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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09193/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

Deposita in udienza documentazione consegnata al Presidente del Collegio.

DEFTCTATA !N CANCELLCNA - 6 MAR 2023 o [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. 401/1989, per aver svolto attività di raccolta e trasmissione dati relativi a scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA] in assenza dell'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 t.u.l.p. 1.1.La ricorrente, nel riepilogare diffusamente le vicende normative amministrative e giudiziarie che hanno interessato la disciplina dell'esercizio della raccolta delle scommesse, deduce di essere priva delle prescritte autorizzazioni in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alla gara indetta con decreto n.16 del 2012 c.d.

Monti non già a seguito di una autonoma scelta imprenditoriale ma in quanto io schema di concessione allegato ai bando prevedeva una disposizione illegittima e discriminatoria, a norma della quale, al termine della concessione, il concessionario avrebbe dovuto trasferire beni materiali e immateriali a titolo gratuito in favore dello Stato italiano.

Ne segue che, per effetto di tale normativa interna, discriminatoria e in violazione degli artt. 49 e 56 del TUEF, non avendo la società Stanleybet ottenuto la concessione, non integra i reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse per conto dell'allibratore estero discriminato senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773.

Deduce quindi l'erroneità della decisione del giudice a quo, che ha fatto mal governo dei principi scolpiti nella sentenza Laezza, laddove, nel valutare in concreto il grado di antiecononnicità e discriminazione della Stanleybet alla ipotetica ed eventuale partecipazione al bando di gara, ha valutato esclusivamente il valore veniale dei beni impiegati nel centro di raccolta (locali, computer, apparecchiature), senza considerare anche i beni immateriali quali il marchio, il software, i diritti esclusivi di proprietà industriale, i manuali, gli studi.

In proposito precisa che erroneamente il giudice ritiene che sia onere della difesa, e non dell'accusa, dimostrare il danno ipotetico connesso alla partecipazione alla gara.

Evidenzia di aver comunque assolto ogni onere di allegazione producendo in giudizio ben tre relazioni, a firma di eminenti studiosi, in ordine alla quantificazione del danno. 1.2.Con secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.

2. Con memoria e motivi aggiunti, la ricorrente ha ulteriormente articolato ed approfondito i motivi di ricorso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, rilevanti nell'ottica di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione che, ove il riscorso fosse ritenuto inammissibile sarebbe preclusa, si osserva che il giudice di merito ha circoscritto la valutazione di antieconomicità della decisione dell'allibratore estero di non partecipare al bando di gara indetto dal D.L.16/2012, ai soli beni materiali, che dal contratto di ricevitoria risultavano essere di proprietà della ricorrente e non della Stanleybet.

Il giudice non ha considerato il danno conseguente a! trasferimento, allo scadere della concessione, dei beni immateriali, quali il marchio, il software, il Know how, sebbene la ricorrente avesse prodotto ben tre consulenze tecniche, assolvendo così ad ogni onere di allegazione gravante sulla difesa, anzi ha affermato - erroneamente - che l'onere probatorio ricade sulla parte interessata.

Pertanto, ha ritenuto che !a gestione dell'attività di scommesse da parte dell'allibratore estero non fosse antieconomica, limitando la valutazione al solo esame del contratto di ricevitoria sottoscritto dalla ricorrente e dalla Stanleybet.

Pertanto, le censure non sono manifestamente infondate, onde non è preclusa ai fini della computabilità del termine prescrizionale, il tempo decorso successivamente alla sentenza di appello.

La sentenza impugnata andrebbe, quindi, annullata con rinvio per vizio di motivazione circa il compiuto esame della valutazione di antieconomicità della decisione dell'allibratore estero di non partecipare al bando.

Tuttavia, in mancanza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc.pen., la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez.2, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanzi, Rv., 244275).

Ne segue che, risalendo il fatto in contestazione al 10/06/2014, il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine necessario il 10/01/2022, considerati i periodi di sospensione.

2. Il reato contestato' è estinto per prescrizione e pertanto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 21 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Deposita in udienza documentazione consegnata al Presidente del Collegio. DEFTCTATA !N CANCELLCNA - 6 MAR 2023 o [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. 401/1989, per aver svolto attività di raccolta e trasmissione dati relativi a scommesse per conto della [OSCURATO:PERSONA] in assenza dell'autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 t.u.l.p. 1.1.La ricorrente, nel riepilogare diffusamente le vicende normative amministrative e giudiziarie che hanno interessato la disciplina dell'esercizio della raccolta delle scommesse, deduce di essere priva delle prescritte autorizzazioni in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alla gara indetta con decreto n.16 del 2012 c.d. Monti non già a seguito di una autonoma scelta imprenditoriale ma in quanto io schema di concessione allegato ai bando prevedeva una disposizione illegittima e discriminatoria, a norma della quale, al termine della concessione, il concessionario avrebbe dovuto trasferire beni materiali e immateriali a titolo gratuito in favore dello Stato italiano. Ne segue che, per effetto di tale normativa interna, discriminatoria e in violazione degli artt. 49 e 56 del TUEF, non avendo la società Stanleybet ottenuto la concessione, non integra i reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse per conto dell'allibratore estero discriminato senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773. Deduce quindi l'erroneità della decisione del giudice a quo, che ha fatto mal governo dei principi scolpiti nella sentenza Laezza, laddove, nel valutare in concreto il grado di antiecononnicità e discriminazione della Stanleybet alla ipotetica ed eventuale partecipazione al bando di gara, ha valutato esclusivamente il valore veniale dei beni impiegati nel centro di raccolta (locali, computer, apparecchiature), senza considerare anche i beni immateriali quali il marchio, il software, i diritti esclusivi di proprietà industriale, i manuali, gli studi. In proposito precisa che erroneamente il giudice ritiene che sia onere della difesa, e non dell'accusa, dimostrare il danno ipotetico connesso alla partecipazione alla gara. Evidenzia di aver comunque assolto ogni onere di allegazione producendo in giudizio ben tre relazioni, a firma di eminenti studiosi, in ordine alla quantificazione del danno. 1.2.Con secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. 2. Con memoria e motivi aggiunti, la ricorrente ha ulteriormente articolato ed approfondito i motivi di ricorso. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso, rilevanti nell'ottica di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione che, ove il riscorso fosse ritenuto inammissibile sarebbe preclusa, si osserva che il giudice di merito ha circoscritto la valutazione di antieconomicità della decisione dell'allibratore estero di non partecipare al bando di gara indetto dal D.L.16/2012, ai soli beni materiali, che dal contratto di ricevitoria risultavano essere di proprietà della ricorrente e non della Stanleybet. Il giudice non ha considerato il danno conseguente a! trasferimento, allo scadere della concessione, dei beni immateriali, quali il marchio, il software, il Know how, sebbene la ricorrente avesse prodotto ben tre consulenze tecniche, assolvendo così ad ogni onere di allegazione gravante sulla difesa, anzi ha affermato - erroneamente - che l'onere probatorio ricade sulla parte interessata. Pertanto, ha ritenuto che !a gestione dell'attività di scommesse da parte dell'allibratore estero non fosse antieconomica, limitando la valutazione al solo esame del contratto di ricevitoria sottoscritto dalla ricorrente e dalla Stanleybet. Pertanto, le censure non sono manifestamente infondate, onde non è preclusa ai fini della computabilità del termine prescrizionale, il tempo decorso successivamente alla sentenza di appello. La sentenza impugnata andrebbe, quindi, annullata con rinvio per vizio di motivazione circa il compiuto esame della valutazione di antieconomicità della decisione dell'allibratore estero di non partecipare al bando. Tuttavia, in mancanza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc.pen., la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez.2, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanzi, Rv., 244275). Ne segue che, risalendo il fatto in contestazione al 10/06/2014, il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine necessario il 10/01/2022, considerati i periodi di sospensione. 2. Il reato contestato' è estinto per prescrizione e pertanto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 21 dicem
Decreto Cassazione n. 09193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris