CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43158/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per l'uso di una falsa carta di circolazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, che dà ampiamente conto sia della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (l'imputato conduceva un'autovettura che recava una targa appartenente ad altro veicolo) sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (alla luce della gravità del fatto). Del resto il ricorrente non indica alcun elemento positivo, in tesi pretermesso, che avrebbe dovuto giustificare la concessione delle attenuanti in rassegna: viene invocato lo stato di incensuratezza (che però non è sufficiente ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.) e una corretta condotta processuale (non meglio specificata) che non è dato comprendere in cosa sia consistita. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]