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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 18539/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Lecce aveva rigettato l'appello cautelare presentato avverso la decisione emessa il 2 novembre 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di otto mesi, in quanto gravemente indiziata dei reati di cui agli art. 55 quinquies del d.

Igs. n. 165 del 2001 e 640 comma 2, 61 n. 2, 9 e 11 cod. pen., a lei contestati quale Coordinatrice della medicina di base dei servizi dell'ASL di Lecce.

Con i due motivi di ricorso, la difesa contestava, rispettivamente, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, nonché delle esigenze cautelari.

2. Con dichiarazione del 2 febbraio 2023, la Preite, tramite i suoi difensori, ha rinunciato al ricorso, evidenziando che, in pari data, l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti è stata revocata, a seguito del licenziamento della stessa da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'ASL di Lecce.

3. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell'interesse della Preite deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna della ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come ad esempio quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato viene nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Lecce aveva rigettato l'appello cautelare presentato avverso la decisione emessa il 2 novembre 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di otto mesi, in quanto gravemente indiziata dei reati di cui agli art. 55 quinquies del d. Igs. n. 165 del 2001 e 640 comma 2, 61 n. 2, 9 e 11 cod. pen., a lei contestati quale Coordinatrice della medicina di base dei servizi dell'ASL di Lecce. Con i due motivi di ricorso, la difesa contestava, rispettivamente, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, nonché delle esigenze cautelari. 2. Con dichiarazione del 2 febbraio 2023, la Preite, tramite i suoi difensori, ha rinunciato al ricorso, evidenziando che, in pari data, l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti è stata revocata, a seguito del licenziamento della stessa da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'ASL di Lecce. 3. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell'interesse della Preite deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna della ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come ad esempio quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato viene nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
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