordinaria, l’ha dichiara inammissibile, senza occuparsi di quella invocata per laprima volta con il ricorso per cassazione.In ogni caso, alla stregua delle risultaneze in atti non vi era alcuno spazio perl’invocata detenzione domiciliare speciale (che, comunque, sussistendone i presupposti,potrebbe essere sempre richiesta), poiché la relazione Uepe dà atto che tutti i figli dellacondannata sono maggiorenni, ma che la donna convive con la propria madre che ha unafiglia nata nel 2016. Sicché è a quest’ultima (dunque nipote e non figlia della ricorrente) che,per mera svista, il provvedimento impugnato ha fatto riferimento nella descrizione dellasituazione alloggiativa di [OSCURATO:PERSONA] e che, certamente per eguale svista, la difesa ha posto afondamento del motivo di ricorso.4.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese delprocedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] SANTALUCIAPDFinvalido *P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] SANTALUCIAPDFinvalido *