Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 21758/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, sulla scorta dell'esame delle autorizzazioni effettivamente rilasciate, che l'imputata si fosse allontanata dal domicilio su autorizzazione del magistrato di sorveglianza; Ritenuto che i motivi di ricorso sull'eccessività della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva sono generiche, perché meramente assertive della denuncia di vizi non ravvisabili nella determinazione del trattamento punitivo puntualmente giustificato richiamando i precedenti dell'imputata e, ai fini del giudizio di pericolosità, l'attualizzazione del negativo giudizio sulla personalità in forza del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] latore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, sulla scorta dell'esame delle autorizzazioni effettivamente rilasciate, che l'imputata si fosse allontanata dal domicilio su autorizzazione del magistrato di sorveglianza; Ritenuto che i motivi di ricorso sull'eccessività della pena, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva sono generiche, perché meramente assertive della denuncia di vizi non ravvisabili nella determinazione del trattamento punitivo puntualmente giustificato richiamando i precedenti dell'imputata e, ai fini del giudizio di pericolosità, l'attualizzazione del negativo giudizio sulla personalità in forza del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] latore Il
Sentenza Cassazione n. 21758/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris