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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 33164/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32233-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominata CTU nel procedimento iscritto al n.

R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominata CTU nel procedimento iscritto al n.

R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente, e senza alcuna motivazione in ordine a tale scelta, disposto la compensazione integrale delle spese in violazione della normativa sulla soccombenza e in assenza di giustificate “gravi ed eccezionali ragioni”.

La censura è fondata.

Infatti, “la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., (…) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che (…) può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877).

Come precisato da questa Corte, quindi, il giudice di merito che intenda applicare la compensazione, totale o parziale, delle spese in assenza di reciproca soccombenza è tenuto a indicare in motivazione le "gravi ed eccezionali ragioni" poste alla base della propria decisione, non essendo a tal fine sufficiente l’utilizzo di formule generiche inidonee a consentire il necessario controllo (Cass., Sez, 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998), quali quelle utilizzate dal Tribunale nel caso qui esaminato (“in considerazione della fattispecie trattata e della ridotta attività difensiva svolta”)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32233-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominata CTU nel procedimento iscritto al n. R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto di liquidazione del 25/09/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominata CTU nel procedimento iscritto al n. R.G. 4646/2016, affinché il Tribunale, accertata la nullità della perizia svolta, disponesse che nulla era dovuto o, in subordine, diminuisse il compenso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava l’opposizione con compensazione delle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente, e senza alcuna motivazione in ordine a tale scelta, disposto la compensazione integrale delle spese in violazione della normativa sulla soccombenza e in assenza di giustificate “gravi ed eccezionali ragioni”. La censura è fondata. Infatti, “la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., (…) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che (…) può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877). Come precisato da questa Corte, quindi, il giudice di merito che intenda applicare la compensazione, totale o parziale, delle spese in assenza di reciproca soccombenza è tenuto a indicare in motivazione le "gravi ed eccezionali ragioni" poste alla base della propria decisione, non essendo a tal fine sufficiente l’utilizzo di formule generiche inidonee a consentire il necessario controllo (Cass., Sez, 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998), quali quelle utilizzate dal Tribunale nel caso qui esaminato (“in considerazione della fattispecie trattata e della ridotta attività difensiva svolta”)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in differente c
Decreto Cassazione n. 33164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris