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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 30937/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati sia nel mettere in discussione il giudizio di responsabilità sulla base di un presupposto in fatto - la condotta oppositiva sarebbe stata resa.quando doveva ritener-Si già esaurita l'attività d'ufficio degli operanti- palesemente distonico alle emergenze acquisite, correttamente apprezzate a sostegno della ritenuta configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, sia nel contrastare la misura del trattamento punitivo irrogatogiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono/ le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati sia nel mettere in discussione il giudizio di responsabilità sulla base di un presupposto in fatto - la condotta oppositiva sarebbe stata resa.quando doveva ritener-Si già esaurita l'attività d'ufficio degli operanti- palesemente distonico alle emergenze acquisite, correttamente apprezzate a sostegno della ritenuta configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, sia nel contrastare la misura del trattamento punitivo irrogatogiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono/ le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 30937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris