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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23313/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito elencati: - il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto addebitato al ricorrente ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., e non invece nei termini di furto, di cui all'art. 624, cod. pen.; - il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi di prova a configurazione della violenza tipica del delitto di rapina; - il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e/o Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamente infondati, giacché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni logicamente lineari ed ineccepibili, non sussumibili entro il vizio motivazionale previsto dalla legge, e in tal modo non scrutinabile in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla qualifica in termini di rapina); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è altresì non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il giudice adito ha infatti adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle predette attenuanti, in ragione della vita ante acta del ricorrente e delle modalità della condotta (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] DIEPOSOPAYA 2 2926 il F Dr ~Ai 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito elencati: - il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto addebitato al ricorrente ai sensi dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., e non invece nei termini di furto, di cui all'art. 624, cod. pen.; - il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi di prova a configurazione della violenza tipica del delitto di rapina; - il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e/o Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamente infondati, giacché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni logicamente lineari ed ineccepibili, non sussumibili entro il vizio motivazionale previsto dalla legge, e in tal modo non scrutinabile in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla qualifica in termini di rapina); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è altresì non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il giudice adito ha infatti adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle predette attenuanti, in ragione della vita ante acta del ricorrente e delle modalità della condotta (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] DIEPOSOPAYA 2 2926 il F Dr ~Ai 3
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