CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44374/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/9/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui i predetti sono stati riconosciuti colpevoli, quanto a Minguzzi, del delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, e, quanto a Baratto, di quello di cui all'art. 367 cod. pen. di Torino, che ha ridetermin -g-t-o--j là pena irrogata dal Tribunale di Torino il 9/4 2016 per_iLr_e_ato di cui all'art. orrjaki_54_0mnna 5, d.P.R. 309 del 1990 2. I ricorsi sono inammissibili. I due motivi sono volti a sollecitare alternative ricostruzioni di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione non illogica, nella quale è stato posto in luce che Minguzzi era stato attendibilmente riconosciuto sulla base delle testimonianze acquisite, che la versione difensiva era intrinsecamente inverosimile e che la denuncia di furto del veicolo avrebbe dovuto considerarsi inveritiera in ragione del fatto che non era coerente con il racconto di Minguzzi, così da presentare marcati profili di implausibilità. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] - 1