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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29864/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; ct [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 luglio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] e Gal- luzzo Cesare erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro sei- cento di multa ciascuno, l'Abbate in relazione ai reati ex artt. 110, 624, 625 cod. pen. ed altro di cui ai capi f), h) e q) e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 110, 624 e 625, n. 5, cod. pen. di cui al capo e).

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello

3. ABBATE (due motivi di impugnazione).

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 646 cod. pen..

Si deduce che i reati di furto contestati all'Abbate ai capi f), h) e q) della rubrica dovevano essere riqualificati in altrettante ipotesi di appropriazione indebita.

L'Abbate non era il semplice dipendente della società di trasporti ma piuttosto il proprietario della ditta individuale "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]" (c.d. vet- tore).

Ne consegue che il vettore proprietario del mezzo di trasporto che disponga illecitamente delle cose affidategli commette il reato di appropriazione indebita e non quello di furto.

Il titolare (vettore) è dotato della necessaria autonomia in ordine alle gestione della accettazione, trasporto e consegna della merce che riceve con il con- ferimento dell'incarico da parte dell'avente diritto (proprietario) che, consegnandola al vettore, si spoglia del possesso, perdendo con la cosa ogni rapporto di signoria e controllo.

3.2. Vizio di motivazione in relazione al capo q) della rubrica.

La Corte territoriale ha travisato gli elementi probatori emersi dall'istruttoria di- battimentale.

Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto fondamentali il contenuto delle in- tercettazioni telefoniche alle quali darebbe ulteriore sostegno l'ammissione di respon- sabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la sua dichiarazione mirata ad evidenziare la corresponsabilità dell'Abbate.

In realtà l'unico elemento obiettivamente riscontrabile dal compendio probatorio consiste nella disponibilità fornita all'odierno ricorrente di un semirimorchio, servito al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ai fini della stipula del contratto di trasporto.

I militari della G.d.F. riscontravano la collocazione del carico della merce all'in- terno del parcheggio sito in Ficarazzi, circostanza temporalmente successiva e sle- gata da qualsivoglia rapporto di consequenzialità con i fatti contestati al capo q).Tale errata lettura degli elementi probatori de quibus generava una motivazione carente, consistendo in una mera riproduzione delle argomentazioni di cui alla sen- tenza di primo grado.

4. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione).

4.1. Vizio di motivazione.

Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] agganciava e trasportava fuori dal terminal un container vuoto e successivamente, su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], ne agganciava un altro e lo traspor- tava nell'area TFA di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non può sussistere responsabilità per il [OSCURATO:PERSONA] il quale si era limitato a trasportare un container vuoto e solo succes- sivamente e su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], ne aveva trasportato un altro contenente detersivi.

La difesa, infatti, ha formulato un'ampia considerazione dei fatti accaduti, nel tentativo di delineare la vicenda contestata, che tuttavia è stata completamente igno- rata dalla Corte di merito.

Tale circostanza appare ancor più evidente in ragione del rilievo che l'imputato aveva sempre avuto la piena disponibilità del materiale da caricare e che pertanto, per il trasporto del container non è stata necessaria alcuna sottrazione del bene alla proprietà altrui, ma tuttalpiù si era verificata una inversione del possesso che con- sente di inquadrare la fattispecie nel reato di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo del ricorso proposto dall'Abbate è manifestamente infondato.

Alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta di colui che si impossessi di una cosa mobile affidata alla sua custodia momentanea, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).

Tale principio è stato affermato da questa Corte anche in fattispecie analoga alla presente di dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639).

2. Il secondo motivo del ricorso presentato dall'Abbate in relazione all'afferma- zione di responsabilità per il reato di cui al capo q) è generico.I giudici di merito hanno illustrato in dettaglio gli elementi probatori a carico dell'Abbate, che possono così essere riassunti: a) la sussistenza di plurimi contatti telefonici tra l'Abbate e gli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di seguire in diretta le operazioni preordinate alla sottrazione delle merci esistenti all'interno di containers nel porto di Palermo, della cui consegna alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata incaricata la TFA gestita dall'Abbate; b) il conse- guente servizio di osservazione, che permetteva di verificare il trasporto col container da parte dell'Abate - come concordato col [OSCURATO:PERSONA] - in uno spazio antistante al porto, dove alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] lo consegnava all'Amari, che lo agganciava ad altra motrice e lo trasportava ed occultava in un autoparco nel vicino comune di Ficarazzi; c) il successivo intervento degli organi di P.G., che restituiva le 129 bici- clette sottratte al legale rappresentante di detta società; d) le seguenti telefonate tra i tre complici per concordare un incontro; e) l'ammissione del [OSCURATO:PERSONA], che confer- mava la partecipazione dell'Abbate e la volontà di impossessarsi del carico.

A fronte di tale articolato apparato argomentativo, il ricorrente si limita a conte- stare genericamente il contenuto delle conversazioni intercettate, senza fornirne una diversa chiave interpretativa e senza formulare rilievi in relazione a quanto diretta- mente percepito dagli organi di P.G..

La censura in ordine alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] è priva di autosuffi- cienza, non essendo stato allegato né richiamato il relativo verbale di dichiarazioni rese dal medesimo.

3. L'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'affer- mazione di responsabilità per il reato di cui al capo e) è manifestamente infondato.

Anche in relazione a tale vicenda criminosa i giudici di merito hanno illustrato adeguatamente il quadro probatorio a carico del ricorrente: 1) la diretta osservazione del prelievo di due semirimorchi dal deposito terminal Snav da parte di tre soggetti che fornivano al custode documenti falsi e che trasportavano via i containers me- diante motrici con targhe false; 2) le indicazioni telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] - appostato nei pressi - ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla guida delle mo- trici, sui cointainers da prelevare; 3) l'individuazione dei soggetti coinvolti (compreso [OSCURATO:PERSONA]) da parte delle forze dell'ordine in occasione di tutti i loro sposta- menti.

Le censure difensive si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali in un senso ritenuto più plausibile e, dunque, ad una valutazione di aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, do- vendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della mo- tivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074).

Peraltro, il ricorrente si limita a proporre la propria tesi alternativa sulla ricostruzione dei fatti, senza fornire elementi - deducibili in sede di legittimità - idonei a confutare il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; ct [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 luglio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] e Gal- luzzo Cesare erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro sei- cento di multa ciascuno, l'Abbate in relazione ai reati ex artt. 110, 624, 625 cod. pen. ed altro di cui ai capi f), h) e q) e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 110, 624 e 625, n. 5, cod. pen. di cui al capo e). 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello 3. ABBATE (due motivi di impugnazione). 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 646 cod. pen.. Si deduce che i reati di furto contestati all'Abbate ai capi f), h) e q) della rubrica dovevano essere riqualificati in altrettante ipotesi di appropriazione indebita. L'Abbate non era il semplice dipendente della società di trasporti ma piuttosto il proprietario della ditta individuale "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]" (c.d. vet- tore). Ne consegue che il vettore proprietario del mezzo di trasporto che disponga illecitamente delle cose affidategli commette il reato di appropriazione indebita e non quello di furto. Il titolare (vettore) è dotato della necessaria autonomia in ordine alle gestione della accettazione, trasporto e consegna della merce che riceve con il con- ferimento dell'incarico da parte dell'avente diritto (proprietario) che, consegnandola al vettore, si spoglia del possesso, perdendo con la cosa ogni rapporto di signoria e controllo. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al capo q) della rubrica. La Corte territoriale ha travisato gli elementi probatori emersi dall'istruttoria di- battimentale. Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto fondamentali il contenuto delle in- tercettazioni telefoniche alle quali darebbe ulteriore sostegno l'ammissione di respon- sabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la sua dichiarazione mirata ad evidenziare la corresponsabilità dell'Abbate. In realtà l'unico elemento obiettivamente riscontrabile dal compendio probatorio consiste nella disponibilità fornita all'odierno ricorrente di un semirimorchio, servito al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ai fini della stipula del contratto di trasporto. I militari della G.d.F. riscontravano la collocazione del carico della merce all'in- terno del parcheggio sito in Ficarazzi, circostanza temporalmente successiva e sle- gata da qualsivoglia rapporto di consequenzialità con i fatti contestati al capo q).Tale errata lettura degli elementi probatori de quibus generava una motivazione carente, consistendo in una mera riproduzione delle argomentazioni di cui alla sen- tenza di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 4.1. Vizio di motivazione. Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] agganciava e trasportava fuori dal terminal un container vuoto e successivamente, su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], ne agganciava un altro e lo traspor- tava nell'area TFA di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non può sussistere responsabilità per il [OSCURATO:PERSONA] il quale si era limitato a trasportare un container vuoto e solo succes- sivamente e su indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], ne aveva trasportato un altro contenente detersivi. La difesa, infatti, ha formulato un'ampia considerazione dei fatti accaduti, nel tentativo di delineare la vicenda contestata, che tuttavia è stata completamente igno- rata dalla Corte di merito. Tale circostanza appare ancor più evidente in ragione del rilievo che l'imputato aveva sempre avuto la piena disponibilità del materiale da caricare e che pertanto, per il trasporto del container non è stata necessaria alcuna sottrazione del bene alla proprietà altrui, ma tuttalpiù si era verificata una inversione del possesso che con- sente di inquadrare la fattispecie nel reato di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo del ricorso proposto dall'Abbate è manifestamente infondato. Alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta di colui che si impossessi di una cosa mobile affidata alla sua custodia momentanea, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873). Tale principio è stato affermato da questa Corte anche in fattispecie analoga alla presente di dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639). 2. Il secondo motivo del ricorso presentato dall'Abbate in relazione all'afferma- zione di responsabilità per il reato di cui al capo q) è generico.I giudici di merito hanno illustrato in dettaglio gli elementi probatori a carico dell'Abbate, che possono così essere riassunti: a) la sussistenza di plurimi contatti telefonici tra l'Abbate e gli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di seguire in diretta le operazioni preordinate alla sottrazione delle merci esistenti all'interno di containers nel porto di Palermo, della cui consegna alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata incaricata la TFA gestita dall'Abbate; b) il conse- guente servizio di osservazione, che permetteva di verificare il trasporto col container da parte dell'Abate - come concordato col [OSCURATO:PERSONA] - in uno spazio antistante al porto, dove alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] lo consegnava all'Amari, che lo agganciava ad altra motrice e lo trasportava ed occultava in un autoparco nel vicino comune di Ficarazzi; c) il successivo intervento degli organi di P.G., che restituiva le 129 bici- clette sottratte al legale rappresentante di detta società; d) le seguenti telefonate tra i tre complici per concordare un incontro; e) l'ammissione del [OSCURATO:PERSONA], che confer- mava la partecipazione dell'Abbate e la volontà di impossessarsi del carico. A fronte di tale articolato apparato argomentativo, il ricorrente si limita a conte- stare genericamente il contenuto delle conversazioni intercettate, senza fornirne una diversa chiave interpretativa e senza formulare rilievi in relazione a quanto diretta- mente percepito dagli organi di P.G.. La censura in ordine alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] è priva di autosuffi- cienza, non essendo stato allegato né richiamato il relativo verbale di dichiarazioni rese dal medesimo. 3. L'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'affer- mazione di responsabilità per il reato di cui al capo e) è manifestamente infondato. Anche in relazione a tale vicenda criminosa i giudici di merito hanno illustrato adeguatamente il quadro probatorio a carico del ricorrente: 1) la diretta osservazione del prelievo di due semirimorchi dal deposito terminal Snav da parte di tre soggetti che fornivano al custode documenti falsi e che trasportavano via i containers me- diante motrici con targhe false; 2) le indicazioni telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] - appostato nei pressi - ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla guida delle mo- trici, sui cointainers da prelevare; 3) l'individuazione dei soggetti coinvolti (compreso [OSCURATO:PERSONA]) da parte delle forze dell'ordine in occasione di tutti i loro sposta- menti. Le censure difensive si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali in un senso ritenuto più plausibile e, dunque, ad una valutazione di aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, do- vendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della mo- tivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074). Peraltro, il ricorrente si limita a proporre la propria tesi alternativa sulla ricostruzione dei fatti, senza fornire elementi - deducibili in sede di legittimità - idonei a confutare il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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