CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra due diverse sentenze di condanna per i reati di furto aggravato rilevando che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto violato non fossero sufficienti alla concessione del beneficio de quo, e che, al contrario, le condotte, determinate da circostanze - evidentemente - occasionali, evidenzierebbero solo lo stile di vita della condannata e non l'esistenza di una preordinazione unitaria e originaria; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee, anche per modalità e ci sarebbe contestualità temporale. Rilevato che il provvedimento impugnato, con il riferimento alla mancanza di elementi significativi circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso non ravvisabile nella sola omogeneità delle violazioni, che sono, piuttosto, significative di uno stile di vita teso a porre in essere comportamenti contrari alla legge, risulta adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così