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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 34282/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13274/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18795/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34282/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2024 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla riparazione di una presa interna alla cella e alla possibilità di acquistare una prolunga di m. 2, per consentire l'utilizzo o un più efficace utilizzo del ventilatore, perché, dalla nota informativa del carcere, la presa in questione risultava funzionante e utilizzata quotidianamente dal detenuto, e nella cella risultava già presente una prolunga di m. 1,5-2, e ragioni di sicurezza ostavano all'acquisto di una ulteriore prolunga analoga.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, avendo il magistrato risposto alla doglianza del detenuto trincerandosi dietro ad asserite ragioni di sicurezza, che sono insussistenti avendo i detenuti già in dotazione altre prolunghe della misura richiesta.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate.

3.1. Il magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico, e non come giurisdizionale, in quanto la lamentela del detenuto attiene, palesemente, non ad un diritto soggettivo, ma ad un mero interesse a collocare il ventilatore sul piano di appoggio da lui preferito, dal momento che, per quanto asserito nel ricorso stesso, il ventilatore funziona, attaccato alla presa di cui il detenuto contestava la rottura.

Tale qualificazione è logica e non contraddittoria dal momento che, pur costituendo le modalità di trattamento del detenuto un suo diritto soggettivo, anche ad essere protetto dal caldo eccessivo, il reclamo giurisdizionale è diretto a tutelare le lesioni ad esso, dalle quali derivi, come recita l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti, e non una situazione di mero disagio o, addirittura, un mero interesse del detenuto: la scelta di dove collocare il ventilatore, comunque funzionante e idoneo a rinfrescare la cella, costituisce palesemente una situazione di mero interesse, e non inerisce ad un diritto soggettivo, che non risulta leso dalla situazione descritta dal detenuto né dal diniego all'acquisto di una ulteriore prolunga, oltre a quella già in dotazione alla cella, essendo tale diniego giustificato da ragioni di sicurezza, dato il possibile uso improprio di una prolunga di lunghezza elevata (vedi Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998).

3.2. La correttezza della qualificazione del reclamo come generico rende inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, come stabilito da questa Corte (si veda Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010).

3.3. Infine, la doglianza in merito alla illeggibilità del provvedimento impugnato è manifestamente infondata, essendo tale atto leggibile, anche se manoscritto (così come, peraltro, lo stesso reclamo), ed essendo stato effettivamente letto dal detenuto e dal suo difensore, che hanno proposto il ricorso contro di esso contestandone anche il contenuto, e non solo la forma.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13274/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18795/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34282/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2024 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla riparazione di una presa interna alla cella e alla possibilità di acquistare una prolunga di m. 2, per consentire l'utilizzo o un più efficace utilizzo del ventilatore, perché, dalla nota informativa del carcere, la presa in questione risultava funzionante e utilizzata quotidianamente dal detenuto, e nella cella risultava già presente una prolunga di m. 1,5-2, e ragioni di sicurezza ostavano all'acquisto di una ulteriore prolunga analoga. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, avendo il magistrato risposto alla doglianza del detenuto trincerandosi dietro ad asserite ragioni di sicurezza, che sono insussistenti avendo i detenuti già in dotazione altre prolunghe della misura richiesta. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate. 3.1. Il magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico, e non come giurisdizionale, in quanto la lamentela del detenuto attiene, palesemente, non ad un diritto soggettivo, ma ad un mero interesse a collocare il ventilatore sul piano di appoggio da lui preferito, dal momento che, per quanto asserito nel ricorso stesso, il ventilatore funziona, attaccato alla presa di cui il detenuto contestava la rottura. Tale qualificazione è logica e non contraddittoria dal momento che, pur costituendo le modalità di trattamento del detenuto un suo diritto soggettivo, anche ad essere protetto dal caldo eccessivo, il reclamo giurisdizionale è diretto a tutelare le lesioni ad esso, dalle quali derivi, come recita l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti, e non una situazione di mero disagio o, addirittura, un mero interesse del detenuto: la scelta di dove collocare il ventilatore, comunque funzionante e idoneo a rinfrescare la cella, costituisce palesemente una situazione di mero interesse, e non inerisce ad un diritto soggettivo, che non risulta leso dalla situazione descritta dal detenuto né dal diniego all'acquisto di una ulteriore prolunga, oltre a quella già in dotazione alla cella, essendo tale diniego giustificato da ragioni di sicurezza, dato il possibile uso improprio di una prolunga di lunghezza elevata (vedi Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998). 3.2. La correttezza della qualificazione del reclamo come generico rende inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, come stabilito da questa Corte (si veda Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010). 3.3. Infine, la doglianza in merito alla illeggibilità del provvedimento impugnato è manifestamente infondata, essendo tale atto leggibile, anche se manoscritto (così come, peraltro, lo stesso reclamo), ed essendo stato effettivamente letto dal detenuto e dal suo difensore, che hanno proposto il ricorso contro di esso contestandone anche il contenuto, e non solo la forma. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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