CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello Potenza ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Lagonegro, con la quale LABANCHI Walter era stato ritenuto penalmente responsabile di concorso nella detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo, meglio descritte nella imputazione. Il convincimento del Tribunale, condiviso dal giudice del gravame, si era basato sugli atti d'indagine confluiti nell'incartamento processuale, stante la scelta del rito abbreviato e, tra questi, il giudice d'appello ha richiamato i verbali di sequestro delle sostanze e del denaro, ma anche le chat presenti sui telefoni reperiti. In particolare, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza appellata, i Carabinieri avevano notato il transito di un caravan (intestato al LABANCHI) e deciso di seguirlo, insospettiti dall'atteggiamento degli occupanti che venivano identificati nell'odierno imputato, in DICORATO [OSCURATO:PERSONA] e GERARDI William, questi ultimi trovatisi nella parte abitativa del mezzo. Durante la perquisizione, la donna prendeva repentinamente un borsello, poi sequestrato, e lo riponeva all'interno di uno zaino: all'interno del borsello venivano recuperate le sostanze stupefacenti descritte in imputazione; all'esterno, inoltre, si rinveniva gettato in un'aiuola il portafogli dal quale il LABANCHI aveva poco prima estratto il proprio documento di identità: all'interno era rinvenuta la somma di euro 347,10 in banconote di vario taglio; l'ispezione del cellulare del GERARD' aveva consentito di rinvenire chat di contenuto incriminante, quello dell LABANCHI essendo risultato bloccato. Quanto ai motivi del gravame, la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità a fini decisori degli esiti dell'accertamento tossicologico, basata sulla ritenuta irripetibilità dell'esame, precisando che l'accertamento era, al contrario, atto ripetibile che non necessitava di preventivi avvisi e che, in ogni caso, l'imputato aveva chiesto la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, prestando il consenso alla loro utilizzazione. Quanto al merito, ha ritenuto infondata la ricostruzione alternativa proposta, alla stregua della quale lo stupefacente, rinvenuto abbandonato ad un rave party, sarebbe stato destinato a uso esclusivamente personale: da un lato, la spiegazione era illogica perché l'imputato si sarebbe appropriato di tutte quelle sostanze senza farne denuncia, rischiando eventuali controlli; dall'altro, egli aveva anche nascosto il borsello contenente denaro contante, non svolgendo lecita attivil:à lavorativa, laddove, sotto altro profilo, il possesso di un tale quantitativo di droga al solo fine di farne uso personale è stato ritenuto incompatibile con il naturale deperimento del principio attivo; inoltre, la condizione di tossicodipendenza era stata meramente asserita senza alcuna allegazione che la corroborasse. Infine, quel giudice ha disatteso l'invocata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando negativamente le modalità organizzate della detenzione e il contesto del rinvenimento, in uno con la contestata e riscontrata recidiva, elementi che ha ritenuto, nel loro complesso, indicativi dell'accreditamento dell'imputato presso un più ampio circuito delinquenziale.2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre a vizio motivazionale, con riferimento alla risposta approntata dalla Corte di merito sulle questioni poste dalla difesa con il gravame. In particolare, si afferma, quanto alla utilizzabilità delle analisi quali-quantitative della sostanza stupefacente, che i giudici d'appello non si sarebbero confrontati con le censure formulate, atteso che la dedotta inutilizzabilità sarebbe di tipo patologico, come tale non sanata dalla scelta del rito. La motivazione sarebbe anche contraddittoria, laddove confonde il diritto a ricevere l'avviso con la facoltà di partecipare alle operazioni di campionamento, cosicché l'omesso avviso deve equipararsi alla omessa citazione, avendo impedito all'imputato e al suo difensore il diritto di decidere in autonomia se partecipare o meno alle operazioni tecniche. L'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 87 d. P.R. n. 309/1990, inoltre, avrebbe determinato un gravissimo pregiudizio nell'esercizio delle facoltà difensive, non essendo stato possibile avvalersi di proprio consulente e decidere in maniera conseguenziale anche le strategie difensive. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, con riferimento alla affermazione della penale responsabilità, il ragionamento della Corte territoriale essendo apodittico e basato su affermazioni (l'essersi il LABANCHI disfatto del borsello e l'avere nascosto il portafogli) smentite da quanto riportato nella sentenza appellata, dalla quale era emerso che il portafogli dal quale egli aveva estratto il proprio documento era stato poi ritrovato gettato in un'aiuola; ma anche quanto alla mancata derubricazione nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In linea generale, deve ribadirsi che la consulenza disposta dal P.M. su un campione di sostanza stupefacente preordinata ad accertarne l'efficacia drogante non costituisce accertamento tecnico irripetibile, in quanto detto campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame; ne deriva che detta attività rientra nell'ambito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 359, cod. proc. pen. che non richiedono gli avvisi al difensore (sez. 4, n. 34176 del 19/7/2012, Minniti, Rv. 253529-01; n. 53547 del 8/11/2017, Pisano, Rv. 271684-01; sez. 6, n. 50033 del 4/11/2015, Fuscaldo, Rv. 265932-01, in cui si è precisato che le operazioni di analisi chimico-tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall'art. 348, cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore; sez. 3, n. 40180 del 6/10/2010, Tummolo, Rv. 248566-01). Del tutto de assiale è, dunque, il riferimento operato dalla difesa all'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, riguardante l'ipotesi del campionamento dei reperti prima della loro distruzione, una volta divenuti definitivi i provvedimenti di sequestro o convalida. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sia con riferimento alla valutazione del materiale probatorio ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, che avuto riguardo alla giustificazione della mancata derubricazione della condotta nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3.1. Quanto al primo profilo, la difesa ha proposto una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, sollecitando questa Corte di legittimità a operare un vaglio che le è del tutto estraneo, siccome inerente al fatto e alla valutazione delle prove che è appannaggio dei giudici del merito. Nella specie, tale valutazione è stata per l'appunto condotta in maniera conforme nei due gradi di merito (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), con conseguente inammissibilità di quelle censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Del tutto ininfluente è la segnalata imprecisione sulla ricostruzione del comportamento tenuto dai soggetti controllati al momento del controllo, avendo il primo giudice specificato che il borsello era stato nascosto dalla DICORATO (soggetto poi assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato), avendo lo stesso imputato ammesso il possesso della sostanza (a suo dire rinvenuta a un rave party) e avendo la Corte fatto un corretto riferimento al portafogli gettato nell'aiuola. Le censure, peraltro, non si confrontano con il ragionamento probatorio svolto nelle due sentenze di merito e neppure con gli elementi ivi richiamati (tra i quali il contenuto delle chat sul telefono del GERARDI). Peraltro, avendo la difesa evocato il vizio motivazionale anche per travisamento probatorio, deve ricordarsi come - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore abbia esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma come sia altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini). In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di prova decisiva, o l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto„ quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). L'errore evidenziato dalla difesa, per l'appunto, è inidoneo a disarticolare il ragionamento probatorio, anche perché la censurai riguarda un elemento isolato, senza considerare la pluralità degli elementi valutati dai giudici del merito. 3.2. Quanto, invece, al secondo aspetto (mancata derubricazicne), la censura è ai limiti della genericità. Il ragionamento dei giudici territoriali, peraltro, è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte che ha ritenuto la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 allorché vi sia prova di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafia, Rv. 270767), precisando che - ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità - il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) [sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562; ma anche Se2. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076]. Quanto all'obbligo motivazionale incombente sul giudice, si è poi precisato che egli, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa) [sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro Rv. 273823]. Ciò che nella specie è avvenuto, avendo i giudici del merito agganciato il giudizio di maggior disvalore ad elementi concreti inerenti alle modalità della condotta (contesto del rinvenimento, modalità organizzative) e alla personalità dell'imputato (recidivo). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am