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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 19811/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di un gruppo di sentenze pronunciate in relazione a reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e ha rigettato la medesima richiesta quanto a un secondo gruppo di sentenze relative a reati contro il patrimonio, nello specifico furti e tentati furti; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le condotte sono omogenee, che i fatti sono inseriti in una progressione criminosa e che anche le modalità sono le medesime; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo e alla differenza dei luoghi di commissione, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle stesse se non l'essere queste l'espressione di situazione estemporanee dettate dalle esigenze e dalle opportunità del singolo momento (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MCosì deciso il 23 aprile 2026Il ConsigIiej estenso [OSCURATO:PERSONA] M onaco [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di un gruppo di sentenze pronunciate in relazione a reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e ha rigettato la medesima richiesta quanto a un secondo gruppo di sentenze relative a reati contro il patrimonio, nello specifico furti e tentati furti; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le condotte sono omogenee, che i fatti sono inseriti in una progressione criminosa e che anche le modalità sono le medesime; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo e alla differenza dei luoghi di commissione, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle stesse se non l'essere queste l'espressione di situazione estemporanee dettate dalle esigenze e dalle opportunità del singolo momento (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MCosì deciso il 23 aprile 2026Il ConsigIiej estenso [OSCURATO:PERSONA] M onaco [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 19811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris