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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40897/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Ugento del 17 ottobre 2019 in punto di affer- mazione della sua responsabilità per il delitto ex art. 582 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'ha riformata in punto di entità del trattamento san- zionatorio e quanto al capo delle statuizioni in favore della costituita parte ci- vile.

2. All'uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e del travisamento delle prove.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod.proc.pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

Tanto comporta l'inammissibilità delle formulate censure anche laddove è dedotto il travisamento della prova, non essendo state indicate, vieppiù in presenza di una doppia conforme sull'affermazione di respon- sabilità, evidenze dimostrative dotate di spiccata decisività (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Ugento del 17 ottobre 2019 in punto di affer- mazione della sua responsabilità per il delitto ex art. 582 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'ha riformata in punto di entità del trattamento san- zionatorio e quanto al capo delle statuizioni in favore della costituita parte ci- vile. 2. All'uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e del travisamento delle prove. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod.proc.pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Tanto comporta l'inammissibilità delle formulate censure anche laddove è dedotto il travisamento della prova, non essendo state indicate, vieppiù in presenza di una doppia conforme sull'affermazione di respon- sabilità, evidenze dimostrative dotate di spiccata decisività (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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