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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2025

Cassazione n. 23856/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 903/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13250/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ impugnata con ricorso per cassazione l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 22.3.2025, ex art. 309 c.p.p., che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impositiva della misura cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, al predetto provvisoriamente ascritti ai capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’imputazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23856/2025 Roma, lì, 26/06/2025 2.L’indagato, tramite il difensore di fiducia, articola tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. ovvero alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro- deducendo ai rilievi del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, contestato al capo 10 dell’imputazione provvisoria, e delle esigenze cautelari.

Esso è, invece, infondato nel resto.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Con esso il ricorrente si duole che, ai fini della sussistenza dei gravi indizi relativi alla condotta associativa, il Tribunale muova dall'esame degli episodi di approvvigionamento, ritenendoli di immediato rilievo ai fini dell'imputazione associativa, laddove essi attesterebbero piuttosto che su sei episodi di approvvigionamento soltanto a tre di questi avrebbero preso parte i presunti associati.

Tale dato deve comunque essere considerato, tenuto anche conto che l’associazione originariamente contestata a cinque persone, si è ridimensionata, risultando essere stata esclusa proprio dal Tribunale del riesame, come si evidenzia in ricorso, la partecipazione associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed essendo fortemente contestata, dalla difesa, quella riferita all’altro accolito [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al quale questo Collegio ha parimenti disposto l’annullamento riguardo al reato associativo di cui al capo 10).

Né si è considerato, come si deduce in ricorso e si era già rappresentato nella memoria depositata in sede di riesame, che il ricorrente era privo di mezzo di trasporto e cercava peraltro all'ultimo momento chi lo accompagnasse o andasse al posto suo all'appuntamento col fornitore.

In particolare, la difesa aveva assunto che non potessero evincersi elementi idonei a suffragare l’esistenza di un accordo e di una organizzazione preventiva rispetto ai due presunti associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (così ad esempio, prospetta la difesa, rispetto all'approvvigionamento di cui al capo 14, del 12 Marzo 2022, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] chiama nell’immediatezza il Catalano ed il Riolo, i quali sembrano ignari delle sue intenzioni, trovandosi il primo dall’estetista con la moglie e il secondo a casa, senza sapere nulla del da farsi).

In ogni caso, secondo la difesa, dall’analisi dei singoli episodi di cui ai capi 13, 14, 15, 16 e 17, in particolare da quello di cui al capo 16, del 1.4.2022, in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiama ripetutamente Riolo che non risponde e alla fine si rivolge a [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla presunta associazione, non si evincerebbero elementi a sostegno della partecipazione associativa contestata agli indagati (che sembrerebbero agire, al più, in concorso tra loro).

Parimenti insoddisfacente ritiene il ricorso la motivazione del Tribunale nella parte in cui dà rilievo ai progressivi 769, 772, 777 registrati il 01/04/2022, senza fornire adeguati argomenti, laddove si tratterebbe di conversazioni che, al contrario, attesterebbero singole attività di soggetti che non fanno parte dell'associazione, ai quali in alcuni casi neppure è contestata la partecipazione associativa.

Così, ad esempio, si attribuiscono ruoli a tutti, anche a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale l'ordinanza è stata annullata, e nonostante i tre indagati superstiti Lombardo, Catalano e Riolo avessero partecipato soltanto a tre episodi, su sei, di approvvigionamento.

Quindi non si comprende – conclude il ricorrente - come possano configurarsi dei ruoli, un'organizzazione, dei contributi stabili e un'adesione ad un programma condiviso con le modalità e le circostanze descritte in relazione ai singoli episodi di approvvigionamento, che il Tribunale ha giudicato “di immediato rilievo ai fini dell'imputazione associativa”.

Anzi da alcune parti delle conversazioni intercettate, così in particolare da quella progressivo 772 del 01/04/2022, emergerebbe, piuttosto, in positivo, come gli stessi interlocutori, in particolare il ricorrente, fossero privi della consapevolezza di aderire ad un'associazione, ritenendo di agire in proprio.

Si indica come particolarmente rilevante al riguardo il dialogo tenutosi in data 8 Aprile 2022 in cui la compagna del Conti, Benedetta, di fronte all'intenzione del predetto di farsi accompagnare, gli chiedeva perché coinvolgesse altre persone nei suoi affari. 1.1.1.Si rammenta che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, Sentenza n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 – 01).

E tali riferimenti al gruppo organizzato necessitano di adeguata esplicitazione ai fini della prova dell'intraneità vieppiù allorquando – come nel caso di specie - gli elementi avuti a disposizione non sono particolarmente numerosi e meritano di essere spiegati e valorizzati nell’ambito delle dinamiche associative cui si intende ricondurli.

D’altra parte, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

Fermo restando che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 1343 del 04/11/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 265890 – 01, conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.); e che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

1.1.2. Sicché, di là dell’effettivo significato attribuibile alle conversazioni intercettate - i cui contenuti in ogni caso denotano il coinvolgimento del ricorrente in attività illecita relativa alla sostanza stupefacente - la cui puntuale verifica rientra comunque nel merito della decisione e non è sindacabile nella presente sede, si deve rilevare, come lamenta il ricorso, la mancanza di una risposta adeguata da parte del Tribunale in ordine al reato associativo, che, in definitiva, nel rendere la motivazione impugnata, non ha tenuto in debito conto i principi sopra enunciati.

Sicché, ferma restando l’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati diversi da quello associativo, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente a tale ultimo reato, non risultando la motivazione assunta dal Tribunale adeguata rispetto ai rilievi difensivi dei quali in parte si era già fatta carico la memoria presentate in sede di riesame.

1.2. Passando, quindi, all’esame del secondo motivo di ricorso che lamenta che l’ordinanza impugnata si limiti a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. senza confrontarsi con gli elementi sopravvenuti, che nel caso di specie, nell’ottica difensiva, consentirebbero di superarla ampiamente, si osserva quanto segue.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva non adeguatamente vagliata dal Tribunale, non si è tenuto in debito conto che: l'indagato è soggetto giovanissimo (21 anni al momento dei reati contestati), assolutamente incensurato e privo di carichi pendenti; gli elementi investigativi offerti si arrestano all'aprile 2022 e riguardano un arco temporale di pochi mesi (da gennaio a maggio 2022); inoltre dalle intercettazioni si evincerebbe chiaramente la volontà del Conti di cessare ogni attività (parlando con i suoi interlocutori diceva che lui si sarebbe fermato, “io sono arrivato non mi posso più muovere”), e tale proposito veniva ribadito all'amico Lombardo anche nella conversazione del 9 Aprile 2022 (“io cugino ora mi devo mettere di lato), ed il fatto che il progetto di mettere fine a qualsiasi attività illecita sia stato attuato emerge con evidenza dal momento che non risultano registrati ulteriori elementi investigativi successivi a tale ultima intercettazione trascritta.

A fronte di tali argomenti rappresentati dalla difesa, il Tribunale ha evidenziato la stabilità dell'attività illecita svolta risalente quantomeno alla seconda metà del 2021, i rapporti del Conti con la criminalità organizzata di stampo mafioso (è a dirsi, oltre che del padre, [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA]), la sua piena intraneità nelle logiche di spartizione del territorio ad essa connessa.

Tuttavia, l'ordinanza del riesame ha al contempo annullato il provvedimento del G.i.p. in relazione ai capi 6 e 7 relativi all'associazione ex art. 74 e al concorso ex art. 73 con i [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 c.p., di cui al capo 11, sicché non si comprende come gli indizi di colpevolezza – conclude la difesa adducendo argomento non del tutto peregrino che avrebbe meritato ben più pregnante risposta - che sono stati ritenuti insussistenti ai fini della misura personale, possano essere poi valutati ai fini delle esigenze cautelari.

Rilevante il progressivo 217 del 26 Febbraio 2022, dal contenuto inequivocabile, in cui il Conti dice al suo interlocutore “...mette nel mezzo mio padre senza che mio padre non vuole sapere niente e non sa niente”, ma anche il rilievo difensivo svolto a tale specifico riguardo è rimasto disatteso.

Vi è poi la perquisizione domiciliare subita in data 14 maggio 2022 nell'ambito di altro procedimento penale che per la difesa costituisce conferma dell'avvenuta cessazione di ogni attività, essendo stata rinvenuta una quantità di sostanza residua talmente esigua da aver determinato la definizione del procedimento col decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Tale circostanza, al contrario, fa ritenere al Tribunale che il proposito di cessare ogni attività fosse rimasto tale, nonostante la totale mancanza di altri univoci elementi in tal senso.

1.2.1. In ogni caso, come si segnala in ricorso, non si è considerato che le condotte oggetto di imputazione risalgono al primo trimestre del 2022 e che nell’arco di tempo di circa tre anni intercorso tra tale data e quella di applicazione della misura cautelare custodiale risalente al gennaio 2025 non si sono registrati ulteriori contatti tra il ricorrente e gli altri coindagati.

Ebbene, si deve a tal punto precisare che il cd. tempo silente, cui si riferisce la giurisprudenza (e lo stesso dettato normativo di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), è proprio quello che intercorre tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, che ove rilevante e contrassegnato, appunto, dall’assenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (concetto che quindi meglio si attaglia, per definizione, al periodo in cui il soggetto è libero, prima dell’applicazione della misura), può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelar o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", cui fa riferimento l’art. 275, comma 3, del codice di rito.

Sicché di tale, non affatto trascurabile arco di tempo decorso nel caso di specie, avrebbe dovuto farsi adeguatamente carico il giudice nella fase di applicazione della misura cautelare e poi, ovviamente, anche il Tribunale in sede di riesame (peraltro specificamente sollecitato sul punto).

Né si è considerata, come si segnala in ricorso, la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, in relazione al quale la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare come i legami tra compartecipi non presentino quella tendenziale stabilità nel tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di stampo mafioso.

Si è affermato che infatti in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata soprattutto dai reati fini e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del rapporto.

Sicché la stessa natura di reato permanente propria di ogni reato associativo, rispetto all’associazione di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 non assume quel crisma di per sè idoneo a connaturarne la stabilità, a prescindere, cioè, dalle connotazioni specifiche che la struttura associativa ha in concreto assunto.

Connotazioni specifiche che vieppiù assumono rilievo rispetto all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che può in concreto consistere anche in una struttura operativa rudimentale, priva di un’articolata organizzazione, che nasce ed opera sul territorio in virtù di esigenze comuni contingenti, che in quanto tali, pur potendo implicare vera e propria affectio societatis tra coloro che agiscono per essa per la tendenziale proiezione indeterminata nel tempo del pactum, non consentono tuttavia di attribuire all’organizzazione associativa quel carattere di insistenza stabile sul territorio proprio dell’associazione di stampo mafioso.

La stabilità di questa, com’è noto, è, infatti, piuttosto legata ai connotati propri di tale consorteria che non si limita ad operare in un determinato territorio per far fronte alle esigenze comuni degli accoliti, ma persegue le sue finalità imponendosi su di esso attraverso la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, e fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità.

In questo quadro, tenuto conto che alla stregua della stessa contestazione l’associazione si colloca dal gennaio al maggio 2022 (dato, a rigore, di per sé non determinante trattandosi di reato permanente la cui sostanza prescinde dalla perimetrazione data dal Pubblico Ministero, ma che nel caso di specie potrebbe assumere rilievo alla luce della altre considerazioni svolgibili in relazione alle caratteristiche che l’associazione in argomento ha in concreto assunto) e che sono in ogni caso trascorsi circa tre anni rispetto al momento applicativo della misura senza che siano venuti alla luce ulteriori elementi a carico dell'indagato (se non quello del rinvenimento del suindicato quantitativo minimo di droga), risulta evidente che la valutazione all’attualità del rischio concreto di recidiva che si fondi unicamente sulla presunzione di cui all’art.275 comma 3 c.p.p. non è adeguata.

Laddove, peraltro, i riferimenti effettuati alla criminalità di tipo mafioso in cui si muoverebbe il capo [OSCURATO:PERSONA] e si collocherebbero i fatti per cui si procede, pur potendo essere veri (come ammette lo stesso ricorso), non risultano vagliati con specifico riferimento alla ricostruzione complessiva della vicenda associativa in argomento e delle condotte dei suoi presunti accoliti, che, come rilevato al punto 1.1., è a sua volta rimasta priva di adeguata motivazione e deve essere ulteriormente approfondita (essendo stata, peraltro, di contro, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. c.p. contestata in relazione al capo 11, oltre che la partecipazione del ricorrente in ordine al reato associativo di cui al capo 6).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania; e che, nel resto (in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine di cui ai capi 11- 17), il ricorso deve essere rigettato.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Rigetta il ricorso nel resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 11/6/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 903/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13250/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ impugnata con ricorso per cassazione l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 22.3.2025, ex art. 309 c.p.p., che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impositiva della misura cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, al predetto provvisoriamente ascritti ai capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’imputazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23856/2025 Roma, lì, 26/06/2025 2.L’indagato, tramite il difensore di fiducia, articola tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. ovvero alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro- deducendo ai rilievi del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, contestato al capo 10 dell’imputazione provvisoria, e delle esigenze cautelari. Esso è, invece, infondato nel resto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Con esso il ricorrente si duole che, ai fini della sussistenza dei gravi indizi relativi alla condotta associativa, il Tribunale muova dall'esame degli episodi di approvvigionamento, ritenendoli di immediato rilievo ai fini dell'imputazione associativa, laddove essi attesterebbero piuttosto che su sei episodi di approvvigionamento soltanto a tre di questi avrebbero preso parte i presunti associati. Tale dato deve comunque essere considerato, tenuto anche conto che l’associazione originariamente contestata a cinque persone, si è ridimensionata, risultando essere stata esclusa proprio dal Tribunale del riesame, come si evidenzia in ricorso, la partecipazione associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed essendo fortemente contestata, dalla difesa, quella riferita all’altro accolito [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al quale questo Collegio ha parimenti disposto l’annullamento riguardo al reato associativo di cui al capo 10). Né si è considerato, come si deduce in ricorso e si era già rappresentato nella memoria depositata in sede di riesame, che il ricorrente era privo di mezzo di trasporto e cercava peraltro all'ultimo momento chi lo accompagnasse o andasse al posto suo all'appuntamento col fornitore. In particolare, la difesa aveva assunto che non potessero evincersi elementi idonei a suffragare l’esistenza di un accordo e di una organizzazione preventiva rispetto ai due presunti associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (così ad esempio, prospetta la difesa, rispetto all'approvvigionamento di cui al capo 14, del 12 Marzo 2022, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] chiama nell’immediatezza il Catalano ed il Riolo, i quali sembrano ignari delle sue intenzioni, trovandosi il primo dall’estetista con la moglie e il secondo a casa, senza sapere nulla del da farsi). In ogni caso, secondo la difesa, dall’analisi dei singoli episodi di cui ai capi 13, 14, 15, 16 e 17, in particolare da quello di cui al capo 16, del 1.4.2022, in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiama ripetutamente Riolo che non risponde e alla fine si rivolge a [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla presunta associazione, non si evincerebbero elementi a sostegno della partecipazione associativa contestata agli indagati (che sembrerebbero agire, al più, in concorso tra loro). Parimenti insoddisfacente ritiene il ricorso la motivazione del Tribunale nella parte in cui dà rilievo ai progressivi 769, 772, 777 registrati il 01/04/2022, senza fornire adeguati argomenti, laddove si tratterebbe di conversazioni che, al contrario, attesterebbero singole attività di soggetti che non fanno parte dell'associazione, ai quali in alcuni casi neppure è contestata la partecipazione associativa. Così, ad esempio, si attribuiscono ruoli a tutti, anche a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale l'ordinanza è stata annullata, e nonostante i tre indagati superstiti Lombardo, Catalano e Riolo avessero partecipato soltanto a tre episodi, su sei, di approvvigionamento. Quindi non si comprende – conclude il ricorrente - come possano configurarsi dei ruoli, un'organizzazione, dei contributi stabili e un'adesione ad un programma condiviso con le modalità e le circostanze descritte in relazione ai singoli episodi di approvvigionamento, che il Tribunale ha giudicato “di immediato rilievo ai fini dell'imputazione associativa”. Anzi da alcune parti delle conversazioni intercettate, così in particolare da quella progressivo 772 del 01/04/2022, emergerebbe, piuttosto, in positivo, come gli stessi interlocutori, in particolare il ricorrente, fossero privi della consapevolezza di aderire ad un'associazione, ritenendo di agire in proprio. Si indica come particolarmente rilevante al riguardo il dialogo tenutosi in data 8 Aprile 2022 in cui la compagna del Conti, Benedetta, di fronte all'intenzione del predetto di farsi accompagnare, gli chiedeva perché coinvolgesse altre persone nei suoi affari. 1.1.1.Si rammenta che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, Sentenza n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 – 01). E tali riferimenti al gruppo organizzato necessitano di adeguata esplicitazione ai fini della prova dell'intraneità vieppiù allorquando – come nel caso di specie - gli elementi avuti a disposizione non sono particolarmente numerosi e meritano di essere spiegati e valorizzati nell’ambito delle dinamiche associative cui si intende ricondurli. D’altra parte, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Fermo restando che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 1343 del 04/11/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 265890 – 01, conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.); e che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 1.1.2. Sicché, di là dell’effettivo significato attribuibile alle conversazioni intercettate - i cui contenuti in ogni caso denotano il coinvolgimento del ricorrente in attività illecita relativa alla sostanza stupefacente - la cui puntuale verifica rientra comunque nel merito della decisione e non è sindacabile nella presente sede, si deve rilevare, come lamenta il ricorso, la mancanza di una risposta adeguata da parte del Tribunale in ordine al reato associativo, che, in definitiva, nel rendere la motivazione impugnata, non ha tenuto in debito conto i principi sopra enunciati. Sicché, ferma restando l’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati diversi da quello associativo, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente a tale ultimo reato, non risultando la motivazione assunta dal Tribunale adeguata rispetto ai rilievi difensivi dei quali in parte si era già fatta carico la memoria presentate in sede di riesame. 1.2. Passando, quindi, all’esame del secondo motivo di ricorso che lamenta che l’ordinanza impugnata si limiti a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. senza confrontarsi con gli elementi sopravvenuti, che nel caso di specie, nell’ottica difensiva, consentirebbero di superarla ampiamente, si osserva quanto segue. In particolare, secondo la prospettazione difensiva non adeguatamente vagliata dal Tribunale, non si è tenuto in debito conto che: l'indagato è soggetto giovanissimo (21 anni al momento dei reati contestati), assolutamente incensurato e privo di carichi pendenti; gli elementi investigativi offerti si arrestano all'aprile 2022 e riguardano un arco temporale di pochi mesi (da gennaio a maggio 2022); inoltre dalle intercettazioni si evincerebbe chiaramente la volontà del Conti di cessare ogni attività (parlando con i suoi interlocutori diceva che lui si sarebbe fermato, “io sono arrivato non mi posso più muovere”), e tale proposito veniva ribadito all'amico Lombardo anche nella conversazione del 9 Aprile 2022 (“io cugino ora mi devo mettere di lato), ed il fatto che il progetto di mettere fine a qualsiasi attività illecita sia stato attuato emerge con evidenza dal momento che non risultano registrati ulteriori elementi investigativi successivi a tale ultima intercettazione trascritta. A fronte di tali argomenti rappresentati dalla difesa, il Tribunale ha evidenziato la stabilità dell'attività illecita svolta risalente quantomeno alla seconda metà del 2021, i rapporti del Conti con la criminalità organizzata di stampo mafioso (è a dirsi, oltre che del padre, [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA]), la sua piena intraneità nelle logiche di spartizione del territorio ad essa connessa. Tuttavia, l'ordinanza del riesame ha al contempo annullato il provvedimento del G.i.p. in relazione ai capi 6 e 7 relativi all'associazione ex art. 74 e al concorso ex art. 73 con i [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 c.p., di cui al capo 11, sicché non si comprende come gli indizi di colpevolezza – conclude la difesa adducendo argomento non del tutto peregrino che avrebbe meritato ben più pregnante risposta - che sono stati ritenuti insussistenti ai fini della misura personale, possano essere poi valutati ai fini delle esigenze cautelari. Rilevante il progressivo 217 del 26 Febbraio 2022, dal contenuto inequivocabile, in cui il Conti dice al suo interlocutore “...mette nel mezzo mio padre senza che mio padre non vuole sapere niente e non sa niente”, ma anche il rilievo difensivo svolto a tale specifico riguardo è rimasto disatteso. Vi è poi la perquisizione domiciliare subita in data 14 maggio 2022 nell'ambito di altro procedimento penale che per la difesa costituisce conferma dell'avvenuta cessazione di ogni attività, essendo stata rinvenuta una quantità di sostanza residua talmente esigua da aver determinato la definizione del procedimento col decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Tale circostanza, al contrario, fa ritenere al Tribunale che il proposito di cessare ogni attività fosse rimasto tale, nonostante la totale mancanza di altri univoci elementi in tal senso. 1.2.1. In ogni caso, come si segnala in ricorso, non si è considerato che le condotte oggetto di imputazione risalgono al primo trimestre del 2022 e che nell’arco di tempo di circa tre anni intercorso tra tale data e quella di applicazione della misura cautelare custodiale risalente al gennaio 2025 non si sono registrati ulteriori contatti tra il ricorrente e gli altri coindagati. Ebbene, si deve a tal punto precisare che il cd. tempo silente, cui si riferisce la giurisprudenza (e lo stesso dettato normativo di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), è proprio quello che intercorre tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, che ove rilevante e contrassegnato, appunto, dall’assenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (concetto che quindi meglio si attaglia, per definizione, al periodo in cui il soggetto è libero, prima dell’applicazione della misura), può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelar o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", cui fa riferimento l’art. 275, comma 3, del codice di rito. Sicché di tale, non affatto trascurabile arco di tempo decorso nel caso di specie, avrebbe dovuto farsi adeguatamente carico il giudice nella fase di applicazione della misura cautelare e poi, ovviamente, anche il Tribunale in sede di riesame (peraltro specificamente sollecitato sul punto). Né si è considerata, come si segnala in ricorso, la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, in relazione al quale la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare come i legami tra compartecipi non presentino quella tendenziale stabilità nel tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di stampo mafioso. Si è affermato che infatti in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata soprattutto dai reati fini e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del rapporto. Sicché la stessa natura di reato permanente propria di ogni reato associativo, rispetto all’associazione di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 non assume quel crisma di per sè idoneo a connaturarne la stabilità, a prescindere, cioè, dalle connotazioni specifiche che la struttura associativa ha in concreto assunto. Connotazioni specifiche che vieppiù assumono rilievo rispetto all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che può in concreto consistere anche in una struttura operativa rudimentale, priva di un’articolata organizzazione, che nasce ed opera sul territorio in virtù di esigenze comuni contingenti, che in quanto tali, pur potendo implicare vera e propria affectio societatis tra coloro che agiscono per essa per la tendenziale proiezione indeterminata nel tempo del pactum, non consentono tuttavia di attribuire all’organizzazione associativa quel carattere di insistenza stabile sul territorio proprio dell’associazione di stampo mafioso. La stabilità di questa, com’è noto, è, infatti, piuttosto legata ai connotati propri di tale consorteria che non si limita ad operare in un determinato territorio per far fronte alle esigenze comuni degli accoliti, ma persegue le sue finalità imponendosi su di esso attraverso la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, e fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. In questo quadro, tenuto conto che alla stregua della stessa contestazione l’associazione si colloca dal gennaio al maggio 2022 (dato, a rigore, di per sé non determinante trattandosi di reato permanente la cui sostanza prescinde dalla perimetrazione data dal Pubblico Ministero, ma che nel caso di specie potrebbe assumere rilievo alla luce della altre considerazioni svolgibili in relazione alle caratteristiche che l’associazione in argomento ha in concreto assunto) e che sono in ogni caso trascorsi circa tre anni rispetto al momento applicativo della misura senza che siano venuti alla luce ulteriori elementi a carico dell'indagato (se non quello del rinvenimento del suindicato quantitativo minimo di droga), risulta evidente che la valutazione all’attualità del rischio concreto di recidiva che si fondi unicamente sulla presunzione di cui all’art.275 comma 3 c.p.p. non è adeguata. Laddove, peraltro, i riferimenti effettuati alla criminalità di tipo mafioso in cui si muoverebbe il capo [OSCURATO:PERSONA] e si collocherebbero i fatti per cui si procede, pur potendo essere veri (come ammette lo stesso ricorso), non risultano vagliati con specifico riferimento alla ricostruzione complessiva della vicenda associativa in argomento e delle condotte dei suoi presunti accoliti, che, come rilevato al punto 1.1., è a sua volta rimasta priva di adeguata motivazione e deve essere ulteriormente approfondita (essendo stata, peraltro, di contro, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. c.p. contestata in relazione al capo 11, oltre che la partecipazione del ricorrente in ordine al reato associativo di cui al capo 6). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania; e che, nel resto (in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine di cui ai capi 11- 17), il ricorso deve essere rigettato. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli
Sentenza Cassazione n. 23856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris