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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30903/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 ottobre 2025, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Fatto commesso in Aversa il 18 luglio 2016.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, in quanto generico, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (cfr. pagina 3), avendo la Corte di appello illustrato compiutamente le ragioni della sua decisione, rimarcando, da un lato, la congruità del percorso argomentativo della pronuncia del primo giudice e, dall'altro, l'assenza di specificità dell'atto di appello.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M1? AGO 2026 D1RETTORF AMMINISTRATI9 Doti ndr etP •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 ottobre 2025, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. Fatto commesso in Aversa il 18 luglio 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, in quanto generico, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (cfr. pagina 3), avendo la Corte di appello illustrato compiutamente le ragioni della sua decisione, rimarcando, da un lato, la congruità del percorso argomentativo della pronuncia del primo giudice e, dall'altro, l'assenza di specificità dell'atto di appello. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M1? AGO 2026 D1RETTORF AMMINISTRATI9 Doti ndr etP •
Sentenza Cassazione n. 30903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris