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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 03039/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03ZZ9BL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in ordine al primo motivo sulla omessa traduzione, va ribadito che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, sempre che vi sia stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, la diversa decorrenza dei termini per impugnare (tra tante, Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775), mentre per le nullità degli altri atti per tale causa va rilevato che le stesse o sono indeducibili per la scelta del rito abbreviato (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631) o risultano già sanate in quanto non dedotte tempestivamente (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Rv. 267157); il secondo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispoisitivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia tìe Angel nzo —............„,..,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03ZZ9BL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in ordine al primo motivo sulla omessa traduzione, va ribadito che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, sempre che vi sia stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, la diversa decorrenza dei termini per impugnare (tra tante, Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775), mentre per le nullità degli altri atti per tale causa va rilevato che le stesse o sono indeducibili per la scelta del rito abbreviato (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631) o risultano già sanate in quanto non dedotte tempestivamente (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Rv. 267157); il secondo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispoisitivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ersilia tìe Angel nzo —............„,..,
Sentenza Cassazione n. 03039/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris