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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02537/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2020 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (contraffazione di documenti, al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno, accertata in data 17 febbraio 2011), perché estinto per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale riteneva maturata quest'ultima, essendo trascorsi, alla data della decisione, oltre nove anni dal fatto.

Tale termine era individuato a partire dal termine ordinario ex art. 157, primo comma, cod. pen. (pari a sei anni), doppiamente prolungato di un quarto (per un totale di tre anni), in presenza di cause interruttive e sospensive, queste ultime riconducibili alla sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ex artt. 159, primo comma, lett. 3-bis), e ultimo comma, cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione della legge penale.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, a norma degli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., la durata della sospensione della prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, non potesse superare il quarto del termine ordinario di prescrizione, ossia non potesse superare, nella specie, un anno e sei mesi, da aggiungere al termine massimo di prescrizione includente le avvenute interruzioni, pari a sette anni e sei mesi; per un totale, appunto, di nove anni.

La durata di siffatta sospensione della prescrizione si sarebbe potuta estendere, secondo l'esegesi delle menzionate disposizioni ritenuta dal ricorrente più corretta, a un tempo pari all'intera durata del predetto termine massimo, ossia avrebbe potuto raggiungere i sette anni e sei mesi, da aggiungere al termine massimo stesso; per un totale di quindici anni.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 38908 del 10/6/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 9943 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Mura, Rv.280921-01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dei). 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600- 01), da cui non vi è ragione per discostarsi, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato assente ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga - stante il richiamo fatto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a),

I. 27 settembre 2021, n. 134, ma pro tempore applicabile) al successivo art. 161, secondo comma - solo in ragione di un quarto (o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma), calcolato sul termine ordinario, e non su quello massimo, e tanto meno si proroga in misura pari al medesimo termine massimo.

Tale aumento di un quarto (o della maggiore frazione sopra individuata) può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione, conseguenti ad eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché agli ulteriori eventuali periodi di sospensione della prescrizione, previsti dai rimanenti numeri del primo comma dell'art. 159 cod. pen. 3.

Il Tribunale ha dunque esattamente interpretato la normativa di riferimento, correttamente rilevando che il reato risultava prescritto alla data del 17 febbraio 2020, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata.

4. Segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2020 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (contraffazione di documenti, al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno, accertata in data 17 febbraio 2011), perché estinto per intervenuta prescrizione. Il Tribunale riteneva maturata quest'ultima, essendo trascorsi, alla data della decisione, oltre nove anni dal fatto. Tale termine era individuato a partire dal termine ordinario ex art. 157, primo comma, cod. pen. (pari a sei anni), doppiamente prolungato di un quarto (per un totale di tre anni), in presenza di cause interruttive e sospensive, queste ultime riconducibili alla sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ex artt. 159, primo comma, lett. 3-bis), e ultimo comma, cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, a norma degli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., la durata della sospensione della prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, non potesse superare il quarto del termine ordinario di prescrizione, ossia non potesse superare, nella specie, un anno e sei mesi, da aggiungere al termine massimo di prescrizione includente le avvenute interruzioni, pari a sette anni e sei mesi; per un totale, appunto, di nove anni. La durata di siffatta sospensione della prescrizione si sarebbe potuta estendere, secondo l'esegesi delle menzionate disposizioni ritenuta dal ricorrente più corretta, a un tempo pari all'intera durata del predetto termine massimo, ossia avrebbe potuto raggiungere i sette anni e sei mesi, da aggiungere al termine massimo stesso; per un totale di quindici anni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 38908 del 10/6/2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 9943 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Mura, Rv.280921-01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dei). 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600- 01), da cui non vi è ragione per discostarsi, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato assente ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga - stante il richiamo fatto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), I. 27 settembre 2021, n. 134, ma pro tempore applicabile) al successivo art. 161, secondo comma - solo in ragione di un quarto (o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma), calcolato sul termine ordinario, e non su quello massimo, e tanto meno si proroga in misura pari al medesimo termine massimo. Tale aumento di un quarto (o della maggiore frazione sopra individuata) può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione, conseguenti ad eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché agli ulteriori eventuali periodi di sospensione della prescrizione, previsti dai rimanenti numeri del primo comma dell'art. 159 cod. pen. 3. Il Tribunale ha dunque esattamente interpretato la normativa di riferimento, correttamente rilevando che il reato risultava prescritto alla data del 17 febbraio 2020, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata. 4. Segue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 25/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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