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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08070/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 4 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo e quarto cod. pen. (capo 1 della incolpazione provvisoria).2.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. ed all' art. 416 bis cod. pen.

Deduce che il Tribunale non aveva considerato che non era emerso un grave quadro indiziario quanto alla compartecipazione del Rannesi al sodalizio mafioso facente parte del clan Santapaola insediato nella frazione di Lineri del comune di Misterbianco, difettando la prova di un suo stabile inserimento nel gruppo e dell'assunzione di un ruolo effettivo all' interno dello stesso.

Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che il ricorrente non era stato sottoposto ad intercettazioni; non aveva mai partecipato a riunioni o summit di mafia; si era dimostrato disinteressato agli affari del clan di Lineri; non aveva commesso reati riconducibili al programma criminoso del sodalizio; non aveva avuto contatti con altri presunti sodali; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire la compagine del clan, aveva indicato quale responsabile del gruppo di Lineri per il clan Santapaola, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1 -bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704 - 01).

Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.

Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] ricostruita attraverso un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dalle circostanziate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato (v. pagg. 5-9 dell'ordinanza impugnata) nonché dai richiamati servizi di appostamento e osservazione da parte della P.G.

Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente né gravemente illogica nè contraddittoria, ha evidenziato come il Rannesi risultava coinvolto in una serie di incontri in cui si discuteva, insieme ad altri sodali, delle dinamiche associative oltre che di questioni pratiche in tema di estorsioni, apparendo, quindi, alla luce di quanto ricostruito dai giudici di merito, priva di fondamento alcuno la contestazione secondo cui non sarebbe emersa prova alcuna della partecipazione del Rannesi ad incontri aventi ad oggetto gli assetti interni al sodalizio mafioso.

Il Tribunale di Catania ha richiamato numerosissimi colloqui captati — dai quali era emerso il coinvolgimento a pieno titolo dell' indagato nella consorteria mafiosa quale referente della attuale articolazione di Lineri, frazione del comune di Misterbianco - in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, pure, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell' art. 192 comma 3 cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 268414-01).

Conforta, poi, in chiave logica, l'ulteriore considerazione secondo cui a fronte della acclarata partecipazione del ricorrente a varie riunioni in compagnia di vari soggetti facenti parte di "cosa nostra" catanese riesce impossibile ipotizzare che un'organizzazione criminale di tale rilievo collegata al noto clan mafioso Santapaola possa attribuire un ruolo di così rilevante spessore a soggetto estraneo alla compagine su cui non è dato sapere fino a che punto ci si possa fidare.

Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01).

Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al ricorrenti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difese, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.

Ritiene il Collegio che il percorso argonnentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito un ruolo attivo e di effettiva partecipazione del Rannesi all' interno del clan, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione.

I giudici di merito, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche, hanno individuato una serie di dati fattuali idonei a dimostrare l' apporto causale fornito anche dal Rannesi quanto al reato contestato, evidenziando pure come la versione dell' indagato - il quale aveva sottolineato che il collaboratore Scordino aveva indicato quale referente del clan Santapaola per la zona di Lineri tale Rocca - non inficiava il quadro complessivo desumibile, anche, dai continui riferimenti all' odierno indagato (inteso "Salyuccio") nelle numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali era emerso che era il ricorrente e non il Rocca a ricoprire il ruolo di referente della menzionata compagine mafiosa.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 4 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo e quarto cod. pen. (capo 1 della incolpazione provvisoria).2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. ed all' art. 416 bis cod. pen. Deduce che il Tribunale non aveva considerato che non era emerso un grave quadro indiziario quanto alla compartecipazione del Rannesi al sodalizio mafioso facente parte del clan Santapaola insediato nella frazione di Lineri del comune di Misterbianco, difettando la prova di un suo stabile inserimento nel gruppo e dell'assunzione di un ruolo effettivo all' interno dello stesso. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che il ricorrente non era stato sottoposto ad intercettazioni; non aveva mai partecipato a riunioni o summit di mafia; si era dimostrato disinteressato agli affari del clan di Lineri; non aveva commesso reati riconducibili al programma criminoso del sodalizio; non aveva avuto contatti con altri presunti sodali; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire la compagine del clan, aveva indicato quale responsabile del gruppo di Lineri per il clan Santapaola, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1 -bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704 - 01). Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. 2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] ricostruita attraverso un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dalle circostanziate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato (v. pagg. 5-9 dell'ordinanza impugnata) nonché dai richiamati servizi di appostamento e osservazione da parte della P.G. Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame, con una ricostruzione in fatto che non è nè carente né gravemente illogica nè contraddittoria, ha evidenziato come il Rannesi risultava coinvolto in una serie di incontri in cui si discuteva, insieme ad altri sodali, delle dinamiche associative oltre che di questioni pratiche in tema di estorsioni, apparendo, quindi, alla luce di quanto ricostruito dai giudici di merito, priva di fondamento alcuno la contestazione secondo cui non sarebbe emersa prova alcuna della partecipazione del Rannesi ad incontri aventi ad oggetto gli assetti interni al sodalizio mafioso. Il Tribunale di Catania ha richiamato numerosissimi colloqui captati — dai quali era emerso il coinvolgimento a pieno titolo dell' indagato nella consorteria mafiosa quale referente della attuale articolazione di Lineri, frazione del comune di Misterbianco - in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, pure, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell' art. 192 comma 3 cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 268414-01). Conforta, poi, in chiave logica, l'ulteriore considerazione secondo cui a fronte della acclarata partecipazione del ricorrente a varie riunioni in compagnia di vari soggetti facenti parte di "cosa nostra" catanese riesce impossibile ipotizzare che un'organizzazione criminale di tale rilievo collegata al noto clan mafioso Santapaola possa attribuire un ruolo di così rilevante spessore a soggetto estraneo alla compagine su cui non è dato sapere fino a che punto ci si possa fidare. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01). Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al ricorrenti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difese, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Ritiene il Collegio che il percorso argonnentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito un ruolo attivo e di effettiva partecipazione del Rannesi all' interno del clan, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione. I giudici di merito, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche, hanno individuato una serie di dati fattuali idonei a dimostrare l' apporto causale fornito anche dal Rannesi quanto al reato contestato, evidenziando pure come la versione dell' indagato - il quale aveva sottolineato che il collaboratore Scordino aveva indicato quale referente del clan Santapaola per la zona di Lineri tale Rocca - non inficiava il quadro complessivo desumibile, anche, dai continui riferimenti all' odierno indagato (inteso "Salyuccio") nelle numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali era emerso che era il ricorrente e non il Rocca a ricoprire il ruolo di referente della menzionata compagine mafiosa. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94
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