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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06020/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 contestato al capo D) della rubrica.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

Con successiva memoria pervenuta in cancelleria la difesa del ricorrente eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza quanto alla declaratoria di prescrizione pronunciata per i capi a), b) e c) della rubrica.

In secondo luogo lamentava l'errata interpretazione degli elementi di prova relativamente alle operazioni di prelievo contestate.

Infine deduceva ancora non essersi tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. dell'avvenuta condotta riparatoria.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato.

Invero il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso di specie correttamente ed in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta la corte di appello ha sottolineato la chiara ed univoca coincidenza dei racconti delle diverse persone offese che tutte riferivano di avere consegnato la carta bancomat all'imputato comunicandogli anche il PIN.

Così che l'affermazione di responsabilità basandosi sulla ampia e corretta lettura del materiale probatorio appare priva di illogicità tanto più manifesta.

Deve essere ricordato come esula dai compiti della Corte di cassazione quello di una ulteriore rilettura dei dati probatori già effettuata in modo conforme dai giudici di merito nei casi in cui non sussista un palese ed incontestabile travisamento degli stessi, nel caso di specie evidentemente insussistente stante la valutazione della coincidenza delle dichiarazioni delle vittime quanto all'operato del ricorrente che appare interpretata dalla corte di appello in assenza di illogicità tanto più manifesta.

In relazione al secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Peraltro deve altresì essere rilevato come nel caso di specie il giudice di appello abbia negato la concessione del beneficio sulla base di specifici elementi relativi alla particolare gravità del fatto commesso in danno di soggetti deboli e tale valutazione appare adeguata ed incensurabile.

Inammissibile è poi l'impugnazione della declaratoria di prescrizione dei capi a), b) e c) avanzata con la memoria conclusiva trattandosi di statuizione non adeguatamente oggetto del ricorso ì principale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i -profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 contestato al capo D) della rubrica. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria pervenuta in cancelleria la difesa del ricorrente eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza quanto alla declaratoria di prescrizione pronunciata per i capi a), b) e c) della rubrica. In secondo luogo lamentava l'errata interpretazione degli elementi di prova relativamente alle operazioni di prelievo contestate. Infine deduceva ancora non essersi tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. dell'avvenuta condotta riparatoria. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. Invero il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E nel caso di specie correttamente ed in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta la corte di appello ha sottolineato la chiara ed univoca coincidenza dei racconti delle diverse persone offese che tutte riferivano di avere consegnato la carta bancomat all'imputato comunicandogli anche il PIN. Così che l'affermazione di responsabilità basandosi sulla ampia e corretta lettura del materiale probatorio appare priva di illogicità tanto più manifesta. Deve essere ricordato come esula dai compiti della Corte di cassazione quello di una ulteriore rilettura dei dati probatori già effettuata in modo conforme dai giudici di merito nei casi in cui non sussista un palese ed incontestabile travisamento degli stessi, nel caso di specie evidentemente insussistente stante la valutazione della coincidenza delle dichiarazioni delle vittime quanto all'operato del ricorrente che appare interpretata dalla corte di appello in assenza di illogicità tanto più manifesta. In relazione al secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro deve altresì essere rilevato come nel caso di specie il giudice di appello abbia negato la concessione del beneficio sulla base di specifici elementi relativi alla particolare gravità del fatto commesso in danno di soggetti deboli e tale valutazione appare adeguata ed incensurabile. Inammissibile è poi l'impugnazione della declaratoria di prescrizione dei capi a), b) e c) avanzata con la memoria conclusiva trattandosi di statuizione non adeguatamente oggetto del ricorso ì principale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i -profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]