CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lodi, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali; considerato che le doglianze, con le quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e all'attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-4 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri provenienti dalla certificazione medica e dal contributo fornito dalla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il giudice di merito ha correttamente motivato il mancato ricorso ai poteri officiosi d'integrazione istruttoria, di natura eminentemente discrezionale, di cui all'art. 507 cod. proc. pen. - pure sollecitati dalla difesa dell'imputato - valutando la superfluità dell'audizione testimoniale del datore di lavoro della moglie dell'imputato a riguardo dell'orario di lavoro di costei, comunque intervenuta quando la lite si era ormai esaurita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle