CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2025
Cassazione n. 26216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6315/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIACOMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 12701/2023 depositata il 06/09/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, non rilevando, al riguardo, che la controversia riguardi solo le spese: così Cass. 22/11/2017, n. 27747; conforme Cass. 20/05/2019, n. 13578; così da ritenersi superato il diverso orientamento espresso, da ultimo e in precedenza, da Cass. 19/03/2010, n. 6672) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe di cui va disposta la chiesta attribuzione in seguito alla dichiarazione di fattone anticipo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentee con attribuzione al suo difensore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge. Così deciso in