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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28152/2022

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pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29997/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA , presso l a Cancelleria d ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2731/2017 , depositata il 25/9/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 6/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PAOLA D’OVIDIO,che ha concluso per l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di secondo grado, emanata in sede di rinvio da parte di Cass. 874/2015, di rigettodell’appello contro la sentenza di primo grad o , nella par te in cui si era pronunciata sull’uso da partedei coniugi Boi/Locci del vano comune di accesso al cortile di proprietà esclusivadella parte attual- mente resistente in cassazione.

2. –La controversia iniziò nel 2003, quando i coniugi Efisio L ecca e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Giudice di pa ce di Cagliari i coniugi Boi/Locci, proprietari dell'appartamento soprastante, deducendo che costoro utilizza va no illegittimamente alcune parti comuni dell'edi ficio : il la strico solare, adibito impropriamente a deposito di materiale edile, legna da ardere, vasi di fiori e altre masserizie; il pianerottolo del vano scale di accesso al lastrico, adibito a deposito di mobiletti e masserizie; il vano comune di accesso al cortile di proprietà degli attori, utilizzato dai convenuti per ricoverarvi un motorino e una bicicletta, che così ostruivano il transito degli attoriper raggiungere il cortile di loro proprietà.

I coniugi Lecca/Puddu domandarono l'acce rtame nto del contrasto di tali usi con la disciplina dell'uso delle parti comuni e lo sgombero di tutti i materiali.

3. - In conseguenza di Cass. 874/2015 , l’oggetto della controversia si è ridotto all’uso del vano comune di accesso al cortile di proprietà della attuale resistente in cassazione.

In relazione a tale profilo, Cass.874/2015 statuisce che i coniugi Boi/ Locci sono da qualificare come 3– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. comproprietari di tale vano, che risulta essere «passo carraio comune», in quanto tale soggetto alla disciplina dell’art. 1102 c.c.

4. - La sentenza in epigrafe muove dalla premessa che il predetto vano d’accesso è un bene comune alle parti.

Pertanto, il giudice di primo gradoha valutato correttamente l’utilizzo del bene alla stregua dell'art. 1102 c.c.

Il Tribunale prosegue in questi termini: «Dalla documentazione agli atti, e in particolare dall’esame dell’atto di compravendita (stante l’inammissibilità di altre produzioni tardive) è emerso che il vano in questione non è destinato allo stazionamento e alla sosta diveicoli, ma solo al transito ; n on si parla infatti nell’atto di ‘garage’ ma di ‘passo carrabile comune’; l’utilizzo come parcheggio per autovetture o altri mezzi deve quindi ritenersi non conforme alla destinazione propria del vano».

5. –Il ricorso in cassazione dei coniugi Boi/Locci è affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controri- corso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4c.p.c., si deduce violazione degli artt. 111,co. 6 Cost. e 132, co. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado motivato in modo perplesso ed incomprensibile.

Il primo motivo è infondato.

Il nucleo d el motivo si polarizza sulla considerazioneche il giud ice di secondo grado bas a la propria pronun- cia sulla valutazione di un document o non speci ficato (un generico «atto di vendita»), il qualenon sembra neppure esistere in causa con il contenuto riportato.

Orbene, la sentenza oggi di nuovo impugnata in cassazione costitui- sce la fase rescissoria del giudizio di cassazione deciso Cass. 874/2015.

Pertanto va letta e interpretata alla luce di quest’ultima pronuncia.

Ciò 4– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. rende ragione del carattere indubbiamente molto stringato della moti- vazione,che comunque garantisce il «minimo costituzionale» della mo- tivazionerichiesto dall'art. 111, co. 6 Cost . (cfr. Cass. 23940/2017).

Nell’esposizione dei fatti di causa, in sede di accoglimento dei primi due motivi nel precedente giudizio di cassazione,questa Corte si era riferita in modo puntuale al «contratto di compravendita prodotto dagli stessi coniugi Boi-Locci», al fine di osservare che «tale contratto, che ha ad oggetto una quota pari alla metà del vano in controversia con destina- zione garage (quota acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non esclude che la quota residua sia rimasta in regime di comproprietà e invariata nella destinazione di passo carraio».Il riferimento all’«atto di compravendita (stante l’inammissibilità di altre produzioni tardive)» dà continuità al predetto passo della sentenza di questa Corte.

Pertanto la motivazione della sentenza impugnata, ancorché scarna, è congrua e determinata.

Per completezza, è da menzionareun’osservazione critica che parte ricorrente svolgesul ruolo assolto in motivazione dal riferimento alla dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA] circa il suo uso del vano comune come posteggio di autovetture (cfr. ricorso, p. 13).

L’osserva- zione è inconferente perché non si indirizza alla ratio decidendi.

Infatti, il passo criticato non assolve un ruolo portante nell’impianto motiva- zionale.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. – Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere il giudice di secondo grado mancato di valutare le risultanze documentali di causa.

Il secondo motivo è infondato.

Con esso la parte ricorrente lamenta in particolare che il giudice di secondo grado ha omesso di considerare le descrizioni del bene, contenute nei molteplici contratti di alienazione 5– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. sottoposti alla sua attenzione, mentre hafondato la propria decisione sulla valorizzazione di un solo contratto.

Orbene, dal passo citato nell’esame del primo motivo si desume chia- ramente che i «molteplici contratti di alienazione» sono stati prodotti tardivamente e quindi non potevano essereesaminati.

In conclusione, il secondo motivo è rigettato.

3. –Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 832 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1102, 1106, 1372, co. 2 c.c., nonché violazione dell'art 1367 c.c., per avere il giudice di secondo grado considerato rilevante, per la determinazione della destinazione d'uso dell'immobile, la semplice descrizione di tale uso, contenuta in un contratto di vendita.

Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. sull’uso della cosa co- mune.

Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per essere entrambi diretti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato una specifica destinazione del bene sulla base del solo esame di un contratto di compravendita, valorizzando la descrizione del medesimo bene contenuta in quel contratto.

In particolare, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole che, così operando, la sentenza di secondo grado abbia violato l'art. 832 c.c. poiché nessun contratto d'alienazione potrebbe mai ridurre, con efficacia reale verso i terzi, le facoltà d'utilizzo del proprietario.

Costei deduce inoltre la violazione degli artt. 1102 e 1106 c.c., in combinato disposto con l’ art. 1372, co. 2 c.c. per avere il giudice di secondo grado ritenuto che un limite alle facoltà di godimento del comproprietario possa derivare, in favore degli altri comproprietari, anche da un contratto al quale questi ultimi non abbiano partecipato. 6– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA].

Infine si deduce la violazione dell'art. 1367 c.c., per avere il giudice di secondo grado interpretato il contratto de quo come se fissasse un limite adeffetto reale alle facoltà di utilizzo del proprietario e non come se si risolvesse in una sommaria descrizione del bene, priva di natura vincolante.

In particolare, la censura contenuta nel quarto motivo concerne la violazione dell'art. 1102 c.c. per avere il giudice di secondo grado, in presenza di prove in ordine al molteplice uso fatto dalle parti del bene comune, da un lato,negato che un bene comune possa avere un a plu- ralità di destinazioni ed usi alternativi, nel rispetto delle reciproche fa- coltà di godimento dei comproprietari; dall'altro lato, per avere omesso di valutare l'esistenza di un accordo implicito fra le parti, nel senso dell'ampliamento delle destinazioni del bene stesso.

4. -I motivi - pur sagacemente argomentati - non sono fondati .

In- dubbiamente, come sottolineato anche dal P.M. nelle sue conclusioni, è orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, da ul- timo confermato in Cass. 18048/2020, che la destinazione della cosa comune, che l’art. 1102 c.c. sottrae ad alterazioni ad opera dei parte- cipanti alla comunione è da determinare attraverso una molteplicità di elementi di diversa natura: di tipo economico, come gli interessi collet- tivi appagabili con l'uso della cosa; di tipo giuridico, come le norme tutelanti tali interessi; nonché di tipo fattuale, come le caratteristiche della cosa.

In particolare, in mancanza di accordo unanime o di delibe- razione maggioritaria circa l'uso della cosa comune,come nel caso di specie,la destinazione tutelata dal divieto di alterazione ex art. 1102 c.c. può risultare anche dalla pratica costante e senza contrasti dei condomini e, cioè, dall'uso ultimo voluto e realizzato dai partecipanti alla comunione.Fermo tutto ciò, il divieto di alterazione della destina- zione rimane saldamente presidiato dalla considerazione che l’art. 1102 7– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. c.c. nondelinea alcun margine minimo di tempo e di spazio a ffinché le alterazioni della destinazione assumano rilevanza e vengano sanzio- nate come illegittime, cosicché può costituire abuso anche l'occupa- zione intermittente e per pochi minuti di una porzione del bene co- mune, ove comunque impedisca agli altricondomini di parteciparne al godimento paritario (cfr. Cass. 7618/2019).

L’accertamento di tutti questi elementi è affidato all’apprezzamento del giudice di merito.

Nel caso di specie, la controversia veleggia ormai verso il ventennio della propria durata, intervallato da due ricorsi in cassazione.

Nel corso di questo ventennio, sul punto specifico rimasto ancora aperto, sono occorse: una prima pronuncia del 2005 da parte del Giudice di pace di Cagliari, che ritenne che il vano di accesso al cortile di proprietà degli attori non era destinato a garage, e aveva ordinatoquindi ai convenuti - e ricorrenti per la seconda volta in cas- sazione – di liberare il vano dal motorino e dalla bicicletta, in quanto ostruivano il passaggio degliattori; una prima pronuncia del Tribunale di Cagliari che, sul punto, confermò la sentenza di primo grado; infine, siamo dinanzi ad una seconda pronuncia del Tribunale di Cagliari, ema- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Cass. 874/2015, che ha accertato per la terza volta che l’uso del vano come garage o parcheggio ne altera la desti- nazione ad accesso al cortile di proprietà esclusiva della parte resi- stente.

In questo contesto, a parere del Collegio, con il suo nuovo ricorso in cassazione la parte ricorrente non sottopone elementi decisivi per rite- nere che l’art. 1102 sia stato falsamente applicatonelle tre istanze di merito.Se la tesi è che la destinazione del vano non deve essere de- sunta dalcontratto di vendita, s i riaprirebbe il problema - risolto dai 8– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. giudici di merito - di individuare altri elementi.

Un problema che sa- rebbe irresolubile, in considerazione della contrastatissima pratica a parcheggio.

Alla fine, nonostante che le censure siano articolate sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorso solle- cita questa Corte a sovrapporsi con un proprio diverso apprezzamento di fatto, che non appare necessario, poiché non sono stati indicati in modo stringente come pretermessi elementi decisivi, quali ad esempio interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, caratteristiche della cosa, accordo unanime, deliberazione maggioritaria, pratica ultima co- stante e senza contrasti.

In conclusione, il terzo e quarto motivo sono rigettati.

5. – Dal rigetto di ogni motivo su cui il ricorso è basato, segue il rigetto del ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccom- benza e sono liquidate come in dispositivo.

Inoltre, sussistono i pre- supposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorre nte al paga- mento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29997/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA , presso l a Cancelleria d ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2731/2017 , depositata il 25/9/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 6/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PAOLA D’OVIDIO,che ha concluso per l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di secondo grado, emanata in sede di rinvio da parte di Cass. 874/2015, di rigettodell’appello contro la sentenza di primo grad o , nella par te in cui si era pronunciata sull’uso da partedei coniugi Boi/Locci del vano comune di accesso al cortile di proprietà esclusivadella parte attual- mente resistente in cassazione. 2. –La controversia iniziò nel 2003, quando i coniugi Efisio L ecca e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Giudice di pa ce di Cagliari i coniugi Boi/Locci, proprietari dell'appartamento soprastante, deducendo che costoro utilizza va no illegittimamente alcune parti comuni dell'edi ficio : il la strico solare, adibito impropriamente a deposito di materiale edile, legna da ardere, vasi di fiori e altre masserizie; il pianerottolo del vano scale di accesso al lastrico, adibito a deposito di mobiletti e masserizie; il vano comune di accesso al cortile di proprietà degli attori, utilizzato dai convenuti per ricoverarvi un motorino e una bicicletta, che così ostruivano il transito degli attoriper raggiungere il cortile di loro proprietà. I coniugi Lecca/Puddu domandarono l'acce rtame nto del contrasto di tali usi con la disciplina dell'uso delle parti comuni e lo sgombero di tutti i materiali. 3. - In conseguenza di Cass. 874/2015 , l’oggetto della controversia si è ridotto all’uso del vano comune di accesso al cortile di proprietà della attuale resistente in cassazione. In relazione a tale profilo, Cass.874/2015 statuisce che i coniugi Boi/ Locci sono da qualificare come 3– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. comproprietari di tale vano, che risulta essere «passo carraio comune», in quanto tale soggetto alla disciplina dell’art. 1102 c.c. 4. - La sentenza in epigrafe muove dalla premessa che il predetto vano d’accesso è un bene comune alle parti. Pertanto, il giudice di primo gradoha valutato correttamente l’utilizzo del bene alla stregua dell'art. 1102 c.c. Il Tribunale prosegue in questi termini: «Dalla documentazione agli atti, e in particolare dall’esame dell’atto di compravendita (stante l’inammissibilità di altre produzioni tardive) è emerso che il vano in questione non è destinato allo stazionamento e alla sosta diveicoli, ma solo al transito ; n on si parla infatti nell’atto di ‘garage’ ma di ‘passo carrabile comune’; l’utilizzo come parcheggio per autovetture o altri mezzi deve quindi ritenersi non conforme alla destinazione propria del vano». 5. –Il ricorso in cassazione dei coniugi Boi/Locci è affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controri- corso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4c.p.c., si deduce violazione degli artt. 111,co. 6 Cost. e 132, co. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado motivato in modo perplesso ed incomprensibile. Il primo motivo è infondato. Il nucleo d el motivo si polarizza sulla considerazioneche il giud ice di secondo grado bas a la propria pronun- cia sulla valutazione di un document o non speci ficato (un generico «atto di vendita»), il qualenon sembra neppure esistere in causa con il contenuto riportato. Orbene, la sentenza oggi di nuovo impugnata in cassazione costitui- sce la fase rescissoria del giudizio di cassazione deciso Cass. 874/2015. Pertanto va letta e interpretata alla luce di quest’ultima pronuncia. Ciò 4– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. rende ragione del carattere indubbiamente molto stringato della moti- vazione,che comunque garantisce il «minimo costituzionale» della mo- tivazionerichiesto dall'art. 111, co. 6 Cost . (cfr. Cass. 23940/2017). Nell’esposizione dei fatti di causa, in sede di accoglimento dei primi due motivi nel precedente giudizio di cassazione,questa Corte si era riferita in modo puntuale al «contratto di compravendita prodotto dagli stessi coniugi Boi-Locci», al fine di osservare che «tale contratto, che ha ad oggetto una quota pari alla metà del vano in controversia con destina- zione garage (quota acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non esclude che la quota residua sia rimasta in regime di comproprietà e invariata nella destinazione di passo carraio».Il riferimento all’«atto di compravendita (stante l’inammissibilità di altre produzioni tardive)» dà continuità al predetto passo della sentenza di questa Corte. Pertanto la motivazione della sentenza impugnata, ancorché scarna, è congrua e determinata. Per completezza, è da menzionareun’osservazione critica che parte ricorrente svolgesul ruolo assolto in motivazione dal riferimento alla dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA] circa il suo uso del vano comune come posteggio di autovetture (cfr. ricorso, p. 13). L’osserva- zione è inconferente perché non si indirizza alla ratio decidendi. Infatti, il passo criticato non assolve un ruolo portante nell’impianto motiva- zionale. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. – Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere il giudice di secondo grado mancato di valutare le risultanze documentali di causa. Il secondo motivo è infondato. Con esso la parte ricorrente lamenta in particolare che il giudice di secondo grado ha omesso di considerare le descrizioni del bene, contenute nei molteplici contratti di alienazione 5– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. sottoposti alla sua attenzione, mentre hafondato la propria decisione sulla valorizzazione di un solo contratto. Orbene, dal passo citato nell’esame del primo motivo si desume chia- ramente che i «molteplici contratti di alienazione» sono stati prodotti tardivamente e quindi non potevano essereesaminati. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. –Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 832 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1102, 1106, 1372, co. 2 c.c., nonché violazione dell'art 1367 c.c., per avere il giudice di secondo grado considerato rilevante, per la determinazione della destinazione d'uso dell'immobile, la semplice descrizione di tale uso, contenuta in un contratto di vendita. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. sull’uso della cosa co- mune. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per essere entrambi diretti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato una specifica destinazione del bene sulla base del solo esame di un contratto di compravendita, valorizzando la descrizione del medesimo bene contenuta in quel contratto. In particolare, con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole che, così operando, la sentenza di secondo grado abbia violato l'art. 832 c.c. poiché nessun contratto d'alienazione potrebbe mai ridurre, con efficacia reale verso i terzi, le facoltà d'utilizzo del proprietario. Costei deduce inoltre la violazione degli artt. 1102 e 1106 c.c., in combinato disposto con l’ art. 1372, co. 2 c.c. per avere il giudice di secondo grado ritenuto che un limite alle facoltà di godimento del comproprietario possa derivare, in favore degli altri comproprietari, anche da un contratto al quale questi ultimi non abbiano partecipato. 6– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. Infine si deduce la violazione dell'art. 1367 c.c., per avere il giudice di secondo grado interpretato il contratto de quo come se fissasse un limite adeffetto reale alle facoltà di utilizzo del proprietario e non come se si risolvesse in una sommaria descrizione del bene, priva di natura vincolante. In particolare, la censura contenuta nel quarto motivo concerne la violazione dell'art. 1102 c.c. per avere il giudice di secondo grado, in presenza di prove in ordine al molteplice uso fatto dalle parti del bene comune, da un lato,negato che un bene comune possa avere un a plu- ralità di destinazioni ed usi alternativi, nel rispetto delle reciproche fa- coltà di godimento dei comproprietari; dall'altro lato, per avere omesso di valutare l'esistenza di un accordo implicito fra le parti, nel senso dell'ampliamento delle destinazioni del bene stesso. 4. -I motivi - pur sagacemente argomentati - non sono fondati . In- dubbiamente, come sottolineato anche dal P.M. nelle sue conclusioni, è orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, da ul- timo confermato in Cass. 18048/2020, che la destinazione della cosa comune, che l’art. 1102 c.c. sottrae ad alterazioni ad opera dei parte- cipanti alla comunione è da determinare attraverso una molteplicità di elementi di diversa natura: di tipo economico, come gli interessi collet- tivi appagabili con l'uso della cosa; di tipo giuridico, come le norme tutelanti tali interessi; nonché di tipo fattuale, come le caratteristiche della cosa. In particolare, in mancanza di accordo unanime o di delibe- razione maggioritaria circa l'uso della cosa comune,come nel caso di specie,la destinazione tutelata dal divieto di alterazione ex art. 1102 c.c. può risultare anche dalla pratica costante e senza contrasti dei condomini e, cioè, dall'uso ultimo voluto e realizzato dai partecipanti alla comunione.Fermo tutto ciò, il divieto di alterazione della destina- zione rimane saldamente presidiato dalla considerazione che l’art. 1102 7– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. c.c. nondelinea alcun margine minimo di tempo e di spazio a ffinché le alterazioni della destinazione assumano rilevanza e vengano sanzio- nate come illegittime, cosicché può costituire abuso anche l'occupa- zione intermittente e per pochi minuti di una porzione del bene co- mune, ove comunque impedisca agli altricondomini di parteciparne al godimento paritario (cfr. Cass. 7618/2019). L’accertamento di tutti questi elementi è affidato all’apprezzamento del giudice di merito. Nel caso di specie, la controversia veleggia ormai verso il ventennio della propria durata, intervallato da due ricorsi in cassazione. Nel corso di questo ventennio, sul punto specifico rimasto ancora aperto, sono occorse: una prima pronuncia del 2005 da parte del Giudice di pace di Cagliari, che ritenne che il vano di accesso al cortile di proprietà degli attori non era destinato a garage, e aveva ordinatoquindi ai convenuti - e ricorrenti per la seconda volta in cas- sazione – di liberare il vano dal motorino e dalla bicicletta, in quanto ostruivano il passaggio degliattori; una prima pronuncia del Tribunale di Cagliari che, sul punto, confermò la sentenza di primo grado; infine, siamo dinanzi ad una seconda pronuncia del Tribunale di Cagliari, ema- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Cass. 874/2015, che ha accertato per la terza volta che l’uso del vano come garage o parcheggio ne altera la desti- nazione ad accesso al cortile di proprietà esclusiva della parte resi- stente. In questo contesto, a parere del Collegio, con il suo nuovo ricorso in cassazione la parte ricorrente non sottopone elementi decisivi per rite- nere che l’art. 1102 sia stato falsamente applicatonelle tre istanze di merito.Se la tesi è che la destinazione del vano non deve essere de- sunta dalcontratto di vendita, s i riaprirebbe il problema - risolto dai 8– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – [OSCURATO:PERSONA]. giudici di merito - di individuare altri elementi. Un problema che sa- rebbe irresolubile, in considerazione della contrastatissima pratica a parcheggio. Alla fine, nonostante che le censure siano articolate sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorso solle- cita questa Corte a sovrapporsi con un proprio diverso apprezzamento di fatto, che non appare necessario, poiché non sono stati indicati in modo stringente come pretermessi elementi decisivi, quali ad esempio interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, caratteristiche della cosa, accordo unanime, deliberazione maggioritaria, pratica ultima co- stante e senza contrasti. In conclusione, il terzo e quarto motivo sono rigettati. 5. – Dal rigetto di ogni motivo su cui il ricorso è basato, segue il rigetto del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccom- benza e sono liquidate come in dispositivo. Inoltre, sussistono i pre- supposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorre nte al paga- mento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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