CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24247-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E PROCURATORI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo [OSCURATO:PERSONA] FRATINI&ASSOCIATI, rappresentato e difeso . dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/07/2016 R.G.N. 46/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.7.2016, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] somme per contributi relativi all'anno 2004 e commisurati al reddito effettivo prodotto invece che a quello accertato mediante adesione al concordato fiscale ex art. 33, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003); che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito ritenuto che la commisurazione del contributo soggettivo (anche) alla parte eccedente il tetto massimo del reddito utile ai fini della pensione non costituisse manifestazione di solidarietà endocategoriale, a sua volta espressione di un principio costituzionalmente rilevante; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in combinato disposto con l'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995, con l'art. 10, I. n. 576/1980, e con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa dovesse essere commisurato al reddito oggetto di concordato preventivo e non su quello effettivamente prodotto; che, in considerazione dell'intima connessione delle due censure (che sostanzialmente concretano una denuncia di violazione di legge), i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati, essendosi chiarito che, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo soggettivo dovuto da un professionista nei confronti di una delle casse di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994, non è utilizzabile il reddito determinato in sede di concordato preventivo biennale di cui all'art. 33, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), potendo concernere quest'ultimo soltanto l'obbligazione tributaria ma non anche il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria Cassa di riferimento (così, con riguardo ai contributi dovuti dagli ingegneri e architetti all'INARCASSA, Cass. n. 3916 del 2019); che, a sostegno dell'anzidetto principio di diritto, si è osservato che, in conseguenza dell'avvenuta privatizzazione delle casse professionali e dell'imposizione a loro carico dell'equilibrio economico-finanziario quale principio fondamentale di gestione, la determinazione di un reddito imponibile concordata ab externo con l'amministrazione fiscale costituirebbe sicura violazione dell'autonomia delle casse e della normativa speciale previdenziale che demanda ad esse la potestà di sanzionare omissioni contributive e/o i di condonarle mediante misure premiali (così ancora Cass.n. 3916 del 2019, cit., in motivazione);che contrari argomenti non possono desumersi dal tenore del comma 7 dell'art. 33, cit., secondo cui "sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale" (e, "se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il nninirnale reddituale"), atteso che tale disposizione va necessariamente coordinata con quella di cui al precedente comma 3, lett. a), del medesimo art. 33, giusta la quale l'adesione al concordato preventivo, se comporta la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, può fare altrettanto solo "in talune ipotesi" per i contributi previdenziali, vale a dire in riferimento a quelli dovuti a enti diversi dalle casse privatizzate; che, diversamente argomentando, ne deriverebbe l'intima irrazionalità della previsione normativa di cui all'art. 33 cit., non potendosi imporre alle casse il principio dell'equilibrio economico e finanziario e, al contempo, sottrarre autoritativamente ad esse l'ammontare della contribuzione dovuta, che pure è componente patrimoniale necessaria al conseguimento di quell'equilibrio; che, proprio per ciò, risulta affatto irrilevante ai fini del decidere il principio costantemente affermato dalla Sezione Tributaria di questa Corte circa l'inscindibilità delle pattuizioni del concordato fiscale (cfr. da ult. Cass. n. 40 del 2019, cit. da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.), dovendo necessariamente riferirsi tale unitarietà alle clausole concernenti l'obbligazione tributaria e solo "in talune ipotesi" a quella contributiva e non potendo, come anzidetto, ricomprendersi tra di esse il caso in cui l'obbligo contributivo debba essere adempiuto nei confronti delle casse privatizzate; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Cotte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cass