CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11505/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36651/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nell'importazione in concorso di 60 chili di cocaina, pari a 50 panetti occultati in un container proveniente dall'Ecuador e sbarcato al porto di Salerno; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche; Ritenuto che la motivazione sulla pena sia ineccepibile perché la Corte territoriale ha evidenziato che non vi erano ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non rilevando a tal fine la condizione di incensurato e le difficoltà economiche, ma vi erano per contro ragioni per negarle, stante la gravità dei fatti, la quantità di stupefacente, le modalità della condotta criminosa, che denotavano scaltrezza e spregiudicatezza nonché la precisa pianificazione delle azioni commesse di notte all'interno del porto per sfuggire ai controlli, e infine l'assenza di segni di resipiscenza perché l'imputato non aveva reso dichiarazioni in merito ai suoi contatti e non si era premurato di svelare le dinamiche delinquenziali; Rilevato che la pena è stata già ridotta perché è stata esclusa l'aggravante dell'art. 61-bis cod. pen., mentre è stata applicata quella dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per l'ingente quantità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]