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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 24785/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septi.t.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia di Nardo, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 del Tribunale di Pescara, che ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna n. 501 del 27 maggio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescala aveva condannato l'imputato.

Il Tribunale ha evidenziato che l'imputato, prima dell'udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. aveva rinunciato all'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. 2.

Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 589 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il precedente difensore, che aveva depositato atto di rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna, era sprovvisto di procura speciale per presentare tale rinuncia, così violando l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto evidenziare che il provvedimento impugnato deve essere qualificato come sentenza, avendo un contenuto definitorio del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stato emesso dopo l'apertura del dibattimento.

Pertanto, l'impugnazione avverso tale provvedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., relativa alla forma dell'impugnazione, secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Nel caso di specie, contestualmente al ricorso per cassazione, non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, né l'atto con il //AY(A quale lo stesso ha rilasciato al suo difensore, successivamente alla pronuncia della sentenza, specifico mandato a impugnare.

Per di più il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto nemmeno la procura speciale per proporre opposizione al decreto penale di condanna per come è stato evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso.

In tema di impugnazioni, infatti, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septi.t.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia di Nardo, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 del Tribunale di Pescara, che ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna n. 501 del 27 maggio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescala aveva condannato l'imputato. Il Tribunale ha evidenziato che l'imputato, prima dell'udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. aveva rinunciato all'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 589 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il precedente difensore, che aveva depositato atto di rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna, era sprovvisto di procura speciale per presentare tale rinuncia, così violando l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che il provvedimento impugnato deve essere qualificato come sentenza, avendo un contenuto definitorio del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stato emesso dopo l'apertura del dibattimento. Pertanto, l'impugnazione avverso tale provvedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., relativa alla forma dell'impugnazione, secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di specie, contestualmente al ricorso per cassazione, non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, né l'atto con il //AY(A quale lo stesso ha rilasciato al suo difensore, successivamente alla pronuncia della sentenza, specifico mandato a impugnare. Per di più il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto nemmeno la procura speciale per proporre opposizione al decreto penale di condanna per come è stato evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso. In tema di impugnazioni, infatti, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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