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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06249/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile t, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - relativamente a due cessioni di hashísh nei confronti di due diversi acquirenti - condannandolo alla pena dì mesi sei dì reclusione ed euro 800,00 di multa (pena base mesi otto di reclusione ed euro 1032,00, di multa, aumentata per la continuazione a mesi nove ed euro 1200,00, indi ridotta per la scelta del rito), con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti dall'aggravante della vendita a minorenne. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando la violazione di legge quanto alla sussistenza di una pluralità di condotte di cessione unificate dal vincolo della continuazione, trattandosi di comportamenti attuati nel medesimo contesto spazio-temporale, né essendo esplicitato nel capo di imputazione il riferimento normativo all'art. 81 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha rappresentato come la contestazione di due distinte cessioni di hashish, in favore di due diversi soggetti, integrasse ciascuna la fattispecie incriminatrice, e dunque giustificasse l'aumento di pena per la continuazione tra le due condotte differenti.

E' tuttavia principio consolidato, in materia di stupefacenti, quello secondo cui l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418; Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 2019, Torre, Rv.275075).

In sostanza, perché possa escludersi il concorso formale di reati, occorre la presenza di più circostanze: - che si tratti dello stesso oggetto materiale; - che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; - che vi sia identità spazio- temporale tra le condotte e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.

Ne deriva che qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati, unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421).

Nel caso di specie non sono viceversa ravvisabili apprezzabili diversità spazio-temporali che consentano di ritenere che ci si trovi di fronte ad una pluralità di reati.

Ed invero lo svolgimento dei fatti, come rappresentato nelle sentenze di merito, ossia l'avvenuta cessione della medesima sostanza stupefacente da parte dell'imputato, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, a due distinti acquirenti, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, impone di escludere il concorso formale di reati e la ritenuta continuazione tra gli stessi.

3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla sussistenza della continuazione con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 688 di multa, già considerata la diminuente di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in cinque mesi e dieci giorni di recl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile t, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - relativamente a due cessioni di hashísh nei confronti di due diversi acquirenti - condannandolo alla pena dì mesi sei dì reclusione ed euro 800,00 di multa (pena base mesi otto di reclusione ed euro 1032,00, di multa, aumentata per la continuazione a mesi nove ed euro 1200,00, indi ridotta per la scelta del rito), con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti dall'aggravante della vendita a minorenne. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando la violazione di legge quanto alla sussistenza di una pluralità di condotte di cessione unificate dal vincolo della continuazione, trattandosi di comportamenti attuati nel medesimo contesto spazio-temporale, né essendo esplicitato nel capo di imputazione il riferimento normativo all'art. 81 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale ha rappresentato come la contestazione di due distinte cessioni di hashish, in favore di due diversi soggetti, integrasse ciascuna la fattispecie incriminatrice, e dunque giustificasse l'aumento di pena per la continuazione tra le due condotte differenti. E' tuttavia principio consolidato, in materia di stupefacenti, quello secondo cui l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418; Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 2019, Torre, Rv.275075). In sostanza, perché possa escludersi il concorso formale di reati, occorre la presenza di più circostanze: - che si tratti dello stesso oggetto materiale; - che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; - che vi sia identità spazio- temporale tra le condotte e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità. Ne deriva che qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati, unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421). Nel caso di specie non sono viceversa ravvisabili apprezzabili diversità spazio-temporali che consentano di ritenere che ci si trovi di fronte ad una pluralità di reati. Ed invero lo svolgimento dei fatti, come rappresentato nelle sentenze di merito, ossia l'avvenuta cessione della medesima sostanza stupefacente da parte dell'imputato, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, a due distinti acquirenti, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, impone di escludere il concorso formale di reati e la ritenuta continuazione tra gli stessi. 3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla sussistenza della continuazione con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 688 di multa, già considerata la diminuente di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in cinque mesi e dieci giorni di recl
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