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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 08835/2023

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4201/2022R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difendeex lege –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: I mpugnazioni civili – Appello - C ause scindibili e inscindibili – Litisconsorzio necessario processuale - Omessa integrazione del contraddittorio - Inammissibilità dell'appello R.G.N. 4201/2022 Ud. 14/12/2022 PU R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 2 di 20 nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 994/2021 depositata il 06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto d el ricorso e, in caso di accoglimento dello stesso, per l’accoglimento del ricorsoincidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione del 20 ottobre 1972, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], citarono, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 3 di 20 Gli attori, premesso di essere proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi “Marina di Bordila” e “Marina di Fornaci” riportati al Catasto dei terreni del Comune di Parghelia al foglio 1, part.lle 71, 79 e 81 , e lamentando che tale terreno era abusivamente occupato dai convenuti, chiesero, previo accertamento del proprio diritto di proprietà, la condanna dei convenuti medesimi al rilascio dei terreni nonché alla eliminazione delle costruzioni realizzate sui terreni stessi -consistenti in un complesso turistico- oltre al riconoscimento dei danni da illegittima occupazione.

I convenuti, costituitisi resistendo alla domanda, chiesero ed ottennero l’autorizzazione a chiamare in giudizio il Demanio dello Stato, per essere dal medesimo manlevati, essendosi resi acquirenti presso quest’ultimo di parte dei terreni oggetto della domanda.

2. Costituitasi l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e dichiarata l’incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a favore del Tribunale di Catanzaro, alla controversia in tal modo riassunta innanzi al giudice dichiarato competente venne riunita quella separatamente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti, avente ad oggetto la rivendica delle partt.lle79 e

81. Nel corso del giudizio intervenne la società [OSCURATO:PERSONA] quale nuova titolare del complesso turistico, conferitole in data 20 dicembre 1984 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Dopo la riassunzione del giudizio -interrottosi a seguito del decesso sia di [OSCURATO:PERSONA] sia dei procuratori di [OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale di Catanzaro, c on s entenza parziale n. 1794 del 3 settembre 2013, nei procedimenti riuniti R.G. 653/1979 e 116/81 R.G.: R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 4 di 20 − accolse la domanda principale , qualifica t a come petizione ereditaria ex art.533 c.c.; − dichiarò gli attori proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi riportati al Catasto dei terreni del Comune di Parghelia al foglio 1, part.lle 71, 79 e 81; − condannò in solido i convenuti, “ad eccezione del Ministero dell’Economia e Finanza” (così, testualmente, la narrativa della decisione impugnata nella presente sede ) , al rilascio dei fondi, alla rimozione a loro spese delle opere esistenti, nonché al risarcimento del danno cagionato dall’occupazione sine titulodei fondi, da quantificarsi in prosieguo di giudizio; − accolse la domanda di gara n zia formulata dai convenuti , condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a garantire il convenuto [OSCURATO:PERSONA] per l’evizione subita e quindi a restituire al convenuto medesimo il prezzo di acquisto del bene oggetto di causa con interessi e rivalutazione “nonché a rimborsare lo stesso convenuto di tutte le spese necessarie ed utili sostenute per la cosa”; − rigettò le ulteriori domande riconvenzionali formulate dai convenuti Salabè - e fatte proprie dalla intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- di usucapione abbreviata ( in rela zione alla part. 71) e di usucapione ordinaria (in relazione alle part. 89 e 81) nonché la domanda di riconoscimento della proprietà ex art. 938 c.c. formulata dal solo [OSCURATO:PERSONA]; − respinse le domande proposte dal Ministero dell’Economia e Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. La sentenza non definitiva venne separatamente appellata da [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 5 di 20 subentrata (in virtù di una serie di passaggi di proprietà) alla Baia ParaeliosS.p.A.

Riuniti i procedimenti di gravame R.G. 1206/2014; 1253/2014 e 1296/2014, e successivamente interrotto il giudizio di appello a seguito della dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 855/2021, dichiarò inammissibili ex art. 331, secondo comma, c.p.c. gli appelli per omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dalla Corte medesima.

4. Proseguito, intanto, il giudizio di primo grado, il Tribunale di Catanzaro con s entenza definitiva n. 210 del 15 febbraio 20 16, accertò e liquidò il risarcimento dei danni spettante agli attori nella misura di € 11.151.116, condannando al pagamento di tale somma in solidonon solo i convenuti ma anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “in apparente contraddizione con l’esclusione, pronunciata nella sentenza non definitiva, del Ministero medesimo dai soggetti tenuti al risarcimento del danno” (così, testualmente, sempre la decisione impugnatanella presente sede).

5. A seguito di impugnazione principale proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio (quale soggetto subentrato ex art. 20, d.P.R. 107/2001 nei rapporti giuridici attivi e passivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonché d i impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 994, pubblicata il 6 luglio 20 21 , dichiarata, in via preliminare, la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) , dichiaròinammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale per R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 6 di 20 tardiva integrazione del contradittorio ai sensi dell’art. 331, secondo comma, c.p.c.

La Corte, infatti, richiamò l’o rdinanza resa all’udienza del 10 settembre 2020, con la qualeera stata ordinata entro il 30 settembre 2020 sia la integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] sia l a rinnovazione della notifica dell’appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l’unica parte attivatasi per effettuare la notifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era stata l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia del Demanio, ma che l’atto era stato consegnato per la notifica all’[OSCURATO:PERSONA] soltanto il 20ottobre 2020, ben oltre la scadenza del 30settembre 2020.

La Corte, quindi, osservò che: − la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] a bè era da qualificarsi come litisconsorte necessario essendo legittimata attivamente e passivamente ai sensi dell’art. 529 c.c. in tutte le cause che riguardano l’eredità medesima; − dovendosi intendere il ter mine ex art. 331 , secondo comma, c.p.c. come termine perentorio , la mancata o tardiva integrazione del contraddittorio comportava la inammissibilità dell’appello e poteva essere rilevata d’ufficio, dovendosi escludere che il vizio processuale fosse stato sanato dalla successiva costituzione della stessa C uratela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, nel costituirsi, aveva eccepito la tardività della notifica nei propri confronti.

6. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 994/2021, pubblicata il 6 luglio 2021 ricorrono ora R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 7 di 20 congiuntamente il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’[OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati.

7. In data 16 novembre 2022 le Amministrazioni ricorrenti ha nno formulato tempestiva istanza di trattazione orale.

8. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento ricorso incidentale condizionato.

9. La controricorrente, nonché ricorrente incidentale , [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto congiuntamente dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dall’[OSCURATO:PERSONA] è affidato a duemotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 300 c.p.c.

Deduceche: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo era deceduto dopo la notifica dell’atto di appello e, poiché il decesso non era stato formalmente dichiarato in giudizio il decesso, quest’ultimo non era stato interrotto; − la situazione, peraltro, era stata correttamente inquadrata dal [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza in data 8 marzo 20 17, R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 8 di 20 avendo il G.I.: I) dichiarato la regolarità della notificazione dell’atto di citazione in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il proprio procurat ore costituit o in primo grado; II ) rilevato che il decesso di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato dal procuratore soltanto nel procedimento di appello avverso la sentenza parziale, provocandone l’interruzione; III) osservato che la notificazione dell’atto di appello si era comunque perfezionata prima anche della comunicazione della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento di appello avverso la sentenza parziale; − conseguente mente, il contraddittorio processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi regolarmente costituito, da ciò derivando il carattere superfluo dell’ordine di integrazione del contradditorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -in particolare la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]- e le odierne Amministrazioni ricorrenti, dal momento che la condanna di queste ultime e di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta in solido, con conseguente scindibilità delle posizioni soggettive; − le posizioni soggettive delle parti, quindi, dovevano essere ritenute non interdipendenti, da ciò risultando l’assenza di R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 9 di 20 un litisconsorzio necessario tra le odierne Amministrazioni ricorrenti e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso incidentale condizionato è affidato a due motivi , riferiti alla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale della stessa [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazio ne all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.102, 103 e 300 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte territoriale avrebbe ordinato illegittimamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’appellato aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto di gravame, con conseguente integrità del contraddittorio, mentre l’interruzione del giudizio avrebbe potuto essere dichiarata solo a seguito della dichiarazione del decesso del Salabè che tuttavia non era stata resa dal procuratore di quest’ultimo; − conseguentemente, il contraddittorio processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi regolarmente costituito, da ciò derivando il carattere illegittimo dell’ordine di integrazione del contradditorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi in quanto quest’ultimo non era in grado di pregiudicare la corretta instaurazione del rapporto processuale tra tutti gli interessati.

2.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c.

R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 10 di 20 Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato l’inscindibilità del rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e le odierne Amministrazioni ricorrenti, in virtù dell’autonomia dei due rapporti processuali e risarcitori Vita-Salabè, da una parte, e Vita-Amministrazioni, dall’altro; − la condanna delle odierne ricorrenti principali e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto pronunciata in solido , comportava la scindibilità delle posizioni soggettive e la possibilità di proseguire il giudizio in assenza di uno dei condebitori solidali; − conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto al più dichiarare inammissibile l’appello limitatamente al rapporto tra le odierne ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA], ma non avrebbe potuto dichiarare invece inammissibile l’appello incidentale proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dell’ [OSCURATO:PERSONA].

3. I due motivi del ricorso principale possono essere es aminati congiuntamente e con essi, stante la sostanziale identità di contenuti e deduzioni, possono essere contestualmente esaminati i motivi di ricorso incidentale, pur se formulati in via subordinata.

4. Si deve, in primo luogo, rilevare che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto il carattere di inscindibilità del gravame proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, con la quale quest’ultimo aveva determinato l’entità del danno spettante agli originari attori, mentre l’an di tale danno era stato, invece, oggetto della decisione non definitiva, successivamente passata in giudicato a R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 11 di 20 seguito della declaratoria di inammissibilità ex art. 331 c.p.c. degli appelli riuniti contro diessa interposti.

Per quanto il giudizio innanzi alla Corte d’appello qui impugnato concernesse il solo quantum, infatti, è da ritenere che ricorresse in ogni caso una situazione di inscindibilità tra la controversia promossa dagli originari attori contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la domanda in garanzia che questi ultimi avevano proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, cui successivamente sono subentratele odierne Amministrazioni ricorrenti.

Alla domanda formulata dai convenuti con la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, infatti, doveva trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, a mente del quale la domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), ferma restando la neutralità, ai fini dell’applicazione dell’art. 331 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).

Quando, infatti, il comp ratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c.,propone contro di questi, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 12 di 20 non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all'accertamento del diritto del terzo(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), giustificando, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 8699 del 29/05/2003).

Si deve, del resto, rammentare che il requisito della inscindibilità di cui all’art. 331 c.p.c. non è limitato al solo caso -evidente- in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 21132 del 10/10/2007), ma in tutti i casi in cui debba ritenersi sussistente unlitisconsorzio necessario processuale, e cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016).

Ulteriormente, va rilevato, in conclusione, ch e - come rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte- il carattere inscindibile del gravame sfociato nella decisione impugnata derivava dal suo stesso contenuto, avendo le Amministrazioni appellanti sollecitato la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 13 di 20 quest’ultima condannava le medesime alla corresponsione del risarcimento integrale dei danni in solido con i convenuti, determinando, di conseguenza, l’esigenza che al giudizio partecipassero tutti i coobbligati (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020).

5. Ritenuta la qualità di litisconsorte necessario processuale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, si deve, tuttavia, osservare, che l’atto di appello risulta essere stato regolarmente notificato al Salabè medesimo in data 9 marzo 2016, quando lo stesso era in vita ma che l’appellato risulta deceduto in data 21 marzo 2016, e quindi prima della scadenza del termine per la sua costituzione.

Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre la fattispecie concreta direttamente nell’ambito del disposto di cui all’art. 331 c.p.c., e conseguentemente, dopo che i vari soggetti vocati ad hereditatem di [OSCURATO:PERSONA] avevano progressivamente proceduto a rinunciare all’eredità, ha disposto procedersi all’integrazione del contraddittorio, appunto ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, tuttavia, la Corte d’appello, ha omesso di dare applicazione al principio, più volte enunciato da questa Corte per cui l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualorasi sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 14 di 20 dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 372 5 del 21/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 842 del 28/01/1998 e, più di recente, Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 22944 del 26/09/2018) , per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. – sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza – ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971).

Da ciò deriva che, se non può condividersi l’affermazione delle Amministrazioniricorrenti per cui, in assenza di formalizzazione della notizia dell’evento interruttivo, il giudizio non poteva ritenersi interrotto, risulta invece corretta la deduzione del ricorso in ordine al fatto che, essendosi comunque regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della morte di quest’ultimo non poteva porsi questione di integrazione del contraddittorio e di conseguente applicazione dell ’art. 331 c.p.c., ricorrendo, invece, uno scenario in cui veniva ad operare il meccanismo della prosecuzione o riassunzione.

6. Esigenze di chiarezza impongono di puntualizzare che i termini della questione non possono ritenersi modificati in virtù dell’applicazione del principio - da questa Corte reiterat a mente R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 15 di 20 affermato-per cui, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto interruttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi (Cass. Sez. 6 - 2, Ordina nza n. 28447 del 15/12/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 536 del 27/01/1982, per risalire sino a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 05/01/1967).

Il principio in questione, infatti, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto lo stesso deve essere declinato in modo armonico con l’altro principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014), a mente del qualel'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità determina il difetto di legitimatio ad causam del rinunziante, in quanto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008) la veste di litisconsorti necessari in capo ai successori a titolo universale della parte postula che questi ultimi abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, determinandosi, altrimenti, l’onere delle parti di provvedere all'individuazione degli R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 16 di 20 eventuali ulteriori eredi e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020), infatti, anche alla luce dell’Ordinanza della Corte Costituzionale 91/2006 la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti gli eredi si impone nell'ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi mentre, d iversamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti.

Da ciò consegue che: 1) poiché, come visto anche in precedenza, tutti i soggetti chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] erano intervenuti in giudizio al solo scopo di far constatare la propria rinuncia all’eredità del de cuius, la legittimazione processuale si era venuta a concentrare sul solo curatore dell’eredità giacente; 2) nei confronti di quest’ultimo il giudizio avrebbe dovuto essere riattivato non mediante il meccanismo ex art. 331 c.p.c. -essendo stato integrato il contraddittorio già con la notifica nei confronti del Salabè e non sussistendo litisconsorzio con i chiamati all’eredità-bensì con le modalità di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., entro il termine stabilito dal Codicedi rito.

7. Quanto alla decorrenza di tale termine, torna i n rilievo il principio in precedenza richiamato, a mente del quale, se il decesso R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 17 di 20 del Salabè aveva determinato l’automatica interruzione del giudizio di gravame, non altrettanto è a dirsi per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio medesimo, in quanto quest’ultimo avrebbe cominciato a decorrere solo dal mom ento d e lla legale conoscenza dell’evento interruttivo medesimo.

Non è inopportuno evidenziare, al riguardo, che, essendo stata dedotta fondatamente nella presente sede la falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., spetterà al giudice di merito in sede di rin vio esaminare le vicende processuali in relazione alla interruzione e alla riassunzione/prosecuzione del giudizio.

8. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, è da ritenersi che per effetto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla notifica dell’atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il giudizio doveva ritenersi automaticamente interrotto, a prescindere dalla conoscenza dell’evento interruttivo da parte del giudice o delle altre parti.

Conseguentemente, una volta che di tale evento fosse stata acquisita legale conoscenza, la Corte territoriale non avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all’art. 331 c.p.c. -non aprendosi spazio per la sua applicazione in virtù dell’esistenza di una pluralità di eredi, avendo i chiamati all’eredità tutti rinunciato alla stessa- ma avrebbe dovuto, semmai, verificare il maturarsi di una vicenda di prosecuzione o riassunzione entro il termine decorrente dalla suddetta legale conoscenza, peraltro dando ulteriormente applicazione al principio per cui il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudicee non alla successiva fase di notifica della riassunzione, in ordine alla quale, invece, viene a valere il principio per cui il vizio o la mancanza della notifica R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 18 di 20 impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006 e, più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 27/01/2011; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9819 del 20/04/20 18 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021).

9. La decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibile il gravame, quindi, si è tradotta in una falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., ponendosi peraltro in contrasto con il canone enunciato da questa Corte per cui, per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza e concedere nuovo termine di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 12/05/2014).

10. Sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato, quindi, devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, la quale si conformerà al seguente principio: L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 19 di 20 della decorrenza del termine per la riassunzione.

Ne consegue che, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c.e non ne lle forme di cui all’art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. verificando, in particolare, se ed in quale momento, nel corso del giudizio, sia stata acquisita conoscenza legale della morte di [OSCURATO:PERSONA] e se, ulteriormente, via sia stata una rituale e tempestiva prosecuzione o riassunzione.

La Corte territoriale provve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4201/2022R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difendeex lege –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: I mpugnazioni civili – Appello - C ause scindibili e inscindibili – Litisconsorzio necessario processuale - Omessa integrazione del contraddittorio - Inammissibilità dell'appello R.G.N. 4201/2022 Ud. 14/12/2022 PU R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 2 di 20 nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 994/2021 depositata il 06/07/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale, con assorbimento del ricorso incidentale; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto d el ricorso e, in caso di accoglimento dello stesso, per l’accoglimento del ricorsoincidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 20 ottobre 1972, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], citarono, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 3 di 20 Gli attori, premesso di essere proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi “Marina di Bordila” e “Marina di Fornaci” riportati al Catasto dei terreni del Comune di Parghelia al foglio 1, part.lle 71, 79 e 81 , e lamentando che tale terreno era abusivamente occupato dai convenuti, chiesero, previo accertamento del proprio diritto di proprietà, la condanna dei convenuti medesimi al rilascio dei terreni nonché alla eliminazione delle costruzioni realizzate sui terreni stessi -consistenti in un complesso turistico- oltre al riconoscimento dei danni da illegittima occupazione. I convenuti, costituitisi resistendo alla domanda, chiesero ed ottennero l’autorizzazione a chiamare in giudizio il Demanio dello Stato, per essere dal medesimo manlevati, essendosi resi acquirenti presso quest’ultimo di parte dei terreni oggetto della domanda. 2. Costituitasi l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e dichiarata l’incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a favore del Tribunale di Catanzaro, alla controversia in tal modo riassunta innanzi al giudice dichiarato competente venne riunita quella separatamente proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti, avente ad oggetto la rivendica delle partt.lle79 e 81. Nel corso del giudizio intervenne la società [OSCURATO:PERSONA] quale nuova titolare del complesso turistico, conferitole in data 20 dicembre 1984 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dopo la riassunzione del giudizio -interrottosi a seguito del decesso sia di [OSCURATO:PERSONA] sia dei procuratori di [OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale di Catanzaro, c on s entenza parziale n. 1794 del 3 settembre 2013, nei procedimenti riuniti R.G. 653/1979 e 116/81 R.G.: R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 4 di 20 − accolse la domanda principale , qualifica t a come petizione ereditaria ex art.533 c.c.; − dichiarò gli attori proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi riportati al Catasto dei terreni del Comune di Parghelia al foglio 1, part.lle 71, 79 e 81; − condannò in solido i convenuti, “ad eccezione del Ministero dell’Economia e Finanza” (così, testualmente, la narrativa della decisione impugnata nella presente sede ) , al rilascio dei fondi, alla rimozione a loro spese delle opere esistenti, nonché al risarcimento del danno cagionato dall’occupazione sine titulodei fondi, da quantificarsi in prosieguo di giudizio; − accolse la domanda di gara n zia formulata dai convenuti , condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a garantire il convenuto [OSCURATO:PERSONA] per l’evizione subita e quindi a restituire al convenuto medesimo il prezzo di acquisto del bene oggetto di causa con interessi e rivalutazione “nonché a rimborsare lo stesso convenuto di tutte le spese necessarie ed utili sostenute per la cosa”; − rigettò le ulteriori domande riconvenzionali formulate dai convenuti Salabè - e fatte proprie dalla intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- di usucapione abbreviata ( in rela zione alla part. 71) e di usucapione ordinaria (in relazione alle part. 89 e 81) nonché la domanda di riconoscimento della proprietà ex art. 938 c.c. formulata dal solo [OSCURATO:PERSONA]; − respinse le domande proposte dal Ministero dell’Economia e Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La sentenza non definitiva venne separatamente appellata da [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 5 di 20 subentrata (in virtù di una serie di passaggi di proprietà) alla Baia ParaeliosS.p.A. Riuniti i procedimenti di gravame R.G. 1206/2014; 1253/2014 e 1296/2014, e successivamente interrotto il giudizio di appello a seguito della dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 855/2021, dichiarò inammissibili ex art. 331, secondo comma, c.p.c. gli appelli per omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dalla Corte medesima. 4. Proseguito, intanto, il giudizio di primo grado, il Tribunale di Catanzaro con s entenza definitiva n. 210 del 15 febbraio 20 16, accertò e liquidò il risarcimento dei danni spettante agli attori nella misura di € 11.151.116, condannando al pagamento di tale somma in solidonon solo i convenuti ma anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “in apparente contraddizione con l’esclusione, pronunciata nella sentenza non definitiva, del Ministero medesimo dai soggetti tenuti al risarcimento del danno” (così, testualmente, sempre la decisione impugnatanella presente sede). 5. A seguito di impugnazione principale proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio (quale soggetto subentrato ex art. 20, d.P.R. 107/2001 nei rapporti giuridici attivi e passivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonché d i impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 994, pubblicata il 6 luglio 20 21 , dichiarata, in via preliminare, la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) , dichiaròinammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale per R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 6 di 20 tardiva integrazione del contradittorio ai sensi dell’art. 331, secondo comma, c.p.c. La Corte, infatti, richiamò l’o rdinanza resa all’udienza del 10 settembre 2020, con la qualeera stata ordinata entro il 30 settembre 2020 sia la integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] sia l a rinnovazione della notifica dell’appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l’unica parte attivatasi per effettuare la notifica nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era stata l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia del Demanio, ma che l’atto era stato consegnato per la notifica all’[OSCURATO:PERSONA] soltanto il 20ottobre 2020, ben oltre la scadenza del 30settembre 2020. La Corte, quindi, osservò che: − la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] a bè era da qualificarsi come litisconsorte necessario essendo legittimata attivamente e passivamente ai sensi dell’art. 529 c.c. in tutte le cause che riguardano l’eredità medesima; − dovendosi intendere il ter mine ex art. 331 , secondo comma, c.p.c. come termine perentorio , la mancata o tardiva integrazione del contraddittorio comportava la inammissibilità dell’appello e poteva essere rilevata d’ufficio, dovendosi escludere che il vizio processuale fosse stato sanato dalla successiva costituzione della stessa C uratela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, nel costituirsi, aveva eccepito la tardività della notifica nei propri confronti. 6. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 994/2021, pubblicata il 6 luglio 2021 ricorrono ora R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 7 di 20 congiuntamente il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’[OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati. 7. In data 16 novembre 2022 le Amministrazioni ricorrenti ha nno formulato tempestiva istanza di trattazione orale. 8. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento ricorso incidentale condizionato. 9. La controricorrente, nonché ricorrente incidentale , [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto congiuntamente dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dall’[OSCURATO:PERSONA] è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 300 c.p.c. Deduceche: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo era deceduto dopo la notifica dell’atto di appello e, poiché il decesso non era stato formalmente dichiarato in giudizio il decesso, quest’ultimo non era stato interrotto; − la situazione, peraltro, era stata correttamente inquadrata dal [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza in data 8 marzo 20 17, R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 8 di 20 avendo il G.I.: I) dichiarato la regolarità della notificazione dell’atto di citazione in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il proprio procurat ore costituit o in primo grado; II ) rilevato che il decesso di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato dal procuratore soltanto nel procedimento di appello avverso la sentenza parziale, provocandone l’interruzione; III) osservato che la notificazione dell’atto di appello si era comunque perfezionata prima anche della comunicazione della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento di appello avverso la sentenza parziale; − conseguente mente, il contraddittorio processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi regolarmente costituito, da ciò derivando il carattere superfluo dell’ordine di integrazione del contradditorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -in particolare la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]- e le odierne Amministrazioni ricorrenti, dal momento che la condanna di queste ultime e di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta in solido, con conseguente scindibilità delle posizioni soggettive; − le posizioni soggettive delle parti, quindi, dovevano essere ritenute non interdipendenti, da ciò risultando l’assenza di R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 9 di 20 un litisconsorzio necessario tra le odierne Amministrazioni ricorrenti e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso incidentale condizionato è affidato a due motivi , riferiti alla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazio ne all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.102, 103 e 300 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − la Corte territoriale avrebbe ordinato illegittimamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’appellato aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto di gravame, con conseguente integrità del contraddittorio, mentre l’interruzione del giudizio avrebbe potuto essere dichiarata solo a seguito della dichiarazione del decesso del Salabè che tuttavia non era stata resa dal procuratore di quest’ultimo; − conseguentemente, il contraddittorio processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi regolarmente costituito, da ciò derivando il carattere illegittimo dell’ordine di integrazione del contradditorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi in quanto quest’ultimo non era in grado di pregiudicare la corretta instaurazione del rapporto processuale tra tutti gli interessati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 10 di 20 Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato l’inscindibilità del rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e le odierne Amministrazioni ricorrenti, in virtù dell’autonomia dei due rapporti processuali e risarcitori Vita-Salabè, da una parte, e Vita-Amministrazioni, dall’altro; − la condanna delle odierne ricorrenti principali e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto pronunciata in solido , comportava la scindibilità delle posizioni soggettive e la possibilità di proseguire il giudizio in assenza di uno dei condebitori solidali; − conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto al più dichiarare inammissibile l’appello limitatamente al rapporto tra le odierne ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA], ma non avrebbe potuto dichiarare invece inammissibile l’appello incidentale proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dell’ [OSCURATO:PERSONA]. 3. I due motivi del ricorso principale possono essere es aminati congiuntamente e con essi, stante la sostanziale identità di contenuti e deduzioni, possono essere contestualmente esaminati i motivi di ricorso incidentale, pur se formulati in via subordinata. 4. Si deve, in primo luogo, rilevare che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto il carattere di inscindibilità del gravame proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, con la quale quest’ultimo aveva determinato l’entità del danno spettante agli originari attori, mentre l’an di tale danno era stato, invece, oggetto della decisione non definitiva, successivamente passata in giudicato a R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 11 di 20 seguito della declaratoria di inammissibilità ex art. 331 c.p.c. degli appelli riuniti contro diessa interposti. Per quanto il giudizio innanzi alla Corte d’appello qui impugnato concernesse il solo quantum, infatti, è da ritenere che ricorresse in ogni caso una situazione di inscindibilità tra la controversia promossa dagli originari attori contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la domanda in garanzia che questi ultimi avevano proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, cui successivamente sono subentratele odierne Amministrazioni ricorrenti. Alla domanda formulata dai convenuti con la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, infatti, doveva trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, a mente del quale la domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), ferma restando la neutralità, ai fini dell’applicazione dell’art. 331 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015). Quando, infatti, il comp ratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c.,propone contro di questi, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 12 di 20 non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all'accertamento del diritto del terzo(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), giustificando, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8699 del 29/05/2003). Si deve, del resto, rammentare che il requisito della inscindibilità di cui all’art. 331 c.p.c. non è limitato al solo caso -evidente- in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 21132 del 10/10/2007), ma in tutti i casi in cui debba ritenersi sussistente unlitisconsorzio necessario processuale, e cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016). Ulteriormente, va rilevato, in conclusione, ch e - come rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte- il carattere inscindibile del gravame sfociato nella decisione impugnata derivava dal suo stesso contenuto, avendo le Amministrazioni appellanti sollecitato la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 13 di 20 quest’ultima condannava le medesime alla corresponsione del risarcimento integrale dei danni in solido con i convenuti, determinando, di conseguenza, l’esigenza che al giudizio partecipassero tutti i coobbligati (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020). 5. Ritenuta la qualità di litisconsorte necessario processuale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, si deve, tuttavia, osservare, che l’atto di appello risulta essere stato regolarmente notificato al Salabè medesimo in data 9 marzo 2016, quando lo stesso era in vita ma che l’appellato risulta deceduto in data 21 marzo 2016, e quindi prima della scadenza del termine per la sua costituzione. Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre la fattispecie concreta direttamente nell’ambito del disposto di cui all’art. 331 c.p.c., e conseguentemente, dopo che i vari soggetti vocati ad hereditatem di [OSCURATO:PERSONA] avevano progressivamente proceduto a rinunciare all’eredità, ha disposto procedersi all’integrazione del contraddittorio, appunto ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, tuttavia, la Corte d’appello, ha omesso di dare applicazione al principio, più volte enunciato da questa Corte per cui l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualorasi sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 14 di 20 dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 372 5 del 21/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 842 del 28/01/1998 e, più di recente, Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 22944 del 26/09/2018) , per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. – sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza – ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971). Da ciò deriva che, se non può condividersi l’affermazione delle Amministrazioniricorrenti per cui, in assenza di formalizzazione della notizia dell’evento interruttivo, il giudizio non poteva ritenersi interrotto, risulta invece corretta la deduzione del ricorso in ordine al fatto che, essendosi comunque regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della morte di quest’ultimo non poteva porsi questione di integrazione del contraddittorio e di conseguente applicazione dell ’art. 331 c.p.c., ricorrendo, invece, uno scenario in cui veniva ad operare il meccanismo della prosecuzione o riassunzione. 6. Esigenze di chiarezza impongono di puntualizzare che i termini della questione non possono ritenersi modificati in virtù dell’applicazione del principio - da questa Corte reiterat a mente R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 15 di 20 affermato-per cui, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto interruttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi (Cass. Sez. 6 - 2, Ordina nza n. 28447 del 15/12/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 536 del 27/01/1982, per risalire sino a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 05/01/1967). Il principio in questione, infatti, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto lo stesso deve essere declinato in modo armonico con l’altro principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014), a mente del qualel'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità determina il difetto di legitimatio ad causam del rinunziante, in quanto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008) la veste di litisconsorti necessari in capo ai successori a titolo universale della parte postula che questi ultimi abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, determinandosi, altrimenti, l’onere delle parti di provvedere all'individuazione degli R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 16 di 20 eventuali ulteriori eredi e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020), infatti, anche alla luce dell’Ordinanza della Corte Costituzionale 91/2006 la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti gli eredi si impone nell'ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi mentre, d iversamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti. Da ciò consegue che: 1) poiché, come visto anche in precedenza, tutti i soggetti chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] erano intervenuti in giudizio al solo scopo di far constatare la propria rinuncia all’eredità del de cuius, la legittimazione processuale si era venuta a concentrare sul solo curatore dell’eredità giacente; 2) nei confronti di quest’ultimo il giudizio avrebbe dovuto essere riattivato non mediante il meccanismo ex art. 331 c.p.c. -essendo stato integrato il contraddittorio già con la notifica nei confronti del Salabè e non sussistendo litisconsorzio con i chiamati all’eredità-bensì con le modalità di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., entro il termine stabilito dal Codicedi rito. 7. Quanto alla decorrenza di tale termine, torna i n rilievo il principio in precedenza richiamato, a mente del quale, se il decesso R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 17 di 20 del Salabè aveva determinato l’automatica interruzione del giudizio di gravame, non altrettanto è a dirsi per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio medesimo, in quanto quest’ultimo avrebbe cominciato a decorrere solo dal mom ento d e lla legale conoscenza dell’evento interruttivo medesimo. Non è inopportuno evidenziare, al riguardo, che, essendo stata dedotta fondatamente nella presente sede la falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., spetterà al giudice di merito in sede di rin vio esaminare le vicende processuali in relazione alla interruzione e alla riassunzione/prosecuzione del giudizio. 8. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, è da ritenersi che per effetto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla notifica dell’atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il giudizio doveva ritenersi automaticamente interrotto, a prescindere dalla conoscenza dell’evento interruttivo da parte del giudice o delle altre parti. Conseguentemente, una volta che di tale evento fosse stata acquisita legale conoscenza, la Corte territoriale non avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all’art. 331 c.p.c. -non aprendosi spazio per la sua applicazione in virtù dell’esistenza di una pluralità di eredi, avendo i chiamati all’eredità tutti rinunciato alla stessa- ma avrebbe dovuto, semmai, verificare il maturarsi di una vicenda di prosecuzione o riassunzione entro il termine decorrente dalla suddetta legale conoscenza, peraltro dando ulteriormente applicazione al principio per cui il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudicee non alla successiva fase di notifica della riassunzione, in ordine alla quale, invece, viene a valere il principio per cui il vizio o la mancanza della notifica R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 18 di 20 impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006 e, più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 27/01/2011; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9819 del 20/04/20 18 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021). 9. La decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibile il gravame, quindi, si è tradotta in una falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., ponendosi peraltro in contrasto con il canone enunciato da questa Corte per cui, per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza e concedere nuovo termine di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 12/05/2014). 10. Sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato, quindi, devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, la quale si conformerà al seguente principio: L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini R.G. 4201/2022 - Pagina nr. 19 di 20 della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c.e non ne lle forme di cui all’art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. verificando, in particolare, se ed in quale momento, nel corso del giudizio, sia stata acquisita conoscenza legale della morte di [OSCURATO:PERSONA] e se, ulteriormente, via sia stata una rituale e tempestiva prosecuzione o riassunzione. La Corte territoriale provve