CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 10186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4342/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5868 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 25/09/2019; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 25/9/2019, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] zione s.p.a. e inriforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con laquale [OSCURATO:PERSONA] ha agito al fine di accertare l’inadempimento diEnel [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto con il quale quest’ultima si era impegnataalla realizz azione di un impianto per la fornitura di energia elettricaa vantaggio di un immobile del [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della documentazione acquisita agli atti delgiudizio era em erso, a giustificazione della mancata realizzazione dell’impianto promesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il mancato adempimento,da parte del [OSCURATO:PERSONA], del preliminare impegno, dallo stessoformalmente assunto, di provvedere all’iniziale predisposizione (aifini dell’allaccio all’impianto di fornitura dell’energia elettrica) di un contenitore in vetroresina specificamente destinato ad alloggiare il misuratore dell’energia che la società elettrica avrebbe dovuto collocare in loco , con il conseguente accer tamento della fondatezza dell’eccezioned’inadempimento sul punto tempestivamente sollevata daEnel [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di paralizzare le avverse domande; avverso la sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laE-[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1559, 1460 e 1565 c.c., Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonchédegli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 1362 e ss. c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso diprocedere alla valutazione comp arativa degli opposti inadempimenti delleparti al fine di rilevare la scarsa importanza di quello addebitato all’odiernoricorrente e la conseguente sua inidoneità a giustificare ex fidebona il rifiuto opposto dalla controparte, ai sensi dell’art. 1460 c .c., adadempiere ai propri obblighi contrattuali, pervenendo ad attribuire rilevanza decisiva all’inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un’errata interpretazione della documentazione contrattuale intercorsatra le parti; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame , il ricorrente si sia limitato a sollecitare in questa sede una verifica nel merito della valutazione dei fatti di causa operata dalla corted’appello, segnatamente nella parte in cui il giudice di secondo gradoavrebbe trascurato di attribuire scarsa importanza agli addebiti ascrittiall’odierno ricorrente ai fini della valutazione comparativa dei comportamenti contrattuale delle parti in vista della pronuncia sulla risoluzionedel contratto; alriguardo, varrà sottolineare come , secondo quanto emerso dalla coerente argomentazione dipanata nel provvedimento impugnato, l’adempimento richiesto nel caso di specie all’odierno ricorrente non avesseassunto, nel quadro dell’economia contrattuale delineata dalle parti, alcun carattere corrispettivo , rispetto alla realizzazione dell’impianto promessa d a lla società elettrica, avendo il [OSCURATO:PERSONA] nell’occasioneconvenzionalmente assunto l’obbligazione di provvedere al compimento di una specifica attività preliminar e , propedeutic a o preparativa,ritenuta dalle parti contrattualmente indispensabil e ai fini delsuccessivo intervento dell’Enel, con la conseguenza che la mancata Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri realizzazionedi tale attività preliminare avrebbe comunque giustificato l’inerzia della società elettrica, senza che potesse ragionevolmente prospettarsi alcuna valutazione co mparativa dei due inadempimenti, muovendosigli obblighi delle due parti su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro sul piano giuridico e in termini di preliminarità operativa; daquesta prospettiva, la pretesa dell’odierno ricorrente di proporre una riformulazione del giudizio relativo alla valutazione comparativa degli inadempimenti delle parti, oltre a sostanziarsi nella prospettazionedi una diversa e ( asseritamente ) più adeguata lettura dei fatti di causa e delle prove ( come tale non consentit a in sede di legittimità), risulta tale da non cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, rivelandosi , anche per tale ulterioreprofilo, del tutto destituita di ammissibilità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la s entenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di indicare gli elementi dimostrativi dell’inadempimento ascritto all’odierno ricorrente,e per avere altresì d el tutto trascurato l’esame delle prove testimonialiacquisite agli atti del giudizio dalle quali era palesemente emersal’insussistenza di alcuna assunzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], diobblighi contrattuali nei confronti della controparte; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, la corte territoriale abbia riconoscibilmente indicato tutti gli elementi dimostrativi dell’inadempimento ascritto al [OSCURATO:PERSONA], avendo espressa mente sottolineato quali fossero i documentidai quali desumere l’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA] circa la preliminare realizzazione dell’alloggiamento degli strumenti di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri misurazionedell’energia elettrica indispensabile ai fini della successiva realizzazione dell’opera della società elettrica ( cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata); aldi là di tale premessa, in ogni caso, la censura del [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi comunque inammissibile, essendosi l’argomentazione del ricorrente sostanzialmente esaurita in una critica del modo attraversoil quale la corte territoriale avrebbe letto elementi di prova acquisitial giudizio e, dunque, nella prospettazione di una rilettura nel meritodei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede; conil terzo motiv o, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente valutato il contenuto degli esiti della prova testimoniale acquisita nel cor so del giudizio (analiticamente riportata in ricorso), dalla quale era emersa con evidenza l’insussistenza di alcuna responsabilità contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, l’integrale responsabilità dell’ente somministrante in relazione alla mancata realizzazione dell’impianto promesso; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, con la proposizione della presente censura,il ricorrente, lungi dal dedurre l’eventuale omesso esame , da parte del giudice d’appello, di fatti decisivi controversi tra le parti, secondo il paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si sia limita to unicamentea contestare la pretesa erronea valutazione, da parte del giudice di merito, degli esiti della prova testimoniale , pervenendo, ancora una volta, a una proposta di ri lettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, co. 2, c.c., nonché degliartt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1362 e segg. c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di analizzare il contegno della società somministrante alla luce del criteriodi buona fede che, ai sensi dell’art. 1460 c.c., deve informare il comportamento contrattuale della parte che solleva l’eccezione d’inadempimento, concentrandosi esclusivamente sui soli obblighi pretesamente assunti dal [OSCURATO:PERSONA], senza procedere alla dovut a valutazionecomparativa della condotta tenuta da entrambi i contraenti aifini della realizzazione della causa contrattuale e, in particolare, alla verifica dei gravi profili di scorrettezza ascrivibili a carico della controparte,come peraltro attestato dall’esame della documentazione specificamenterichiamata in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la pretesa avanzata con il presente motivo, inquanto vòlta a una rilettura del significato (soggettivamente ritenuto più adeguato) d egli elementi probatori acquisiti al giudizio ( al fine di riformularela valutazione del comportamento contrattuale delle parti ) , non possa trovare ingresso in sede di legittimità, trattandosi della sollecitazionedell’esercizio di una prerogativa discrezi onale da ritenersi propriaed esclusiva del giudice di merito ; è appena il caso di rilevare, peraltro, (come già in precedenza evidenziato), come l’adempimento contrattualmente assunto dall’odiernoricorrente non avesse in ogni modo assu nto alcun carattere corrispettivo, rispetto alla realizzazione dell’impianto da parte della società elettrica, avendo il [OSCURATO:PERSONA] propriamente promesso il compimento di quelle attività preliminari indispensabili ai fini del successivo intervento dell’Enel, con la conseguenza che la mancata Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri realizzazionedi tale attività preliminare avrebbe comunque giustificato l’inerzia della società elettrica, senza che potesse ragionevolmente prospettarsi alcuna valutazione comparativa dei due inadempimenti, muovendosigli ob blighi delle due parti su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro sul piano giuridico e in termini di preliminarità operativa; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in rel azione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di procedere all’esame del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio attestanti la contrarietà a buona fede del rifiuto, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di adempiere a lle obbligazioni contrattuali espressamenteassunte nei confronti dell’odierno ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione a tale ultima censura, il ricorrente si sia del tutto sottratto alla descrizione dell’avvenut o omesso esame, da parte del giudice d’appello, di fatti decisivi controversi tra le parti, secondo il paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., essendosi semplicemente limitato a contestare la pretesa erronea valutazione, da parte del giudice di merito, degli esiti della prova, in forza, ancora una volta, di una prospettiva critica non consentitain sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legg