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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 23909/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAVIA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; n OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta tardivamente proposto, in violazione del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAVIA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; n OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta tardivamente proposto, in violazione del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; idente
Sentenza Cassazione n. 23909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris