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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 39579/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in premessa con la quale la Corte di appello di Campobasso ha riformato quella emessa il 16/03/2021 dal locale Tribunale e, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.500 euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.

L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione di 149,7 grammi di hashish destinati alla cessione a terzi, rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare, suddivisi in due panetti, occultati nell'intercapedine del caminetto oltre ad un bilancino di precisione; nella circostanza l'imputato consegnò agli operanti la somma di 1.800 euro.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 carenza di motivazione in relazione alla configurabilità della recidiva contestata, mancando ogni valutazione circa il rapporto tra la condotta e la pericolosità del suo autore; 1.2 mancanza di motivazione in relazione alle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato oggetto di specifica richiesta con l'atto di appello; 1.3 mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto in appello; 1.4 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata quanto a quantità e qualità dello stupefacente non sulle analisi della sostanza sequestrata, bensì sulle dichiarazioni dell'operante sull'esito delle stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati. 1.1 In ordine logico va prima affrontato l'ultimo motivo relativo all'affermazione di responsabilità, che risulta del tutto infondato, atteso che in materia di stupefacenti è sufficiente l'esito del narcotest per accertare quantità e qualità della sostanza stupefacente.

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007).

Nella specie la sentenza dà atto che l'analisi tossicologica fu eseguita presso il laboratorio dei CC di Foggia e che l'operante in dibattimento ne riferì l'esito, confermativo del narcotest quanto alla natura dello stupefacente, risultato essere hashish, da cui sono state ritenute ricavabili 860 dosi.

Il narcotest aveva accertato trattarsi di hashish per complessivi 151,3 grammi, tenuto conto del quantitativo di 1,6 grammi consegnato spontaneamente dall'imputato, il quale, peraltro, aveva dichiarato di essere assuntore di hashish e sostenuto che lo stupefacente era destinato al consumo personale: non si comprendono, pertanto, le ragioni della contestazione delle dichiarazioni dell'operante, non essendo state formulate specifiche censure sull'accertamento tecnico, atto non irripetibile, né sulla testimonianza dell'operante.

Ne deriva che la censura è del tutto generica.

Neppure ha fondamento la contestazione della conforme valutazione dei giudici di merito in punto di responsabilità, coerentemente fondata sul rinvenimento di un consistente quantitativo di stupefacente, sulle moda?lità di occultamento e sul contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione e di una discreta somma di denaro.

2. Del tutto infondato è il motivo sulla recidiva contestata, ma non ritenuta né applicata dal primo giudice sicché il giudice di appello non doveva motivare sul punto.

3. Generico è il motivo sulle attenuanti generiche, giustificato dal primo giudice con esplicito riferimento ai precedenti penali anche specifici, quali elementi ostativi, sicché deve ritenersi implicito il rigetto sul punto, specie a fronte della genericità della richiesta formulata nell'atto di appello, diretta a sminuire la rilevanza di detti precedenti e ad invocare un giudizio di bilanciamento con prevalenza sull'aggravante contestata, come già detto ritenuta insussistente.

4. Parimenti è del tutto infondato il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risultando ostativi i precedenti penali, riduttivamente indicati dalla difesa in soli due precedenti risalenti, a fronte del maggior numero di condanne a pene detentive risultanti dal certificato penale in atti, giustificativo del silenzio sul punto.

Va ribadito infatti, che in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine ai mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 26257 del 12/05/2022, Rv. 283279), e nel caso di specie, alla luce del certificato in atti, l'istanza risultava manifestamente infondata.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in premessa con la quale la Corte di appello di Campobasso ha riformato quella emessa il 16/03/2021 dal locale Tribunale e, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.500 euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione di 149,7 grammi di hashish destinati alla cessione a terzi, rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare, suddivisi in due panetti, occultati nell'intercapedine del caminetto oltre ad un bilancino di precisione; nella circostanza l'imputato consegnò agli operanti la somma di 1.800 euro. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 carenza di motivazione in relazione alla configurabilità della recidiva contestata, mancando ogni valutazione circa il rapporto tra la condotta e la pericolosità del suo autore; 1.2 mancanza di motivazione in relazione alle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato oggetto di specifica richiesta con l'atto di appello; 1.3 mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto in appello; 1.4 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata quanto a quantità e qualità dello stupefacente non sulle analisi della sostanza sequestrata, bensì sulle dichiarazioni dell'operante sull'esito delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati. 1.1 In ordine logico va prima affrontato l'ultimo motivo relativo all'affermazione di responsabilità, che risulta del tutto infondato, atteso che in materia di stupefacenti è sufficiente l'esito del narcotest per accertare quantità e qualità della sostanza stupefacente. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007). Nella specie la sentenza dà atto che l'analisi tossicologica fu eseguita presso il laboratorio dei CC di Foggia e che l'operante in dibattimento ne riferì l'esito, confermativo del narcotest quanto alla natura dello stupefacente, risultato essere hashish, da cui sono state ritenute ricavabili 860 dosi. Il narcotest aveva accertato trattarsi di hashish per complessivi 151,3 grammi, tenuto conto del quantitativo di 1,6 grammi consegnato spontaneamente dall'imputato, il quale, peraltro, aveva dichiarato di essere assuntore di hashish e sostenuto che lo stupefacente era destinato al consumo personale: non si comprendono, pertanto, le ragioni della contestazione delle dichiarazioni dell'operante, non essendo state formulate specifiche censure sull'accertamento tecnico, atto non irripetibile, né sulla testimonianza dell'operante. Ne deriva che la censura è del tutto generica. Neppure ha fondamento la contestazione della conforme valutazione dei giudici di merito in punto di responsabilità, coerentemente fondata sul rinvenimento di un consistente quantitativo di stupefacente, sulle moda?lità di occultamento e sul contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione e di una discreta somma di denaro. 2. Del tutto infondato è il motivo sulla recidiva contestata, ma non ritenuta né applicata dal primo giudice sicché il giudice di appello non doveva motivare sul punto. 3. Generico è il motivo sulle attenuanti generiche, giustificato dal primo giudice con esplicito riferimento ai precedenti penali anche specifici, quali elementi ostativi, sicché deve ritenersi implicito il rigetto sul punto, specie a fronte della genericità della richiesta formulata nell'atto di appello, diretta a sminuire la rilevanza di detti precedenti e ad invocare un giudizio di bilanciamento con prevalenza sull'aggravante contestata, come già detto ritenuta insussistente. 4. Parimenti è del tutto infondato il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risultando ostativi i precedenti penali, riduttivamente indicati dalla difesa in soli due precedenti risalenti, a fronte del maggior numero di condanne a pene detentive risultanti dal certificato penale in atti, giustificativo del silenzio sul punto. Va ribadito infatti, che in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine ai mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 26257 del 12/05/2022, Rv. 283279), e nel caso di specie, alla luce del certificato in atti, l'istanza risultava manifestamente infondata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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