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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza, di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, commessi il 20 ottobre 2013.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. c))

2.1. Violazione degli artt. 177, 178, 179, 601 cod. proc. pen. e 83 d.l. n. 18 del 2020 e omessa notifica del nuovo decreto del giudizio di appello del 7 luglio 2020 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia dell'imputato.

Il primo decreto per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 26 marzo 2020, era stato regolarmente notificato.

Il 18 marzo 2020, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell'imputato, aveva trasmesso tramite pec alla cancelleria competente della Corte di appello la sua nomina e istanza per il rinvio dell'udienza, con la richiesta di comunicazione della data del rinvio, nonché procura speciale ai fini del concordato in appello.

Intervenuta la normativa per fronteggiare l'emergenza della pandemia Covid- 19 e rinviate tutte le udienze fissate, era stato emesso il 7 luglio 2020 un nuovo decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 24 settembre 2020.

Il nuovo decreto era tuttavia notificato al precedente difensore, revocato già in data 18 marzo 2020.

La Corte di appello, benché posta a conoscenza della situazione (la nomina risulta inserita all'interno del verbale dell'udienza del 26 marzo 2020), dichiarava l'assenza del difensore di fiducia con nomina di un sostituto di ufficio.

Quanto accaduto era conosciuto dal nuovo difensore di fiducia solo dopo l'udienza di trattazione dell'appello.

Si è verificata pertanto una nullità generale insanabile.

2.2. Violazione degli artt. 125, 192 e 513 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La sentenza è viziata con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento: non sono indicate le espressioni minacciose rivolte ai pp.uu. (necessarie per la punibilità della condotta), come anche quale sia stato il danno subito dall'auto di servizio.

2.3. Violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. cod. pen. e vizio di motivazione.

Erroneamente e con motivazione viziata, la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabile il verbale di interrogatorio reso dall'imputato dopo l'avviso ex art. 15- bis cod. proc. pen. e acquisito dal primo giudice ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 7-[OSCURATO:PERSONA] la difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte di replica alla requisitoria del P.G., osservando quanto al primo motivo che la presentazione via pec (unica modalità possibile) della documentazione alla data del 18 marzo 2020 non richiedeva la firma digitale, e riportandosi per il resto ai motivi di ricorso.

Ha altresì fatto presente il decorso della prescrizione alla data del 23 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.

2. Effettivamente risulta dall'esame degli atti che nel fascicolo processuale del procedimento di appello era presente la nomina del nuovo difensore dell'imputato, inviata tramite pec il 18 marzo 2020 alla cancelleria competente della Corte di appello.

L'atto, nonostante l'utilizzazione di un mezzo di comunicazione non previsto dalla normativa all'epoca vigente, deve ritenersi, stante la sua fascicolazione all'interno del verbale della udienza del 26 marzo 2020 (udienza non celebrata e rinviata d'ufficio per l'emergenza Covid), effettivamente pervenuto alla cancelleria del giudice e tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo, quando ha fissato la nuova udienza o comunque quando ha verificato la regolare costituzione delle parti all'udienza del 24 settembre 2020 (cfr. in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014).

3. La fondatezza del motivo che precede - quanto all'omessa notificazione al difensore dell'udienza peti' giudizio di appello - consente di rilevare l'estinzione, per prescrizione, dei reati contestati all'imputato, tutti commessi il 20 ottobre 2020.

Deve infatti ritenersi oramai decorso il periodo massimo di prescrizione, anche considerando i periodi di sospensione intervenuti.

Non sussistono i presupposti per una più favorevole pronuncia liberatoria nel merito, che richiede, secondo un consolidato principio di diritto, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2099-;----- Tettamanti, Rv. 244274).Dalle sentenze in atti e dai motivi di ricorso non emergono infatti, nei termini sopra indicati, gli elementi per un proscioglimento nel merito.

In particolare, quanto oi motivi di ricorso, anche a volere tacere della loro fondatezza e specificità, è sufficiente osservare che il ricorrente ha evidenziato carenze motivazionali o errori processuali della sentenza impugnata nell'accertamento dei reati, che non possono essere rilevate in sede di legittimità in presenza di una causa di estinzione del reato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 05/11/20.

Il Consigliere e ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza, di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, commessi il 20 ottobre 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. c)) 2.1. Violazione degli artt. 177, 178, 179, 601 cod. proc. pen. e 83 d.l. n. 18 del 2020 e omessa notifica del nuovo decreto del giudizio di appello del 7 luglio 2020 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia dell'imputato. Il primo decreto per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 26 marzo 2020, era stato regolarmente notificato. Il 18 marzo 2020, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell'imputato, aveva trasmesso tramite pec alla cancelleria competente della Corte di appello la sua nomina e istanza per il rinvio dell'udienza, con la richiesta di comunicazione della data del rinvio, nonché procura speciale ai fini del concordato in appello. Intervenuta la normativa per fronteggiare l'emergenza della pandemia Covid- 19 e rinviate tutte le udienze fissate, era stato emesso il 7 luglio 2020 un nuovo decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 24 settembre 2020. Il nuovo decreto era tuttavia notificato al precedente difensore, revocato già in data 18 marzo 2020. La Corte di appello, benché posta a conoscenza della situazione (la nomina risulta inserita all'interno del verbale dell'udienza del 26 marzo 2020), dichiarava l'assenza del difensore di fiducia con nomina di un sostituto di ufficio. Quanto accaduto era conosciuto dal nuovo difensore di fiducia solo dopo l'udienza di trattazione dell'appello. Si è verificata pertanto una nullità generale insanabile. 2.2. Violazione degli artt. 125, 192 e 513 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza è viziata con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento: non sono indicate le espressioni minacciose rivolte ai pp.uu. (necessarie per la punibilità della condotta), come anche quale sia stato il danno subito dall'auto di servizio. 2.3. Violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. cod. pen. e vizio di motivazione. Erroneamente e con motivazione viziata, la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabile il verbale di interrogatorio reso dall'imputato dopo l'avviso ex art. 15- bis cod. proc. pen. e acquisito dal primo giudice ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 7-[OSCURATO:PERSONA] la difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte di replica alla requisitoria del P.G., osservando quanto al primo motivo che la presentazione via pec (unica modalità possibile) della documentazione alla data del 18 marzo 2020 non richiedeva la firma digitale, e riportandosi per il resto ai motivi di ricorso. Ha altresì fatto presente il decorso della prescrizione alla data del 23 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. 2. Effettivamente risulta dall'esame degli atti che nel fascicolo processuale del procedimento di appello era presente la nomina del nuovo difensore dell'imputato, inviata tramite pec il 18 marzo 2020 alla cancelleria competente della Corte di appello. L'atto, nonostante l'utilizzazione di un mezzo di comunicazione non previsto dalla normativa all'epoca vigente, deve ritenersi, stante la sua fascicolazione all'interno del verbale della udienza del 26 marzo 2020 (udienza non celebrata e rinviata d'ufficio per l'emergenza Covid), effettivamente pervenuto alla cancelleria del giudice e tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo, quando ha fissato la nuova udienza o comunque quando ha verificato la regolare costituzione delle parti all'udienza del 24 settembre 2020 (cfr. in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014). 3. La fondatezza del motivo che precede - quanto all'omessa notificazione al difensore dell'udienza peti' giudizio di appello - consente di rilevare l'estinzione, per prescrizione, dei reati contestati all'imputato, tutti commessi il 20 ottobre 2020. Deve infatti ritenersi oramai decorso il periodo massimo di prescrizione, anche considerando i periodi di sospensione intervenuti. Non sussistono i presupposti per una più favorevole pronuncia liberatoria nel merito, che richiede, secondo un consolidato principio di diritto, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2099-;----- Tettamanti, Rv. 244274).Dalle sentenze in atti e dai motivi di ricorso non emergono infatti, nei termini sopra indicati, gli elementi per un proscioglimento nel merito. In particolare, quanto oi motivi di ricorso, anche a volere tacere della loro fondatezza e specificità, è sufficiente osservare che il ricorrente ha evidenziato carenze motivazionali o errori processuali della sentenza impugnata nell'accertamento dei reati, che non possono essere rilevate in sede di legittimità in presenza di una causa di estinzione del reato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 05/11/20. Il Consigliere e ensore Il P
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