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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09191/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni uno, mesi undici e giorni ventinove di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 24/10/2017.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata e l'omessa considerazione dell'attività lavorativa svolta dal soggetto.

3. Vengono anzitutto articolate - in maniera peraltro non autosufficiente - censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico del condannato e la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocati benefici, in assenza di elementi deponenti nel senso della diminuzione di pericolosità sociale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni uno, mesi undici e giorni ventinove di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 24/10/2017. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata e l'omessa considerazione dell'attività lavorativa svolta dal soggetto. 3. Vengono anzitutto articolate - in maniera peraltro non autosufficiente - censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico del condannato e la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocati benefici, in assenza di elementi deponenti nel senso della diminuzione di pericolosità sociale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio
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