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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 34855/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore L avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di usura aggravato ai sensi del comma 5 n. 3 dell'art. 644 cod. pen.

La difesa, articolando quattro motivi, deduce:

1.1. Manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla configurabilità del reato di usura.

Si deduce l'insussistenza del delitto di usura sul rilievo dell'assenza di qualsiasi condizione usuraria apposta al prestito non garantito di euro diecimila che l'imputato aveva concesso alla p.o. (da restituire in dieci rate senza interessi); la p.o. avrebbe dovuto estinguere un debito che sin dalla sua origine non prevedeva alcuna pattuizione usuraria e che, al contrario, non era stato neppure estinto per come dalla stessa confermato in sede di prima denunzia, sebbene in quella successiva avesse poi riferito di avere restituito interamente il capitale ricevuto.

I giudici di merito, invece, avevano fatto propria la ricostruzione generica e poco credibile resa dalla p.o. in sede dibattimentale, priva di riscontri, anche con riguardo al particolare valore degli orologi che ella avrebbe consegnato come corrispettivo all'imputato (il cui valore sarebbe stato eccedente rispetto all'importo che avrebbe dovuto riscuotere) ovvero dei capi di abbigliamento che il ricorrente avrebbe asseritamente prelevato dall'esercizio commerciale della figlia, utilità di cui restava incerto il valore economico, accertamento invece necessario ai fini della riconducibilità della vicenda alla fattispecie usuraria.

1.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'aggravante dello stato di bisogno.

Si lamenta l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, poiché dalla visura camerale acquisita (ed allegata al presente ricorso) emergeva l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, legale rappresentante di diverse società, attività da cui ricavava un profitto, circostanza contrastante con l'asserita condizione di disoccupata e con l'asserito stato di bisogno; peraltro, la p.o. era anche amministratrice di fatto dell'azienda familiare da cui mensilmente proveniva un utile.

Inoltre, inattendibile era il racconto della p.o. laddove, riferendo di essersi prestata ad assumere l'incarico di amministratore come testa di legno, sosteneva al contempo di non conoscere o ricordare nulla su alcune di queste società.1.3.

Omessa motivazione sul momento consumativo del reato.

Si lamenta come la Corte di merito avesse omesso del tutto di precisare quando fosse cessata la condotta illecita, nonostante vi fosse un contrasto tra quanto dichiarato nell'immediatezza dalla p.o., la quale riferiva di avere pagato sino ad ottobre 2009, rispetto alla successiva versione resa al processo, in cui invece aveva affermato che la condotta si era protratta sino al maggio 2014.

La questione assumeva rilievo ai fini dell'esatto computo del termine di prescrizione del reato.

1.4. Violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo al tasso dell'interesse usurario stabilito dal Tribunale nella misura del 120% annuo.

La censura attiene alla discrasia esistente tra le dichiarazioni rese dalla p.o. nell'immediatezza dei fatti e in sede di indagini, rispetto a quelle rilasciate in dibattimento, ove aveva invece riferito di avere corrisposto interessi di natura usuraria.

2. Con nota del 14/04/2023, la difesa del ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione dallo svolgimento delle udienze penali indetta dall'Unione delle Camere penali.

La dichiarazione di astensione è stata poi ribadita in udienza.

3. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della dichiarazione di astensione del difensore, rinviava il processo - che veniva successivamente fissato all'odierna udienza - sospendendo, per l'effetto, i termini di prescrizione.

4. Con memoria del 5/07/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi dedotti, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata - la cui motivazione, vertendosi in un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", si salda in un unico complesso argomentativo con quella di primo grado - con corretti argomenti giuridici.

In particolare: - quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di motivi di risentimento che hanno determinato le accuse rivolte all'imputato, tanto che la p.o. non si è neppure costituita parte civile nel presente giudizio, ravvisandone un nucleo essenziale costituito dalla natura usuraria del prestito di denaro ricevuto, stante la misura degli interessi mensili pretesi.

Inoltre, ne ha indicato anche elementi di conferma, costituiti dalle dichiarazioni della persona che le suggerì di rivolgersi all'imputato, in ragione delle difficoltà economiche in cui ella si trovava, dovute anche all'assenza di un proprio reddito e stante la preclusione all'accesso al credito dovuta alla segnalazione presso la Centrale dei rischi; dalla testimonianza delle figlie le quali hanno confermato che la madre non aveva un reddito proprio tanto che una di questa le aveva prestato del denaro allorché fu messa a conoscenza dell'esistenza del prestito in conseguenza del quale erano stati esigiti interessi elevati.

Si è poi, al contempo, evidenziato come elementi logici di riscontro si rinvengano anche nelle stesse modalità della vicenda - che hanno portato ad escludere la validità della tesi difensiva - risultando inverosimile che un terzo estraneo si presti ad effettuare un prestito senza pretendere un interesse, soprattutto allorché a questi ci si rivolga in quanto alter ego di intermediari finanziari.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare, dunque, conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); - la circostanza aggravante di cui al n. 3 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen. rinviene congrua motivazione, essendosi fatto riferimento allo stato di impellente difficoltà economica in cui la p.o. versava a cagione delle difficoltà dell'azienda di famiglia di cui era l'amministratore per crediti non riscossi, tanto che la ditta era stata poi posta in liquidazione; allo stato di disoccupazione in cui ella si trovava e della situazione debitoria pregressa per come ricavata dalla precedente segnalazione alla Centra dei rischi.

Tanto si è ricavato non solo dalle dichiarazioni della p.o., ma anche dalle convergenti testimonianze di Stefania ed [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno rispettivamente riferito che la p.o. non aveva mai lavorato ma solo collaborato nelle attività di famiglia e di averle prestato del denaro a cagione anche del debito contratto.

Inoltre, in ossequio agli orientamenti di legittimità, si è fatto altresì riferimento anche alla misura degli interessi praticati (pari al 120%), la cui elevata entità è tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 3/03/2017, Surgo, Rv. 270064 - 01); - nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere escluso rilievo, ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata, alla circostanza che la p.o. si fosse prestata ad assumere il ruolo di testa di legno in diverse società.

Invero, la prospettazione difensiva che a tale qualità riconduce la necessaria percezione di profitto rinviene nella ricostruzione dei giudici di merito congrua smentita.

Non solo perché si è fatto riferimento al fatto che notoriamente l'assunzione di cariche meramente formali in società non comporta di per sé la disponibilità di un reddito significativo in capo a chi le accetta, ma soprattutto perché la maggior parte delle cariche risultano ricoperte prima di contrarre il prestito e, dunque, se avessero generato un reddito sufficiente avrebbe inciso favorevolmente sulla situazione patrimoniale della p.o., la quale, invece, è accertato trovarsi, al momento della richiesta rivolta all'imputato, in una grave situazione di difficoltà economica per come comprovato dalle convergenti fonti di prova dichiarative e obiettive indicate dalle sentenze di merito.

Non va, infatti, sottaciuto che la richiesta di prestito rivolta all'imputato consegue proprio all'impossibilità della p.o. di rivolgersi al credito erogato dal circuito bancario e finanziario in quanto segnalata alla Centrale dei rischi in ragione di uno stato di insolvenza dell'impresa edile di famiglia, tanto che non potendo documentare un reddito aveva cercato di ottenere un prestito garantendolo con la pensione della mamma.

Di conseguenza, in tale contesto di fatto per niente distonico è l'aver ritenuto la qualità di "prestanome" un dato significativo della situazione di difficoltà della p.o. che ha assunto della responsabilità per ricavarne un profitto; - la misura usuraria del tasso di interesse risulta essere stata ricavata dai giudici di merito sulla scorta del chiaro contenuto della pattuizione intervenuta tra le parti, di cui la p.o. risulta avere dato conto anche nelle informazioni iniziali, relativa ad un prestito di denaro per l'importo di euro diecimila che prevedeva la corresponsione di euro mille di interesse mensile (con un tasso usurario del 10% mensile ed annuale pari al 120%), tanto che al momento dell'elargizione la p.o. ricevette la somma capitale già decurtata della prima rata degli interessi; - l'esatto valore degli orologi che la p.o. consegnò all'imputato come corrispettivo di una rata degli interessi a cui non aveva potuto far fronte, lungi dal fondarsi sulle generiche affermazioni della p.o., si fonda invece su puntuali indicazioni dalla stessa rese, avendo fatto riferimento alla marca a cui sono notoriamente riferibili orologi di pregio, nonché alla stima di tali oggetti che aveva in precedenza effettuato il Monte dei Pegni.

2. Vi è, infine, carenza di interesse con riguardo alla censura attinente all'esatto momento consumativo del reato di usura, in quanto anche laddove si aderisse alla tesi del ricorrente secondo cui l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto ad ottobre 2009, la sussistenza dell'aggravante speciale preclude l'estinzione del reato per prescrizione anche nel corso del giudizio di legittimità (il reato sarebbe prescritto oltre il 2027).

3. In tali termini, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore L avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di usura aggravato ai sensi del comma 5 n. 3 dell'art. 644 cod. pen. La difesa, articolando quattro motivi, deduce: 1.1. Manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla configurabilità del reato di usura. Si deduce l'insussistenza del delitto di usura sul rilievo dell'assenza di qualsiasi condizione usuraria apposta al prestito non garantito di euro diecimila che l'imputato aveva concesso alla p.o. (da restituire in dieci rate senza interessi); la p.o. avrebbe dovuto estinguere un debito che sin dalla sua origine non prevedeva alcuna pattuizione usuraria e che, al contrario, non era stato neppure estinto per come dalla stessa confermato in sede di prima denunzia, sebbene in quella successiva avesse poi riferito di avere restituito interamente il capitale ricevuto. I giudici di merito, invece, avevano fatto propria la ricostruzione generica e poco credibile resa dalla p.o. in sede dibattimentale, priva di riscontri, anche con riguardo al particolare valore degli orologi che ella avrebbe consegnato come corrispettivo all'imputato (il cui valore sarebbe stato eccedente rispetto all'importo che avrebbe dovuto riscuotere) ovvero dei capi di abbigliamento che il ricorrente avrebbe asseritamente prelevato dall'esercizio commerciale della figlia, utilità di cui restava incerto il valore economico, accertamento invece necessario ai fini della riconducibilità della vicenda alla fattispecie usuraria. 1.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'aggravante dello stato di bisogno. Si lamenta l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, poiché dalla visura camerale acquisita (ed allegata al presente ricorso) emergeva l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, legale rappresentante di diverse società, attività da cui ricavava un profitto, circostanza contrastante con l'asserita condizione di disoccupata e con l'asserito stato di bisogno; peraltro, la p.o. era anche amministratrice di fatto dell'azienda familiare da cui mensilmente proveniva un utile. Inoltre, inattendibile era il racconto della p.o. laddove, riferendo di essersi prestata ad assumere l'incarico di amministratore come testa di legno, sosteneva al contempo di non conoscere o ricordare nulla su alcune di queste società.1.3. Omessa motivazione sul momento consumativo del reato. Si lamenta come la Corte di merito avesse omesso del tutto di precisare quando fosse cessata la condotta illecita, nonostante vi fosse un contrasto tra quanto dichiarato nell'immediatezza dalla p.o., la quale riferiva di avere pagato sino ad ottobre 2009, rispetto alla successiva versione resa al processo, in cui invece aveva affermato che la condotta si era protratta sino al maggio 2014. La questione assumeva rilievo ai fini dell'esatto computo del termine di prescrizione del reato. 1.4. Violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo al tasso dell'interesse usurario stabilito dal Tribunale nella misura del 120% annuo. La censura attiene alla discrasia esistente tra le dichiarazioni rese dalla p.o. nell'immediatezza dei fatti e in sede di indagini, rispetto a quelle rilasciate in dibattimento, ove aveva invece riferito di avere corrisposto interessi di natura usuraria. 2. Con nota del 14/04/2023, la difesa del ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione dallo svolgimento delle udienze penali indetta dall'Unione delle Camere penali. La dichiarazione di astensione è stata poi ribadita in udienza. 3. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto della dichiarazione di astensione del difensore, rinviava il processo - che veniva successivamente fissato all'odierna udienza - sospendendo, per l'effetto, i termini di prescrizione. 4. Con memoria del 5/07/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi dedotti, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata - la cui motivazione, vertendosi in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", si salda in un unico complesso argomentativo con quella di primo grado - con corretti argomenti giuridici. In particolare: - quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di motivi di risentimento che hanno determinato le accuse rivolte all'imputato, tanto che la p.o. non si è neppure costituita parte civile nel presente giudizio, ravvisandone un nucleo essenziale costituito dalla natura usuraria del prestito di denaro ricevuto, stante la misura degli interessi mensili pretesi. Inoltre, ne ha indicato anche elementi di conferma, costituiti dalle dichiarazioni della persona che le suggerì di rivolgersi all'imputato, in ragione delle difficoltà economiche in cui ella si trovava, dovute anche all'assenza di un proprio reddito e stante la preclusione all'accesso al credito dovuta alla segnalazione presso la Centrale dei rischi; dalla testimonianza delle figlie le quali hanno confermato che la madre non aveva un reddito proprio tanto che una di questa le aveva prestato del denaro allorché fu messa a conoscenza dell'esistenza del prestito in conseguenza del quale erano stati esigiti interessi elevati. Si è poi, al contempo, evidenziato come elementi logici di riscontro si rinvengano anche nelle stesse modalità della vicenda - che hanno portato ad escludere la validità della tesi difensiva - risultando inverosimile che un terzo estraneo si presti ad effettuare un prestito senza pretendere un interesse, soprattutto allorché a questi ci si rivolga in quanto alter ego di intermediari finanziari. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare, dunque, conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); - la circostanza aggravante di cui al n. 3 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen. rinviene congrua motivazione, essendosi fatto riferimento allo stato di impellente difficoltà economica in cui la p.o. versava a cagione delle difficoltà dell'azienda di famiglia di cui era l'amministratore per crediti non riscossi, tanto che la ditta era stata poi posta in liquidazione; allo stato di disoccupazione in cui ella si trovava e della situazione debitoria pregressa per come ricavata dalla precedente segnalazione alla Centra dei rischi. Tanto si è ricavato non solo dalle dichiarazioni della p.o., ma anche dalle convergenti testimonianze di Stefania ed [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno rispettivamente riferito che la p.o. non aveva mai lavorato ma solo collaborato nelle attività di famiglia e di averle prestato del denaro a cagione anche del debito contratto. Inoltre, in ossequio agli orientamenti di legittimità, si è fatto altresì riferimento anche alla misura degli interessi praticati (pari al 120%), la cui elevata entità è tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 3/03/2017, Surgo, Rv. 270064 - 01); - nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere escluso rilievo, ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata, alla circostanza che la p.o. si fosse prestata ad assumere il ruolo di testa di legno in diverse società. Invero, la prospettazione difensiva che a tale qualità riconduce la necessaria percezione di profitto rinviene nella ricostruzione dei giudici di merito congrua smentita. Non solo perché si è fatto riferimento al fatto che notoriamente l'assunzione di cariche meramente formali in società non comporta di per sé la disponibilità di un reddito significativo in capo a chi le accetta, ma soprattutto perché la maggior parte delle cariche risultano ricoperte prima di contrarre il prestito e, dunque, se avessero generato un reddito sufficiente avrebbe inciso favorevolmente sulla situazione patrimoniale della p.o., la quale, invece, è accertato trovarsi, al momento della richiesta rivolta all'imputato, in una grave situazione di difficoltà economica per come comprovato dalle convergenti fonti di prova dichiarative e obiettive indicate dalle sentenze di merito. Non va, infatti, sottaciuto che la richiesta di prestito rivolta all'imputato consegue proprio all'impossibilità della p.o. di rivolgersi al credito erogato dal circuito bancario e finanziario in quanto segnalata alla Centrale dei rischi in ragione di uno stato di insolvenza dell'impresa edile di famiglia, tanto che non potendo documentare un reddito aveva cercato di ottenere un prestito garantendolo con la pensione della mamma. Di conseguenza, in tale contesto di fatto per niente distonico è l'aver ritenuto la qualità di "prestanome" un dato significativo della situazione di difficoltà della p.o. che ha assunto della responsabilità per ricavarne un profitto; - la misura usuraria del tasso di interesse risulta essere stata ricavata dai giudici di merito sulla scorta del chiaro contenuto della pattuizione intervenuta tra le parti, di cui la p.o. risulta avere dato conto anche nelle informazioni iniziali, relativa ad un prestito di denaro per l'importo di euro diecimila che prevedeva la corresponsione di euro mille di interesse mensile (con un tasso usurario del 10% mensile ed annuale pari al 120%), tanto che al momento dell'elargizione la p.o. ricevette la somma capitale già decurtata della prima rata degli interessi; - l'esatto valore degli orologi che la p.o. consegnò all'imputato come corrispettivo di una rata degli interessi a cui non aveva potuto far fronte, lungi dal fondarsi sulle generiche affermazioni della p.o., si fonda invece su puntuali indicazioni dalla stessa rese, avendo fatto riferimento alla marca a cui sono notoriamente riferibili orologi di pregio, nonché alla stima di tali oggetti che aveva in precedenza effettuato il Monte dei Pegni. 2. Vi è, infine, carenza di interesse con riguardo alla censura attinente all'esatto momento consumativo del reato di usura, in quanto anche laddove si aderisse alla tesi del ricorrente secondo cui l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto ad ottobre 2009, la sussistenza dell'aggravante speciale preclude l'estinzione del reato per prescrizione anche nel corso del giudizio di legittimità (il reato sarebbe prescritto oltre il 2027). 3. In tali termini, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
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