CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 20877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/07/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22637/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimati -. avverso la sentenza n. 190/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione della decisione impugnata e per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata il 27/1/2020, la sanzione della censura all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò il ricorso del professionista L’avv. [OSCURATO:PERSONA] venne incolpato di aver violato gli artt. 9 comma 1, 10, 12 e 26 comma 3 CDF, in particolare avendo assunto l’incarico di difensore di fiducia del signor [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 14477/13 [OSCURATO:PERSONA] – 13708/13 RG Gip del Tribunale penale, non adempiva fedelmente e con diligenza il mandato ricevuto e negligentemente non partecipava ad alcuna udienza, con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2015 al 16 gennaio 2017 . Il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo trasmise al competente Consiglio dell’Ordine gli atti dai quali emergeva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere d’imputazione penale nel processo R.G. n. 14477/2013, ne aveva abbandonato la difesa, non essendo comparso, nonostante regolare avviso, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e indi alla successiva udienza del 16/1/2017, alla quale il processo era stato rinviato. 1. 1. Il Consiglio nazionale forense, davanti al quale il Barcellini impugnò la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense di Brescia - chiedendo che, in via di preliminarietà, il capo d’incolpazione fosse modificato nel senso di indicare come unico fatto rilevante la mancata presenza all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, nel merito, annullare il provvedimento sanzionatorio e, in subordine, applicare la meno afflittiva sanzione dell’avvertimento - ne disattese le prospettazioni (ivi inclusa la declaratoria di prescrizione dell’azione disciplinare, chiesta in udienza). In sintesi e per quel che ancora qui rileva, il Giudice disciplinare, ricostruì il fatto evidenziando che: - l’illecito, sebbene avente natura istantanea, aveva riguardato il processo dalla prima udienza del 2015 alla seconda del 2017, essendo rimasto accertato che il difensore aveva avuto notifica dell’avviso per entrambe (per la seconda mediante la notifica del verbale d’udienza, dal contenuto del quale si ricavava il rinvio alla successiva) con conseguente non maturazione della prescrizione; -pur rispondendo al vero che il professionista aveva assunto la difesa del cliente in due distinti processi, riguardanti imputazioni aventi tratti in comune (quello non oggetto di addebito disciplinare -RG n. 13792/2014- era stato definito con sentenza di patteggiamento), non poteva costui invocare errore inevitabile; - a integrare l’illecito disciplinare era sufficiente la sussistenza della “suitas” della condotta, non occorrendo dimostrare la consapevolezza dell’illegittimità della stessa; -la sanzione della censura puniva l’integrata violazione dell’art. 26, co. 3, del vigente codice di disciplina forense, mentre la sanzione attenuata dell’avvertimento non sarebbe [stata] congrua anche in considerazione della riconosciuta violazione degli artt., 9, 10 e 12 del CDF ; - non poteva assumere rilievo la circostanza che, in seguito, il professionista fosse stato nominato dal medesimo cliente, nel procedimento volto all’espiazione in forma alternativa della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense sulla base di due motivi, chiedendo, inoltre, la sospensione del provvedimento impugnato. La controparte è rimasta intimata. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi l’istanza di sospensione della decisione impugnata e il ricorso. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il rischio di un grave danno, insta per la sospensione del provvedimento impugnato. 1. 1. [OSCURATO:PERSONA], in punto d’ammissibilità dello strumento, reputa di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 6967/2017 di queste Sezioni unite, con la quale si è affermato che l’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare. L’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso (Rv. 643286-01; principio richiamato da S.U. n. 7073/2022; in senso contrario si erano nel passato espresse Cass., S.U., n. 4112 del 2007 e Cass., S.U., n. 3734 del 2016). 1. 2. Nel merito l’istanza resta assorbita, come si vedrà, dell’infondatezza del ricorso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 26, co. 3 del codice deontologico forense, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Si sostiene che la sentenza impugnata, “contra legem”, aveva negato la scusabilità dell’errore, non bastando il solo fatto della “trascuratezza”, sia pure rilevante. Sotto altro, collegato profilo, il termine “trascuratezza” implicava quello di negligenza, dal che conseguiva, secondo l’esponente, che non poteva assumere rilievo, nell’ambito del contratto d’opera intellettuale, l’ipotesi della colpa lieve e comunque di errore irrilevante . In altri termini il mero errore non avrebbe potuto integrare la colpa, della quale non era stata data prova alcuna. Inoltre, prosegue l’esponente, la “notevole trascuratezza” deve essere provata causa di conseguenze pregiudizievoli per l’assistito. Non solo una tale prova non era stata acquisita, ma si poteva affermare il contrario, in quanto l’evidenza delle prove a carico dell’imputato era tale che, quand’anche ove fosse stato difeso dal difensore di fiducia, invece che da quello nominato d’ufficio in sua assenza, l’esito del giudizio penale non sarebbe mutato. In definitiva, la colpa lieve addebitabile al professionista avrebbe potuto avere rilievo solo per la di lui responsabilità civile. Anche in odine alla qualità della non scusabilità il Consiglio nazionale forense non aveva reso motivazione apprezzabile, non essendosi presa in considerazione la circostanza afferente alla similitudine dei due processi a carico dell’assistito, che avevano indotto in errore il difensore. Il ricorrente conclude affermando che l’errore era innegabile, ma lo stesso non presenta i caratteri della rilevante trascuratezza e della non scusabilità, che determinano la fattispecie dell’art. 26, comma terzo, CDF . 2. 1. Il motivo è privo di fondamento. Costituisce condiviso principio di diritto, rilevante per il motivo in esame (e, ovviamente, anche per il successivo) l’affermazione che il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (S.U. n. 13168, 17/05/2021, Rv. 661246 – 01; conf., ex multis, S.U. n. 15873 del 25/06/2013 e, non massimata S.U. n. 11193/2023). Nessuno dei precitati vizi è dato riscontrare avuto riguardo alle ragioni evidenziate con il secondo motivo. L’interpretazione della regola deontologica espressa dall’art. 4, co. 1, del relativo codice, resa dalla sentenza impugnata non si pone in contrasto con la legge. Più volte questa Corte ha, invero, affermato che la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. Quest’ultimo deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti (S.U. n. 13456, 29/05/2017, Rv. 644367 –02; conf., ex multis, S.U. n. 8242/2020, non massimata). Quanto all’entità della “trascuratezza” riscontrata insindacabilmente dal Giudice disciplinare deve, del pari, escludersi sussistere vizio censurabile in questa sede. Il terzo comma dell’art. 26 del codice deontologico dispone testualmente: Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita . L’incolpato è venuto meno al primo e paradigmatico dovere del difensore dell’imputato, costituito dall’assistenza e difesa in ogni fase del procedimento. Che ciò costituisca grave trascuratezza costituisce apprezzamento deontologico proprio del giudizio disciplinare, non sindacabile in questa sede. L’assunto che il precetto disciplinare non sia violato ove non vengano in emersione conseguenze pregiudizievoli per il cliente risulta palesemente estranea al contenuto del precetto stesso e, oltre che ai principi di decoro e dignità della professione. È appena il caso di aggiungere che costituisce un incomprensibile ossimoro l’assunto del difensore di fiducia circa la inutilità a priori della propria funzione in presenza di un quadro probatorio univoco. 3. Con il secondo motivo, posto in via di subordine, viene denunciata violazione dell’art. 22, co. 3, codice di disciplina forense, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha errato nel giudicare incongrua la sanzione meno afflittiva invocata dal professionista. Il comma terzo del citato art. 22, prosegue l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non esclude alcuna violazione dalla possibilità di vedere degradata la sanzione della censura in quella dell’avvertimento. Per contro, la norma lo consente indiscriminatamente per i casi meno gravi . Tali debbono considerarsi, prosegue l’esponente, quelli nei quali ricorrono attenuazioni dell’elemento soggettivo, o comunque errori scusabili . 3. 1. La censura è priva di fondamento. Come non ha mancato di spiegare la sentenza impugnata l’ingiustificato abbandono della difesa lede plurimi fondamentali principi deontologici: non solo il diligente adempimento del mandato (art. 26), ma anche il dovere di probità e dignità (art. 9), quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12). Il giudizio di gravità, che ne ha tratto il Giudice disciplinare, come si è anticipato, non è sindacabile davanti a questa Corte. 4. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia svolto difese in questa sede. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato