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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36409/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria in atti e chiede pronunciarsi il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 maggio 2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre pene accessorie, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, descritti al capo 1) e, segnatamente, per avere„ in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 15 marzo 2012, insieme a [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore della medesima società a partire dal 15 marzo 2012 fino al fallimento della predetta società, in data 13 dicembre 2012- sottratto, ovvero distrutto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione degli affari.

Al solo Spatuzzi è ascritto il reato di cui all'art. 223, comma 2,

I. fall. per aver cagionato il fallimento della Cava trans srl, omettendo sistematicamente di versare imposte, tasse e contributi dall'anno 2007, per un debito complessivo nei confronti dell'erario superiore a cinque milioni di euro, e il reato di bancarotta distrattiva in relazione ai veicoli, indicati al capo 1, alinea 4, della rubrica, oggetto di contratto di leasing tra la fallita Cava trans e la società Centro leasing spa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai quattro motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonostante il fatto che, nei precedenti giudizi, l'imputato non fosse mai stato dichiarato recidivo. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe dunque applicato la recidiva nella forma più grave, limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato e omettendo il dovuto accertamento giudiziale di eventuali precedenti contestazioni di recidiva.

Soltanto in presenza di una siffatta disamina -osserva la 'difesa- può giustificarsi un giudizio di maggiore pericolosità sociale o più intensa colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe così disatteso le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni unite, e del Giudice delle leggi in tema di applicazione della recidiva. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine all'ascritto reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere la Corte errato nel valutare le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla certificata consegna, da parte dell'imputato, dei libri e delle scritture contabili in data 22 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA], subentrato, pochi giorni prima di quella data, come amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegna della documentazione contabile sarebbe peraltro avvenuta alla presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe mancato di considerare che alcun obbligo di consegna grava in capo all'ex amministratore della società; inoltre, non avendo i Giudici di merito provato né che l'imputato, una volta dismessa la veste di amministratore di diritto, abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto, né che abbia concorso, in qualità di extraneus, nel reato dell'intraneus (vale a dire il nuovo amministratore di diritto Imran), risulterebbe non provata la responsabilità dell'imputato per l'ascritto delitto di bancarotta documentale fraudolenta.

In ultimo, la Corte territoriale avrebbe tenuto in non cale il trasferimento della sede sociale in seguito all'uscita di Spatuzzi dalla compagine sociale. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine all'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per avere la Corte errato nel valutare le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla mancata esatta identificazione dei veicoli oggetto di contestazione, data sia la mancanza dell'indicazione delle targhe degli stessi sia l'impossibilità di ricavarli dai contratti di locazione finanziaria stipulati tra la fallita Cava trans e le società Centro leasing spa e Commercio e finanza [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe illogicamente trascurato di considerare altre eventualità, quali ad esempio, l'ipotesi che i veicoli in questione siano stati rinvenuti dalla curatela, o siano stati abbandonati in qualche piazzale nei paraggi della sede legale della Cava trans, come detto trasferitasi a Salerno.

Inoltre, con riguardo all'azione di rivendica esercitata dalla società Centro leasing, osserva la difesa che quell'azione ha avuto a oggetto beni diversi da quelli indicati in imputazione.

Pur avendo, in parte motiva, evidenziato tale dato, la Corte d'appello avrebbe poi contraddittoriamente concluso che detti beni non siano stati restituiti alla società Centro leasing, bensì distratti dall'imputato. 2.4 Col quarto e ultimo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di operazioni dolose che avrebbero cagionato il fallimento della società, per non avere la Corte territoriale considerato che l'omesso versamento dei tributi, lungi dall'essere una scelta dell'imputato, è stata un'omissione dovuta alla crisi del 2008 che ha coinvolto l'economia mondiale, oltre che il settore più specifico dei trasporti in cui operava la fallita società.

Erronea sarebbe infine la valutazione dei Giudici di merito relativa alla ammissione - secondo la difesa impropria- della seconda insinuazione al passivo in favore dell'Agenzia delle Entrate, per 2, 5 milioni di euro, dato il difetto di legittimazione del funzionario che l'aveva sottoscritta.3.

All'udienza del 12 aprile 2023 si è svolta trattazione orale del presente ricorso.

La difesa dell'imputato si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.

Sul piano dei presupposti di applicazione della recidiva, si osserva che la questione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'udienza del 30 marzo 2023.

All'esito, è stata diffusa l'informazione provvisoria n. 4/2023, con la quale si è chiarito, aderendo alle conclusioni dell'orientamento maggioritario (v., ad es., Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848 - 01), che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione.

Nel merito, poi, la Corte territoriale ha fatto buon governo de criteri posti da Sezioni unite Calibè, avendo verificato «in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di collpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01).

Nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello, dopo aver segnalato la definitività delle condanne di cui ai punti 1, 2 e 3 del certificato penale, e l'anteriorità delle stesse rispetto ai fatti di bancarotta oggetto del giudizio d'appello, ha poi dato risalto sia alla contiguità temporale tra quelle condanne e i fatti oggetto del giudizio sia la «sequela di pregiudizi penali per fatti posteriormente commessi, tra cui condanne per ricettazione, truffa e simulazione di reato».

Non ravvisa il Collegio, pertanto, alcuna violazione, da parte dei Giudici d'appello, né delle norme disciplinanti la recidiva né dei principi posti dalla giurisprudenza di questa Corte e dal Giudice delle leggi, risultando, anzi, dalla motivazione un'esaustiva e chiara illustrazione delle ragioni poste a base dell'applicazione dell'istituto in questione.2.

Le censure indicate dalla difesa nel secondo motivo sono manifestamente infondate nella prima parte dell'articolazione del motivo (v. infra, punti 1 e 2), in quanto, oltre a essere reiterative di quanto già dedotto in appello, aspirano in termini di assoluta genericità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità, sorvolando il necessario, critico ed effettivo confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza.

Le censure relative alla penale responsabilità dell'imputato per il suo ruolo di concorrente extraneus, quale amministratore cessato, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dall'amministratore di diritto, sono infondate.

Nel merito, si osserva che, in ordine alla presunta, certificata consegna, da parte dell'imputato, dei libri e delle scritture contabili in data 22 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA] (subentrato, pochi giorni prima di quella data, come amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl.), "alla presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]" (p. 10 del ricorso), la Corte territoriale ha opposto una serie di obiezioni, correttamente articolate dal punto di vista logico e giuridico, tese a evidenziare l'assenza di elementi concreti dai quali inferire l'effettività della consegna della documentazione societaria all'Ishaq, alte quali il ricorrente non ha contro-replicato in maniera efficace.

Ed infatti, i Giudici del merito hanno rilevato, nell'ordine, che 1) la presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA], all'atto della consegna della documentazione contabile non è risultata provata (p. 8 parte motiva), 2) la ricevuta del 22.3.2012, attestante la consegna all'Ishaq di tutta la documentazione societaria, è stata preordinata dall'imputato al fine di occultare la contabilità nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, in un momento storico in cui la fallita società, cessata ogni operatività, aveva già accumulato un'esposizione debitoria milionaria.

Il mancato confronto con la motivazione fornita dalla Corte d'appello inficia anche un ulteriore profilo della censura, relativo al ruolo dell'imputato nel tempo successivo alla dismissione della carica gestoria (occorsa il 14 marzo 2012).

A tal proposito, la Corte ha ribadito che i termini in cui porre la questione della penale responsabilità dell'imputato hanno riguardo non già al suo ruolo di amministratore di fatto, bensì, più precisamente, a quello di concorrente extraneus, quale amministratore cessato, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dall'amministratore di diritto.

Dopo aver evidenziato l'inevitabilità della piena conoscenza, in capo allo Spatuzzi, della prospettiva ineluttabile del fallimento (in quanto la formazione del debito era avvenuta durante la sua gestione), oltre che la sua più generale conoscenza delle vicende societarie (viste le cariche dai lui ricoperte e la titolarità del 50% delle quote societarie), i Giudici d'appello hanno individuato, nella condotta del ricorrente, i caratteri tipici dell'agire dell-extraneus" nel reato proprio dell'amministratore, consistente nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950 - 01).

Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato come i c:omportamenti di Spatuzzi e di Ishaq si siano saldati in una prospettiva di pregiudizio ai creditori della fallita, celando, lo Spatuzzi, la contabilità e assumendo, l'Ishaq, il ruolo d'amministratore nella consapevolezza di non disporre dei libri sociali e delle scritture contabili.

D'altro canto, nella scelta dell'imputato di occultare la contabilità alla curatela fallimentare la Corte ha ravvisato il fine di impedire a quest'ultima di ricostruire la composizione patrimoniale della società e di dirottare verso ignote destinazioni i cespiti acquisiti (in specie, via leasing) dalla fallita (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi„ Rv. 282643 - 01), vale a dire un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il_proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042 - 01 e Sez. 5, n. 21475 del 29/03/2022, Frasconi, Rv. 283080 - 01, entrambe relative a fattispecie del concorrente "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, il quale, con tecniche varie, coadiuvi l'amministratore di una società in dissesto a impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare - con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali).

Va infine ricordato che la prova dell'ascritta responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale si ricollega, nel caso di specie, all'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui, infra, sub 3) del cons. in diritto), in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è stata, nel caso in esame, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01; da tale punto di vista, mette conto ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, "non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art.521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come "extraneus" nel delitto di bancarotta", Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01).3.

Il terzo motivo è inammissibile, perché generico, oltre che reiterativo e versato in fatto.

Del tutto generica è, infatti, l'allusione alla possibilità che i beni (veicoli), per i quali i Giudici di merito hanno ritenuto provata la distrazione, siano stati rinvenuti dalla curatela o abbandonati in qualche piazzale nei paraggi della sede legale della Cava trans.

Quanto alle restanti censure, esse sono state disattese dalla Corte territoriale con razionali argomentazioni, basate su incontroversi atti di causa e, segnatamente, sui contratti di leasing tra la fallita società e le società "Centro leasing" e "Commercio e finanza", avendo i Giudici dell'appello ricordato che i beni distratti sono agevolmente individuabili, anche con i relativi numeri di targa, nelle comunicazioni del curatore nonché nei contratti di leasing stessi.

Tanto chiarito, alcun vizio motivazionale inficia la tenuta dell'impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale operato buon governo degli orientamenti di legittimità in materia di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sottrazione di beni oggetto di contratto di "leasing", e correlativo pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene (cfr., ad es., Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi, Rv. 241397 - 01; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992).

Infine, le affermazioni del ricorrente in punto cili riscatto o restituzione dei veicoli ricevuti in leasing, smentite già dalla Corte territoriale, con articolata motivazione, sulla base della documentazione in atti, vengono in questa sede irritualmente riprodotte.

A tal proposito, deve ribadirsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

4. Il quarto motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Premesso che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01) e che integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 -- 01), si osserva che le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e assertive.

Censura, infatti, la difesa un insussistente vizio di motivazione in merito all'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, dell'impatto che la crisi economica del 2008 -che ha coinvolto l'economia mondiale, oltre che il settore più specifico dei trasporti- avrebbe avuto sull'omesso versamento dei tributi da parte dell'imputato.

Anche l'ulteriore profilo della dedotta mancanza di legittimazione in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'ammissione della seconda insinuazione al passivo in favore dell'Agenzia delle Entrate„ per 2, 5 milioni di euro, è stato motivatamente disatteso dalla Corte d'appello, la quale ha correttamente rilevato l'inconferenza e la sostanziale irrilevanza di detto profilo -peraltro non dimostrato- rispetto all'effettività dell'esposizione debitoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per le ragioni fin qui esposte, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente condannato al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria in atti e chiede pronunciarsi il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 maggio 2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre pene accessorie, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, descritti al capo 1) e, segnatamente, per avere„ in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 15 marzo 2012, insieme a [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore della medesima società a partire dal 15 marzo 2012 fino al fallimento della predetta società, in data 13 dicembre 2012- sottratto, ovvero distrutto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione degli affari. Al solo Spatuzzi è ascritto il reato di cui all'art. 223, comma 2, I. fall. per aver cagionato il fallimento della Cava trans srl, omettendo sistematicamente di versare imposte, tasse e contributi dall'anno 2007, per un debito complessivo nei confronti dell'erario superiore a cinque milioni di euro, e il reato di bancarotta distrattiva in relazione ai veicoli, indicati al capo 1, alinea 4, della rubrica, oggetto di contratto di leasing tra la fallita Cava trans e la società Centro leasing spa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai quattro motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonostante il fatto che, nei precedenti giudizi, l'imputato non fosse mai stato dichiarato recidivo. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe dunque applicato la recidiva nella forma più grave, limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato e omettendo il dovuto accertamento giudiziale di eventuali precedenti contestazioni di recidiva. Soltanto in presenza di una siffatta disamina -osserva la 'difesa- può giustificarsi un giudizio di maggiore pericolosità sociale o più intensa colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe così disatteso le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni unite, e del Giudice delle leggi in tema di applicazione della recidiva. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine all'ascritto reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere la Corte errato nel valutare le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla certificata consegna, da parte dell'imputato, dei libri e delle scritture contabili in data 22 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA], subentrato, pochi giorni prima di quella data, come amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consegna della documentazione contabile sarebbe peraltro avvenuta alla presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe mancato di considerare che alcun obbligo di consegna grava in capo all'ex amministratore della società; inoltre, non avendo i Giudici di merito provato né che l'imputato, una volta dismessa la veste di amministratore di diritto, abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto, né che abbia concorso, in qualità di extraneus, nel reato dell'intraneus (vale a dire il nuovo amministratore di diritto Imran), risulterebbe non provata la responsabilità dell'imputato per l'ascritto delitto di bancarotta documentale fraudolenta. In ultimo, la Corte territoriale avrebbe tenuto in non cale il trasferimento della sede sociale in seguito all'uscita di Spatuzzi dalla compagine sociale. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine all'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per avere la Corte errato nel valutare le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla mancata esatta identificazione dei veicoli oggetto di contestazione, data sia la mancanza dell'indicazione delle targhe degli stessi sia l'impossibilità di ricavarli dai contratti di locazione finanziaria stipulati tra la fallita Cava trans e le società Centro leasing spa e Commercio e finanza [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe illogicamente trascurato di considerare altre eventualità, quali ad esempio, l'ipotesi che i veicoli in questione siano stati rinvenuti dalla curatela, o siano stati abbandonati in qualche piazzale nei paraggi della sede legale della Cava trans, come detto trasferitasi a Salerno. Inoltre, con riguardo all'azione di rivendica esercitata dalla società Centro leasing, osserva la difesa che quell'azione ha avuto a oggetto beni diversi da quelli indicati in imputazione. Pur avendo, in parte motiva, evidenziato tale dato, la Corte d'appello avrebbe poi contraddittoriamente concluso che detti beni non siano stati restituiti alla società Centro leasing, bensì distratti dall'imputato. 2.4 Col quarto e ultimo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di operazioni dolose che avrebbero cagionato il fallimento della società, per non avere la Corte territoriale considerato che l'omesso versamento dei tributi, lungi dall'essere una scelta dell'imputato, è stata un'omissione dovuta alla crisi del 2008 che ha coinvolto l'economia mondiale, oltre che il settore più specifico dei trasporti in cui operava la fallita società. Erronea sarebbe infine la valutazione dei Giudici di merito relativa alla ammissione - secondo la difesa impropria- della seconda insinuazione al passivo in favore dell'Agenzia delle Entrate, per 2, 5 milioni di euro, dato il difetto di legittimazione del funzionario che l'aveva sottoscritta.3. All'udienza del 12 aprile 2023 si è svolta trattazione orale del presente ricorso. La difesa dell'imputato si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Sul piano dei presupposti di applicazione della recidiva, si osserva che la questione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'udienza del 30 marzo 2023. All'esito, è stata diffusa l'informazione provvisoria n. 4/2023, con la quale si è chiarito, aderendo alle conclusioni dell'orientamento maggioritario (v., ad es., Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848 - 01), che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. Nel merito, poi, la Corte territoriale ha fatto buon governo de criteri posti da Sezioni unite Calibè, avendo verificato «in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di collpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). Nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello, dopo aver segnalato la definitività delle condanne di cui ai punti 1, 2 e 3 del certificato penale, e l'anteriorità delle stesse rispetto ai fatti di bancarotta oggetto del giudizio d'appello, ha poi dato risalto sia alla contiguità temporale tra quelle condanne e i fatti oggetto del giudizio sia la «sequela di pregiudizi penali per fatti posteriormente commessi, tra cui condanne per ricettazione, truffa e simulazione di reato». Non ravvisa il Collegio, pertanto, alcuna violazione, da parte dei Giudici d'appello, né delle norme disciplinanti la recidiva né dei principi posti dalla giurisprudenza di questa Corte e dal Giudice delle leggi, risultando, anzi, dalla motivazione un'esaustiva e chiara illustrazione delle ragioni poste a base dell'applicazione dell'istituto in questione.2. Le censure indicate dalla difesa nel secondo motivo sono manifestamente infondate nella prima parte dell'articolazione del motivo (v. infra, punti 1 e 2), in quanto, oltre a essere reiterative di quanto già dedotto in appello, aspirano in termini di assoluta genericità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità, sorvolando il necessario, critico ed effettivo confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza. Le censure relative alla penale responsabilità dell'imputato per il suo ruolo di concorrente extraneus, quale amministratore cessato, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dall'amministratore di diritto, sono infondate. Nel merito, si osserva che, in ordine alla presunta, certificata consegna, da parte dell'imputato, dei libri e delle scritture contabili in data 22 marzo 2012 a [OSCURATO:PERSONA] (subentrato, pochi giorni prima di quella data, come amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl.), "alla presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]" (p. 10 del ricorso), la Corte territoriale ha opposto una serie di obiezioni, correttamente articolate dal punto di vista logico e giuridico, tese a evidenziare l'assenza di elementi concreti dai quali inferire l'effettività della consegna della documentazione societaria all'Ishaq, alte quali il ricorrente non ha contro-replicato in maniera efficace. Ed infatti, i Giudici del merito hanno rilevato, nell'ordine, che 1) la presenza del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA], all'atto della consegna della documentazione contabile non è risultata provata (p. 8 parte motiva), 2) la ricevuta del 22.3.2012, attestante la consegna all'Ishaq di tutta la documentazione societaria, è stata preordinata dall'imputato al fine di occultare la contabilità nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, in un momento storico in cui la fallita società, cessata ogni operatività, aveva già accumulato un'esposizione debitoria milionaria. Il mancato confronto con la motivazione fornita dalla Corte d'appello inficia anche un ulteriore profilo della censura, relativo al ruolo dell'imputato nel tempo successivo alla dismissione della carica gestoria (occorsa il 14 marzo 2012). A tal proposito, la Corte ha ribadito che i termini in cui porre la questione della penale responsabilità dell'imputato hanno riguardo non già al suo ruolo di amministratore di fatto, bensì, più precisamente, a quello di concorrente extraneus, quale amministratore cessato, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dall'amministratore di diritto. Dopo aver evidenziato l'inevitabilità della piena conoscenza, in capo allo Spatuzzi, della prospettiva ineluttabile del fallimento (in quanto la formazione del debito era avvenuta durante la sua gestione), oltre che la sua più generale conoscenza delle vicende societarie (viste le cariche dai lui ricoperte e la titolarità del 50% delle quote societarie), i Giudici d'appello hanno individuato, nella condotta del ricorrente, i caratteri tipici dell'agire dell-extraneus" nel reato proprio dell'amministratore, consistente nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950 - 01). Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato come i c:omportamenti di Spatuzzi e di Ishaq si siano saldati in una prospettiva di pregiudizio ai creditori della fallita, celando, lo Spatuzzi, la contabilità e assumendo, l'Ishaq, il ruolo d'amministratore nella consapevolezza di non disporre dei libri sociali e delle scritture contabili. D'altro canto, nella scelta dell'imputato di occultare la contabilità alla curatela fallimentare la Corte ha ravvisato il fine di impedire a quest'ultima di ricostruire la composizione patrimoniale della società e di dirottare verso ignote destinazioni i cespiti acquisiti (in specie, via leasing) dalla fallita (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi„ Rv. 282643 - 01), vale a dire un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il_proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042 - 01 e Sez. 5, n. 21475 del 29/03/2022, Frasconi, Rv. 283080 - 01, entrambe relative a fattispecie del concorrente "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, il quale, con tecniche varie, coadiuvi l'amministratore di una società in dissesto a impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare - con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali). Va infine ricordato che la prova dell'ascritta responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale si ricollega, nel caso di specie, all'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui, infra, sub 3) del cons. in diritto), in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è stata, nel caso in esame, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01; da tale punto di vista, mette conto ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, "non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art.521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come "extraneus" nel delitto di bancarotta", Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01).3. Il terzo motivo è inammissibile, perché generico, oltre che reiterativo e versato in fatto. Del tutto generica è, infatti, l'allusione alla possibilità che i beni (veicoli), per i quali i Giudici di merito hanno ritenuto provata la distrazione, siano stati rinvenuti dalla curatela o abbandonati in qualche piazzale nei paraggi della sede legale della Cava trans. Quanto alle restanti censure, esse sono state disattese dalla Corte territoriale con razionali argomentazioni, basate su incontroversi atti di causa e, segnatamente, sui contratti di leasing tra la fallita società e le società "Centro leasing" e "Commercio e finanza", avendo i Giudici dell'appello ricordato che i beni distratti sono agevolmente individuabili, anche con i relativi numeri di targa, nelle comunicazioni del curatore nonché nei contratti di leasing stessi. Tanto chiarito, alcun vizio motivazionale inficia la tenuta dell'impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale operato buon governo degli orientamenti di legittimità in materia di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sottrazione di beni oggetto di contratto di "leasing", e correlativo pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene (cfr., ad es., Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi, Rv. 241397 - 01; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992). Infine, le affermazioni del ricorrente in punto cili riscatto o restituzione dei veicoli ricevuti in leasing, smentite già dalla Corte territoriale, con articolata motivazione, sulla base della documentazione in atti, vengono in questa sede irritualmente riprodotte. A tal proposito, deve ribadirsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01) e che integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 -- 01), si osserva che le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e assertive. Censura, infatti, la difesa un insussistente vizio di motivazione in merito all'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, dell'impatto che la crisi economica del 2008 -che ha coinvolto l'economia mondiale, oltre che il settore più specifico dei trasporti- avrebbe avuto sull'omesso versamento dei tributi da parte dell'imputato. Anche l'ulteriore profilo della dedotta mancanza di legittimazione in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'ammissione della seconda insinuazione al passivo in favore dell'Agenzia delle Entrate„ per 2, 5 milioni di euro, è stato motivatamente disatteso dalla Corte d'appello, la quale ha correttamente rilevato l'inconferenza e la sostanziale irrilevanza di detto profilo -peraltro non dimostrato- rispetto all'effettività dell'esposizione debitoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per le ragioni fin qui esposte, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente condannato al
Sentenza Cassazione n. 36409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris